CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 07268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente - 2 MAR 2022 OV'n SENTENZA Ne L sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il marzo 2021 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del 21 febbraio 2019 del Tribunale di Milano, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 240 di multa, con confisca dell'oggetto, per il reato di cui agli artt. 99 cod. pen. e 178, comma 1, lett. b) d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, attesa la messa in commercio di statua di bronzo infine rivelatasi contraffazione di oggetto di antichità. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su sei motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha eccepito la nullità della notificazione del decreto di citazione d'appello, eseguita a mani dell'imputato e non nel domicilio eletto nel recapito digitale del difensore. 2.2. Col secondo motivo, sempre deducendo violazione di legge, il ricorrente ha ribadito l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Catanzaro (luogo di residenza o domicilio dell'inserzionista) ovvero del Tribunale di Monza (luogo dell'accertamento del fatto). 2.3. Col terzo motivo il rìcorrente ha lamentato la nullità della sentenza laddove egli era stato condannato anche per la messa in vendita della statua sulla piattaforma Ebay e non sulla sola piattaforma Kijiji, così con ulteriore riflesso sulla competenza per territorio, che in tal caso richiamava Catanzaro. 2.4. Col quarto motivo è stata allegata l'inosservanza di normè processuali, atteso che non era stata dichiarata l'inutilizzabilità della deposizione del teste Banchellini, materiale estensore della sola comunicazione della notizia di reato mentre agli accertamenti aveva provveduto l'operante maresciallo Posano. In proposito la difesa non aveva richiesto l'assunzione di quest'ultimo come teste di riferimento, per cui la testimonianza indiretta doveva considerarsi inutilizzabile. 2.5. Col quinto motivo, quanto al vizio motivazionale, il ricorrente ha osservato di essersi limitato a dichiarare che si trattava di manufatto antico, e non di esemplare archeologico di epoca etrusca bensì di oggetto di antiquariato. [OSCURATO:PERSONA] nulla aveva precisato in merito all'opera originale che sarebbe stata contraffatta, né era stata indicata la datazione della statua messa in vendita, essendo stato operato un generico riferimento alla qualità del bene come "antico". In ogni caso la prova della contraffazione risaliva alla scheda del 4 agosto 1997, prodotta anche unitamente al ricorso e all'epoca redatta dal Direttore archeologico della Sovrintendenza della Calabria. Il reato doveva pertanto considerarsi prescritto. 2.6. Col sesto motivo è stato lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre la stessa Corte territoriale aveva omesso di valutare in proposito il corretto comportamento processuale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso, mentre il ricorrente ha dimesso conclusioni scritte insistendo per il loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione al primo motivo di censura, questa Corte ha già avuto ad es. modo di osservare che deve considerarsi valida la notifica, ancorché in costanza di elezione di domicilio presso il difensore, eseguita a mezzo posta al recapito dell'imputato quando, in assenza del destinatario e di altro soggetto abilitato alla ricezione, il plico sia depositato presso l'ufficio postale con regolare avviso e poi ritirato da soggetto delegato all'incombente. Ciò in quanto detta notifica deve ritenersi equivalente a quella effettuata a mani proprie dell'imputato, considerato che, in virtù dell'art. 8, comma quinto, della legge 20 novembre 1982, n. 890, l'incaricato al ritiro si qualifica come alter ego del destinatario, con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi sussistente la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. 2, n. 17307 del 13/03/2019, Fiaschè, Rv. 276661). Vero è, infatti, che la notificazione eseguita "a mani proprie" dell'imputato, pur in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto costituisce la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (Sez. 1, n. 9544 del 26/09/2017, dep. 2018, Pezzoni, Rv. 272309; Sez. 2, n. 6910 del 25/01/2011, Macrì, Rv. 249360). La doglianza va quindi senz'altro disattesa, data la notificazione a mani proprie del decreto di citazione a giudizio d'appello. 4.2. Per quanto riguarda il secondo profilo di censura, il giudice dell'impugnazione, cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione ex ante, riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell'istruttoria dibattimentale (Sez. 2, n. 14557 del 04/03/2021, Pelizzari, Rv. 281067). Infatti l'eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell'art. 491 cod. proc. pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 269212). 4.2.1. Ciò posto, anzitutto non esplica quindi rilievo che, in questa sede di legittimità, sia stata posta per la prima volta questione circa l'invocata competenza territoriale del Tribunale di Monza, in quanto luogo di preteso accertamento del reato. 4.2.2. In secondo luogo, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, entrambe le sentenze di merito (le cui strutture motivazionali, data la conformità delle decisioni, si saldano reciprocamente per formare un unico complesso corpo argomentativo, cfr. ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303) hanno dato conto, in esito ad accertamento di fatto certamente non incongruo e non più sindacabile in questa sede, che l'annuncio commerciale sulla piattaforma - in forza del quale era stata messa in vendita la statua di cui all'imputazione - indicava Milano quale luogo di pubblicazione, con la conseguente conferma della radicata competenza territoriale. 