CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 04280-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Cortona 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari depositata il 6/07/2015, r.g. n. 3330/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, depositato il 29 agosto 2014, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto del 3 giugno 2014 con cui il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno, aveva liquidato in favore dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1.200, quale compenso per l’attività da questo prestata quale consulente tecnico d’ufficio nel processo introdotto dall’opponente (Sgherza aveva proposto domanda di condanna degli altri condomini a rimborsarle la somma di euro 9.197, somma spesa quale “utile gestore” in relazione ai lavori di consolidamento e di manutenzione straordinaria dei prospetti della palazzina condominiale). Il Tribunale di Bari, con ordinanza depositata il 6 luglio 2015, dichiarava l’opposizione inammissibile perché tardiva, in quanto proposta, avverso il decreto emesso il 3 giugno 2014, con ricorso del 29 agosto 2014. 2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. Il controricorrente ha depositato due memorie ex art. 380-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in due motivi. a) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.”: il Tribunale ha ritenuto tardiva l’opposizione della ricorrente, considerando la data del 3 giugno 2014 quale momento iniziale del termine decadenziale, nonostante che in tale data fosse pervenuto alla ricorrente il solo biglietto telematico di cancelleria senza copia integrale del provvedimento, notificato invece unitamente all’atto di precetto indata 1° agosto 2014. b) Il secondo motivo contesta “violazione dell’art. 111 Cost. e falsa applicazione dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3, nonché vizio assoluto di motivazione”: il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine decadenziale di venti giorni, termine che non trova invece più applicazione in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011. 2. Va anzitutto precisato, in relazione al secondo motivo, che la proposizione dell’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 non è priva di termine, dovendo “essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702-quater c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento” (Cass. n. 4423/2017); la comunicazione del provvedimento, a sua volta, deve essere idonea “ad assicurare l'effettiva e integrale conoscenza dello stesso [provvedimento] ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione” (Cass. n. 16717/2013). Nel caso in esame la ricorrente deduce – con il primo motivo – di avere ricevuto il solo biglietto telematico di cancelleria senza copia integrale del provvedimento. Questa Corte, al fine di decidere il motivo, con due successive ordinanze ha disposto l’acquisizione della comunicazione inviata alla ricorrente in data 3 giugno 2014. Dall’esame degli atti risulta che il documento è stato trasmesso, tramite posta elettronica certificata, al difensore della ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in data 3 giugno 2014 e che il medesimo documento contiene, oltre all’individuazione delle parti e al numero di ruolo del procedimento, l’indicazione dell’oggetto del provvedimento, con la descrizione del suo contenuto e la precisa identificazione dell’importo liquidato, così che la comunicazione posta in essere è da ritenersi sufficiente ai fini dell’esercizio della facoltà di impugnare il provvedimento. Di conseguenza, essendo l’opposizione stata proposta il 29 di agosto 2014, essa va considerata tardiva e il Tribunale l’ha pertanto correttamente dichiarata inammissibile. 3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso