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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 44621/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con sentenza del 10 dicembre 2020 (dep. il 16 dicembre 2020) la Corte di appello di Napoli - per quel che qui rileva -, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Maurizio VISCOVO - in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 12 gennaio 2017, ha rideterminato in anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato e ha confermato nel resto la sentenza appellata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato (quali amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]) per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato ad anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - ha denunciato la «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» e l'«inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche» in relazione agli art. 593 e ss. cod. proc. pen., poiché la Corte di appello avrebbe acriticamente aderito alla decisione di prima istanza e omesso la valutazione delle doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La difesa ha inteso addurre il vizio di motivazione e la violazione della legge penale.

Più in dettaglio, ha esposto che: - alla luce dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado e come osservato nell'atto di appello, l'esposizione debitoria della società fallita derivasse dalla sua soccombenza in giudizio nei confronti di altra società, da cui sarebbe conseguita l'impossibilità di onorare i debiti tributari (pari a circa 15 milioni di euro) che si sono aggiunti a quelli verso i lavoratori a seguito della cessazione dell'attività; tuttavia, i debiti verso i lavoratori non sono stati inseriti nel passivo fallimentare il che sarebbe sintomatico di un totale soddisfacimento delle loro pretese e, dunque, la dimostrazione che il VISCOVO attraverso gli importi prelevati ha provveduto a pagare i debiti della società, anzitutto verso i dipendenti; - sul punto la Corte di merito avrebbe soltanto rilevato che l'imputato non avrebbe offerto alcuna indicazione specifica nel senso predetto e non sarebbero state reperite le scritture contabili idonee a ricostruire il patrimonio della fallita e i rapporti di debito-credito con i terzi; - tale argomentazione, pedissequa a quella espressa dal Giudice di primo grado, oltre a fondarsi su un'inversione dell'onere della prova, non sarebbe condivisibile poiché, se il VISCOVO avesse prelevato le somme incassate dalla società per distrarle, il fallimento si sarebbe verificato «ben prima» e su istanza di «altri creditori, quali clienti e lavoratori non pagati» (che invece non hanno chiesto alcuna somma) e ciò costituirebbe «l'elemento probatorio che la Corte di Appello avrebbe dovuto utilizzare ai fini della pronuncia»; inoltre, la sentenza impugnata finirebbe con l'imporre al VISCOVO una probatio diabolica, in quanto il soggetto che avrebbe potuto esibire le scritture contabili era il liquidatore, ossia la coimputata [OSCURATO:PERSONA] PICARDI, la cui condanna per l'omesso deposito delle scritture (recte: per bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, legge fall.) è stata confermata con la medesima sentenza impugnata.

In secondo luogo, il ricorrente si è doluto della mancata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale ex art. 216, comma 3, legge fall., in quanto l'imputato avrebbe favorito alcuni creditori (fornitori e lavoratori licenziati) a discapito del creditore principale (Stato) e anche sul punto la sentenza impugnata si sarebbe limitata a fare propria la motivazione del primo Giudice.

Sulla scorta di quanto esposto, l'impugnante ha assunto che la pronuncia di secondo grado sarebbe del tutto priva di motivazione e pertanto sarebbe affetta da nullità.

1.1. Il ricorso è privo di specificità poiché, con le allegazioni sopra compendiate, ha a ben vedere riproposto le medesime argomentazioni già addotte con il gravame e disattese dalla Corte, la quale aveva già rilevato il difetto di elementi atti a suffragare l'asserto difensivo sulla destinazione impressa dall'imputato alle somme prelevate (oltre 14 milioni di euro) fino al periodo immediatamente antecedente alla liquidazione della società, periodo nel quale egli ne era, oltre che socio, amministratore; ed aveva pure dato conto del difetto di indicazioni specifiche in tal punto da parte dello stesso VISCOVO, che non potevano trarsi neppure dalle scritture contabili non rinvenute.

La difesa ha nuovamente formulato allegazioni generiche, senza neppure assumere un travisamento della prova, facendo apodittico rimando all'istruttoria dibattimentale e alle deduzioni esposte con il gravame; ed ha assunto che la motivazione sarebbe viziata poiché non avrebbe valorizzato quelle che risultano essere meri assedi sforniti di elementi a sostegno, prospettando in questa sede una diversa ricostruzione del fatto - in particolare, dei pagamenti eseguiti dal VISCOVO, si ribadisce in alcun modo indicati - che non può essere ritualmente dedotta nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Fermo quanto appena rilevato, per quel che attiene poi alla prova del fatto e alla mancata qualificazione di esso come bancarotta fraudolenta preferenziale, il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti», atteso che «la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato» non essendo a tal fine sufficienti generici asserti circa l'impiego di essi per finalità aziendali o per far fronte ai costi di gestione, ove essi non siano «documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare» (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710) e non consentano l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295).

Né, infine, la motivazione può dirsi apparente o inesistente - ipotesi che rileverebbe quale violazione di legge (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Gazza, Rv. 270543 - 01) - poiché la Corte territoriale ha espresso le ragioni in forza delle quali non ha accolto il gravame, non potendosi con evidenza assumere che «l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento» sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01).

2. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 10 dicembre 2020 (dep. il 16 dicembre 2020) la Corte di appello di Napoli - per quel che qui rileva -, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Maurizio VISCOVO - in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 12 gennaio 2017, ha rideterminato in anni cinque la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate all'imputato e ha confermato nel resto la sentenza appellata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato (quali amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]) per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato ad anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - ha denunciato la «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» e l'«inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche» in relazione agli art. 593 e ss. cod. proc. pen., poiché la Corte di appello avrebbe acriticamente aderito alla decisione di prima istanza e omesso la valutazione delle doglianze difensive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa ha inteso addurre il vizio di motivazione e la violazione della legge penale. Più in dettaglio, ha esposto che: - alla luce dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado e come osservato nell'atto di appello, l'esposizione debitoria della società fallita derivasse dalla sua soccombenza in giudizio nei confronti di altra società, da cui sarebbe conseguita l'impossibilità di onorare i debiti tributari (pari a circa 15 milioni di euro) che si sono aggiunti a quelli verso i lavoratori a seguito della cessazione dell'attività; tuttavia, i debiti verso i lavoratori non sono stati inseriti nel passivo fallimentare il che sarebbe sintomatico di un totale soddisfacimento delle loro pretese e, dunque, la dimostrazione che il VISCOVO attraverso gli importi prelevati ha provveduto a pagare i debiti della società, anzitutto verso i dipendenti; - sul punto la Corte di merito avrebbe soltanto rilevato che l'imputato non avrebbe offerto alcuna indicazione specifica nel senso predetto e non sarebbero state reperite le scritture contabili idonee a ricostruire il patrimonio della fallita e i rapporti di debito-credito con i terzi; - tale argomentazione, pedissequa a quella espressa dal Giudice di primo grado, oltre a fondarsi su un'inversione dell'onere della prova, non sarebbe condivisibile poiché, se il VISCOVO avesse prelevato le somme incassate dalla società per distrarle, il fallimento si sarebbe verificato «ben prima» e su istanza di «altri creditori, quali clienti e lavoratori non pagati» (che invece non hanno chiesto alcuna somma) e ciò costituirebbe «l'elemento probatorio che la Corte di Appello avrebbe dovuto utilizzare ai fini della pronuncia»; inoltre, la sentenza impugnata finirebbe con l'imporre al VISCOVO una probatio diabolica, in quanto il soggetto che avrebbe potuto esibire le scritture contabili era il liquidatore, ossia la coimputata [OSCURATO:PERSONA] PICARDI, la cui condanna per l'omesso deposito delle scritture (recte: per bancarotta semplice ex art. 217, comma 2, legge fall.) è stata confermata con la medesima sentenza impugnata. In secondo luogo, il ricorrente si è doluto della mancata qualificazione del fatto come bancarotta preferenziale ex art. 216, comma 3, legge fall., in quanto l'imputato avrebbe favorito alcuni creditori (fornitori e lavoratori licenziati) a discapito del creditore principale (Stato) e anche sul punto la sentenza impugnata si sarebbe limitata a fare propria la motivazione del primo Giudice. Sulla scorta di quanto esposto, l'impugnante ha assunto che la pronuncia di secondo grado sarebbe del tutto priva di motivazione e pertanto sarebbe affetta da nullità. 1.1. Il ricorso è privo di specificità poiché, con le allegazioni sopra compendiate, ha a ben vedere riproposto le medesime argomentazioni già addotte con il gravame e disattese dalla Corte, la quale aveva già rilevato il difetto di elementi atti a suffragare l'asserto difensivo sulla destinazione impressa dall'imputato alle somme prelevate (oltre 14 milioni di euro) fino al periodo immediatamente antecedente alla liquidazione della società, periodo nel quale egli ne era, oltre che socio, amministratore; ed aveva pure dato conto del difetto di indicazioni specifiche in tal punto da parte dello stesso VISCOVO, che non potevano trarsi neppure dalle scritture contabili non rinvenute. La difesa ha nuovamente formulato allegazioni generiche, senza neppure assumere un travisamento della prova, facendo apodittico rimando all'istruttoria dibattimentale e alle deduzioni esposte con il gravame; ed ha assunto che la motivazione sarebbe viziata poiché non avrebbe valorizzato quelle che risultano essere meri assedi sforniti di elementi a sostegno, prospettando in questa sede una diversa ricostruzione del fatto - in particolare, dei pagamenti eseguiti dal VISCOVO, si ribadisce in alcun modo indicati - che non può essere ritualmente dedotta nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Fermo quanto appena rilevato, per quel che attiene poi alla prova del fatto e alla mancata qualificazione di esso come bancarotta fraudolenta preferenziale, il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che «in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti», atteso che «la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato» non essendo a tal fine sufficienti generici asserti circa l'impiego di essi per finalità aziendali o per far fronte ai costi di gestione, ove essi non siano «documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare» (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710) e non consentano l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Né, infine, la motivazione può dirsi apparente o inesistente - ipotesi che rileverebbe quale violazione di legge (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017 Gazza, Rv. 270543 - 01) - poiché la Corte territoriale ha espresso le ragioni in forza delle quali non ha accolto il gravame, non potendosi con evidenza assumere che «l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento» sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01). 2. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in