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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12610/2026

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eAvverso la sentenza n. 7271/2018 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata il 22.10.2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10.12.2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FedericiDalla sentenza e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dauna verifica fiscale condotta dalla GdF nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, di cui erano soci [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente.RGN 4349/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 4349/2020Numero sezionale 8626 7/2025Numero di raccolta generale 12610/2026Data pubblicazione 05/05/2026Nel controllo dei rispettivi conti bancari i verificatori rilevaronol’effettuazione di operazioni di compravendita immobiliare, con realizzazionedi profitti confluiti nei conti personali dei suddetti e della coniuge del Faratro,[OSCURATO:PERSONA] (in comunione dei beni con il marito).Ritennero pertanto che tra i tre soggetti fosse stata costituita una societàdi fatto.

Fu per questo accertato e determinato il reddito d’impresa ai fini delrecupero delle imposte dirette e dell’IRAP, in particolare imputando alNelle more dell’instaurato giudizio di primo grado tra le parti e l’Agenziadelle entrate fu raggiunto un accordo relativamente alle imposte dirette.

Nonfu invece raggiunta alcuna intesa sulla esistenza della società di fatto e suldebito Iva.

Su di esse si pronunciò la Commissione tributaria provinciale diRoma, che con sentenza n. 8986/2017 confermò l’atto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio respinse l’appello delIl giudice regionale ha ritenuto che le ragioni e gli elementi allegati dalcontribuente non fossero idonei a smentire l’esistenza di un vincolosocietario del ricorrente con il proprio coniuge e con il Basile.

Esistevano alcontrario elementi da cui desumere l’esercizio in società di attività per larealizzazione di edifici su terreno in loro proprietà, finalizzato allacompravendita degli immobili.

Altrettanto infondata ha ritenuto lacontestazione del contribuente sulla debenza dell’Iva, per il mancatoriscontro del requisito d’inerenza, in assenza di fatture di acquisto e discritture contabili con liquidazioni periodiche.

Ha infine respinto la pretesa dicompensazione con l’imposta di registro, già assolta dall’acquirentedell’immobile.Il ricorrente ha censurato la sentenza affidandosi a quattro motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato una irrituale comparsa dicostituzione, al solo fine della eventuale partecipazione alla discussione dellacausa.È stata formulata da questa Corte una proposta di definizione acceleratadalla causa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Il contribuente ha chiesto ladecisione.RGN 4349/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 4349/2020Numero sezionale 8636 7/2025Numero di raccolta generale 12610/2026Data pubblicazione 05/05/2026Nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.Ragioni della decisioneCon il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 5, d.P.R. n. 917/1986, degli artt. 2082, 2247 e 2697c.c., in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c.

Erroneamente il giudice d’appelloavrebbe riconosciuto l’esistenza di una società di fatto, pur in assenza dielementi probatori, così qualificando come reddito d’impresa il ricavato dellavendita di un bene personale e nella sua esclusiva proprietà, conconseguente liquidazione dell’Iva;con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.

Il giudice d’appello avrebbe affermato l’esistenza di una società di fattosenza il supporto di indizi gravi, precisi e concordanti;con il terzo motivo si è doluto dell’omesso esame su un punto decisivodella controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Lamotivazione del giudice regionale sarebbe contradittoria e incongruente,laddove ha riconosciuto l’inerenza dei costi ai fini delle imposte dirette,mentre quei medesimi costi sarebbero non inerenti ai fini Iva;con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, c.p.c.

Il giudice regionale, nelrespingere una presunta richiesta del ricorrente di procedere incompensazione tra l’’iva da corrispondere e l’imposta di registro già assolta”,sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione per non aver mai proposto talecompensazione, ma semplicemente denunciato una duplicazione di imposte.Preliminarmente il collegio reputa necessario esaminare se lacontroversia imponeva, sin dall’origine, la presenza necessaria di altrisoggetti, ossia il rispetto del litisconsorzio necessario.La sentenza è fondata sul riconoscimento di una società di fatto, cosìcome tutto l’impianto derivante dagli esiti della verifica e del medesimoaccertamento.Ora, a parte la assenza di una vera motivazione a supporto delriconoscimento della società di fatto (come ad es. in Cass., 9 febbraio 2023,RGN 4349/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 4344 9/2020Numero sezionale 8667/2025Numero di raccolta generale 12610/2026Data pubblicazione 05/05/2026n. 3902), e dunque a prescindere del tutto dal merito, si pone una questionedi litisconsorzio necessario con tutti i cd soci della società di fatto, che nelcaso di specie manca del tutto, quanto meno dal grado d’appello.La controversia relativa alla configurabilità, quale presupposto dellaimposizione tributaria, di una società di fatto comporta il litisconsorzionecessario di tutti i soggetti coinvolti, il quale sussiste, oltre che nelle ipotesiespressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare naturao configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazionestrutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possaconseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti, con laconseguenza che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio neiconfronti di tutti i soci, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabiled'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass., 16 luglio 2025, n.19636; cfr. inoltre 25 giugno 2014, n. 14387; 27 settembre 2018, n. 23261;10 febbraio 2021, n. 3251; 18 ottobre 2021, n. 28279; 13 febbraio 2024, n.3954).D’altronde, si è di recente affermato che anche per l’Irap e l’Iva trovaapplicazione il principio per cui l'unitarietà dell'accertamento, che è alla basedella rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelledei singoli soci, si propone la configurabilità di un litisconsorzio necessario:da un lato, l'Irap è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, intema di Iva, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge lanecessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioni inipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessifatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto,dall'Ufficio (Cass., 23 aprile 2025, n. 10550).Dalla mancata costituzione del litisconsorzio necessario discende unvizio genetico di nullità dell’intero processo, che impone il rinvio della causainnanzi al giudice di primo grado.Deve pertanto dichiararsi la nullità dell'intero giudizio di merito, concassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudicedi primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensidell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e procedere a nuovo esameRGN 4349/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 4349/2020Numero sezionale 8656 7/2025Numero di raccolta generale 12610/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell'impugnazione originaria.

Si compensano le spese del giudizio dilegittimità e dei due gradi di merito.

P.Q.MLa Corte dichiara la nullità dell'intero giudizio; cassa la sentenzaimpugnata e dispone la rimessione degli atti alla Corte di giustizia di I gradodi Roma, cui demanda, in diversa composizione, previa integrazione delcontraddittorio, il rinnovo del giudizio.Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 4349/2020Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eAvverso la sentenza n. 7271/2018 della Commissione tributaria regionaledel Lazio, depositata il 22.10.2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10.12.2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FedericiDalla sentenza e dal ricorso si evince che la controversia trae origine dauna verifica fiscale condotta dalla GdF nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, di cui erano soci [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente.RGN 4349/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 4349/2020Numero sezionale 8626 7/2025Numero di raccolta generale 12610/2026Data pubblicazione 05/05/2026Nel controllo dei rispettivi conti bancari i verificatori rilevaronol’effettuazione di operazioni di compravendita immobiliare, con realizzazionedi profitti confluiti nei conti personali dei suddetti e della coniuge del Faratro,[OSCURATO:PERSONA] (in comunione dei beni con il marito).Ritennero pertanto che tra i tre soggetti fosse stata costituita una societàdi fatto. Fu per questo accertato e determinato il reddito d’impresa ai fini delrecupero delle imposte dirette e dell’IRAP, in particolare imputando alNelle more dell’instaurato giudizio di primo grado tra le parti e l’Agenziadelle entrate fu raggiunto un accordo relativamente alle imposte dirette. Nonfu invece raggiunta alcuna intesa sulla esistenza della società di fatto e suldebito Iva. Su di esse si pronunciò la Commissione tributaria provinciale diRoma, che con sentenza n. 8986/2017 confermò l’atto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio respinse l’appello delIl giudice regionale ha ritenuto che le ragioni e gli elementi allegati dalcontribuente non fossero idonei a smentire l’esistenza di un vincolosocietario del ricorrente con il proprio coniuge e con il Basile. Esistevano alcontrario elementi da cui desumere l’esercizio in società di attività per larealizzazione di edifici su terreno in loro proprietà, finalizzato allacompravendita degli immobili. Altrettanto infondata ha ritenuto lacontestazione del contribuente sulla debenza dell’Iva, per il mancatoriscontro del requisito d’inerenza, in assenza di fatture di acquisto e discritture contabili con liquidazioni periodiche. Ha infine respinto la pretesa dicompensazione con l’imposta di registro, già assolta dall’acquirentedell’immobile.Il ricorrente ha censurato la sentenza affidandosi a quattro motivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato una irrituale comparsa dicostituzione, al solo fine della eventuale partecipazione alla discussione dellacausa.È stata formulata da questa Corte una proposta di definizione acceleratadalla causa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Il contribuente ha chiesto ladecisione.RGN 4349/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 4349/2020Numero sezionale 8636 7/2025Numero di raccolta generale 12610/2026Data pubblicazione 05/05/2026Nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.Ragioni della decisioneCon il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 5, d.P.R. n. 917/1986, degli artt. 2082, 2247 e 2697c.c., in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c. Erroneamente il giudice d’appelloavrebbe riconosciuto l’esistenza di una società di fatto, pur in assenza dielementi probatori, così qualificando come reddito d’impresa il ricavato dellavendita di un bene personale e nella sua esclusiva proprietà, conconseguente liquidazione dell’Iva;con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. Il giudice d’appello avrebbe affermato l’esistenza di una società di fattosenza il supporto di indizi gravi, precisi e concordanti;con il terzo motivo si è doluto dell’omesso esame su un punto decisivodella controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Lamotivazione del giudice regionale sarebbe contradittoria e incongruente,laddove ha riconosciuto l’inerenza dei costi ai fini delle imposte dirette,mentre quei medesimi costi sarebbero non inerenti ai fini Iva;con il quarto motivo ha denunciato la violazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. Il giudice regionale, nelrespingere una presunta richiesta del ricorrente di procedere incompensazione tra l’’iva da corrispondere e l’imposta di registro già assolta”,sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione per non aver mai proposto talecompensazione, ma semplicemente denunciato una duplicazione di imposte.Preliminarmente il collegio reputa necessario esaminare se lacontroversia imponeva, sin dall’origine, la presenza necessaria di altrisoggetti, ossia il rispetto del litisconsorzio necessario.La sentenza è fondata sul riconoscimento di una società di fatto, cosìcome tutto l’impianto derivante dagli esiti della verifica e del medesimoaccertamento.Ora, a parte la assenza di una vera motivazione a supporto delriconoscimento della società di fatto (come ad es. in Cass., 9 febbraio 2023,RGN 4349/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 4344 9/2020Numero sezionale 8667/2025Numero di raccolta generale 12610/2026Data pubblicazione 05/05/2026n. 3902), e dunque a prescindere del tutto dal merito, si pone una questionedi litisconsorzio necessario con tutti i cd soci della società di fatto, che nelcaso di specie manca del tutto, quanto meno dal grado d’appello.La controversia relativa alla configurabilità, quale presupposto dellaimposizione tributaria, di una società di fatto comporta il litisconsorzionecessario di tutti i soggetti coinvolti, il quale sussiste, oltre che nelle ipotesiespressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare naturao configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazionestrutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possaconseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti, con laconseguenza che, in caso di mancata integrazione del contraddittorio neiconfronti di tutti i soci, il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabiled'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass., 16 luglio 2025, n.19636; cfr. inoltre 25 giugno 2014, n. 14387; 27 settembre 2018, n. 23261;10 febbraio 2021, n. 3251; 18 ottobre 2021, n. 28279; 13 febbraio 2024, n.3954).D’altronde, si è di recente affermato che anche per l’Irap e l’Iva trovaapplicazione il principio per cui l'unitarietà dell'accertamento, che è alla basedella rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelledei singoli soci, si propone la configurabilità di un litisconsorzio necessario:da un lato, l'Irap è imputata per trasparenza ai singoli soci e, dall'altro, intema di Iva, pur non ponendosi un problema di litisconsorzio, sorge lanecessità del simultaneus processus per l'inscindibilità delle situazioni inipotesi di accertamento ai fini anche di altre imposte, fondato sugli stessifatti o su elementi comuni e contestualmente contestato, con un unico atto,dall'Ufficio (Cass., 23 aprile 2025, n. 10550).Dalla mancata costituzione del litisconsorzio necessario discende unvizio genetico di nullità dell’intero processo, che impone il rinvio della causainnanzi al giudice di primo grado.Deve pertanto dichiararsi la nullità dell'intero giudizio di merito, concassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudicedi primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensidell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992 e procedere a nuovo esameRGN 4349/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 4349/2020Numero sezionale 8656 7/2025Numero di raccolta generale 12610/2026Data pubblicazione 05/05/2026dell'impugnazione originaria. Si compensano le spese del giudizio dilegittimità e dei due gradi di merito. P.Q.MLa Corte dichiara la nullità dell'intero giudizio; cassa la sentenzaimpugnata e dispone la rimessione degli atti alla Corte di giustizia di I gradodi Roma, cui demanda, in diversa composizione, previa integrazione delcontraddittorio, il rinnovo del giudizio.Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 4349/2020Consigliere rel. Federici
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