4.3. In relazione poi al terzo motivo di censura, la doglianza è del tutto irrilevante, atteso che in ogni caso è intervenuta espressamente condanna per il fatto siccome contestato e, comunque, non è stato applicato - quand'anche si ritenesse la pubblicazione sul sito ebay altro fatto, e non l'identico reato di offerta in vendita dello stesso oggetto mediante due pubblicazioni - alcun aumento per continuazione. Né sussiste ulteriore questione di pretesa incompetenza territoriale, dal momento che la Corte territoriale ha appunto espressamente annotato che l'annuncio pubblicato sulla piattaforma Kijiji indicava in Milano il luogo di pubblicazione dell'offerta in vendita. 4.4. Parimenti infondato è il quarto profilo di censura. Al riguardo, infatti, sono ad es. utilizzabili nel giudizio di appello, senza che ciò determini violazione dell'art. 195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259). A questo proposito, infatti, l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'art. 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'art. 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art. 195, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008). 4.4.1. In specie la Corte territoriale, nonostante le considerazioni del ricorrente, non è affatto caduta in contraddizione, essendosi limitata a dare conto che non era stata formulata alcuna richiesta di esame della fonte diretta e - richiamandosi altresì ad un'ipotesi di mancato esame da parte del Giudice, comunque richiesto, del teste di riferimento - ha ricordato inoltre che la mancata formulazione della relativa eccezione in sede di conclusioni comportava la rinuncia tacita all'adempimento, e quindi l'utilizzabilità delle dichiarazioni siccome rese. 4.4.2. Il ricorrente, ciò posto, ha invero specificato di non avere mai richiesto l'assunzione della fonte diretta. Di conseguenza sussiste senz'altro l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste Banchellini, estensore della comunicazione di reato. Né può sorgere questione di carenza di prova del fatto contestato al ricorrente (questione invero comunque adombrata), anche in ragione della dimessa scheda tecnica, che compiutamente illustrava le caratteristiche dell'oggetto in contestazione positivamente superando la cd. prova di resistenza. 4.5. In relazione al quinto motivo di doglianza, esso è parimenti infondato. Come è stato correttamente evidenziato dal Tribunale, con motivazione condivisa dalla Corte territoriale, la contraffazione - di cui il ricorrente era pienamente a conoscenza avendo fatto svolgere accurate analisi della statuetta, circostanza pacifica - è consistita proprio nell'invecchiamento artificiale dell'oggetto, al fine di creare patine e corrosioni tipiche di bronzi conservati in ambienti particolari, come tombe ma anche aree caratterizzate da suoli calcarei o acido silicei (cfr. scheda tecnica, prodotta dallo stesso ricorrente). Laddove la contraffazione consisteva proprio nell'attribuzione ad un oggetto - tramite accorgimenti tecnici di mero artificio - di caratteristiche proprie di una scultura similare risalente al periodo etrusco. Sì che la consapevole offerta in vendita di prodotto siffatto realizza compiutamente la fattispecie illecita dì cui alla lett. b) dell'art. 178 cit. (b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico). Né rileva la mancata menzione dell'asserita risalente provenienza etrusca dell'oggetto, atteso che - anche a prescindere dalla fissazione del prezzo invero assai cospicuo di 225m1la euro - erano state ricreate le condizioni di abusivo invecchiamento della scultura, di cui l'imputato era pienamente edotto. Per contraffazione, infatti, si intende proprio l'imitazione di un prodotto mediante sua replica non autorizzata, ed in specie ciò è consistito nell'attività posta in essere per attribuire apparenza di antichità ad un oggetto, poi offerto in vendita da soggetto pienamente consapevole e, probabilmente, intenzionato a catturare l'attenzione di persona poco informata (cfr. scheda tecnica cit.). 4.5.2. Non vi è naturalmente poi spazio alcuno - anche a prescindere dal fatto che siffatta questione è stata avanzata solamente nella sede di legittimità per la prima volta - per l'invocata prescrizione. Se infatti la scheda tecnica sul reperto risaliva al 1997, la commissione ovvero l'accertamento del reato contestato (v. supra) risalgono invece all'anno 2014. 4.6. In ordine infine al sesto motivo di censura, è nozione comune che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Infatti il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli ,elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, allorché era stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). 4.6.1. In proposito la sentenza impugnata, pur dando atto del motivo di gravame riguardante il comportamento processuale, ha fatto richiamo - correttamente applicando i richiamati principi di diritto - alla gravità del fatto, alla particolare intensità del dolo è alle precedenti condanne inflitte all'odierno ricorrente, in tal senso ribadendo (con valutazione certamente non illogica e con espresso richiamo anche agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.) il diniego della speciale benevolenza, data la prevalenza di elementi di segno contrario a siffatto riconoscimento. 5. La complessiva infondatezza dei motivi di impugnazione comporta quindi il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces