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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 20 agosto 2026

Cassazione n. 24724/2026

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!Numero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteANGELINA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneENZO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 24/03/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Rel.

Consigliere R.G. n. 9298/2024CATERINA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 9298-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 28/2024 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte respinga il ricorso.La vicenda al vaglio può sintetizzarsi nei termini di cui appresso.Con il provvedimento n. 330336 del 4.4.2022 la Regione Lazio ordinòa [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Proprietario/[OSCURATO:PERSONA] della motonaveTiber II, targa Roma 8071, la demolizione e la delocalizzazione fuori degliambiti idraulici del relitto , abbandonato sull’area demaniale idraulicain corrispondenza dello scivolo di alaggio di Lungotevere della Vittoria inRoma .Del richiamato provvedimento e degli atti a esso collegati il Vitalechiese l’annullamento al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA].Contrastarono la pretesa la Regione Lazio e il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 28/2024 del 5/3/2024 l’adito Tribunale rigettò ilricorso.Questi, in sintesi, i passaggi argomentativi salienti della sentenza perquel che in questa sede possa rilevare:- una volta cancellata la motonave dal registro d’iscrizione era venutameno la qualifica di armatore in capo alla società ([OSCURATO:SOCIETA].), della quale il ricorrente era socio unico;- trattavasi di sanzione reale ripristinatoria, diretta, pertanto, allarimozione della “res” abusiva e non a censurare il comportamento delresponsabile dell’illecito; di conseguenza legittimo destinatario dellamisura ripristinatoria è il soggetto che abbia la disponibilità materialedell’illecito materiale da rimuovere, a prescindere dal titolo giuridico chequalifichi o giustifichi la detenzione o il possesso , da identificarsi nelVitale, oltretutto amministratore unico della società proprietaria delrelitto .Numero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026Umberto Vitale propone ricorso avverso la sentenza dianzi richiamatasulla base di sei motivi.Controricorrono, con separati atti, la Regione Lazio e il Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Roma.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione agli artt.360, co. 1, n. 1, 362 cod. proc. civ. e 111 Cost., sconfinamento nellasfera riservata all’amministrazione, eccesso di potere giurisdizionale .Secondo l’esponente il provvedimento amministrativo aveva apresupposto che egli fosse “proprietario/armatore”; un tale presuppostoera stato contestato davanti al T.S.A.P., poiché Tourvisa era l’armatrice eproprietaria era [OSCURATO:SOCIETA].Il T.S.A.P. aveva, tuttavia, respinto il ricorso assumendo chedestinatario della misura fosse il ricorrente, in quanto avente ladisponibilità del relitto.Così argomentando, conclude il Vitale, il Giudice, sostituendosiall’Amministrazione, aveva fondato la legittimità dell’ordinanza impugnatasulla base di un presupposto nuovo e diverso rispetto a quello posto afondamento dell’atto amministrativo, così eccedendo i limiti delriscontro di legittimità del provvedimento impugnato [, sostituendo] ilpresupposto motivazionale essenziale e decisivo .2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 del divieto di integrazionepostuma dei provvedimenti amministrativi .Con ragionamento correlato a quello svolto con il primo motivo siprospetta che, venuta meno la motivazione del provvedimentoamministrativo – avendo il T.S.A.P. negato che il Vitale fosse armatore oproprietario –, perciò stesso aveva proceduto a un’integrazione postumadella motivazione dell’atto amministrativo.

La legittimità di una taleoperazione, notoriamente negata anche ove attuata dalla stessaNumero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026amministrazione (cita S.U. n. 25665/2023), a fortiori andava esclusa per ilgiudice, il quale, viene soggiunto, può incidere sulla motivazione dellastatuizione giudiziaria, della quale conosce in sede d’impugnazione, e nongià su quella di un provvedimento amministrativo.I due primi motivi, immediatamente sopra in sintesi riportati, fra lorocoordinati, possono scrutinarsi unitariamente.Il complesso censorio non è condiviso dalla Corte.L’art. 265, co. 1, cod. nav., sotto il titolo “Dichiarazione di armatore”,prevede: “Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente faredichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o delgalleggiante.Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non viprovvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione disocietà di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282, secondocomma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.”Di conseguenza, in giurisprudenza si è chiarito che, ai sensi dell'art.265 cod. nav. è armatore (e quindi anche datore di lavoro dell'equipaggio)chi assume in proprio l'esercizio della nave, sia o meno anche ilproprietario della stessa, mentre, ai sensi del successivo art. 272 cod.nav. (che pone una presunzione "iuris tantum"), il proprietario si presume- fino a prova contraria - armatore ove manchi la dichiarazione (diarmatore) prevista dal predetto art. 265 (Sez. 3, n. 4436, 11/2/2022, Rv.663926-01).Il provvedimento amministrativo di cui qui si tratta esplicitainequivocamente tra i presupposti dell’ordine di demolizione [e di]delocalizzazione della motonave posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] previamente effettuato dalla Capitaneria di Porto di Roma,che aveva permesso di appurare che la Dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026motonave denominata Tiber II è a favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA], nato aRoma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .Da quanto esposto si trae che la qualifica di armatore in capo alricorrente, costituente, come si è visto, condizione d’imputabilità, non èfrutto d’una impropria integrazione operata dal T.S.A.P., il quale, invece,si è riportato al previo accertamento amministrativo richiamatodall’ordinanza.

In altri termini, risulta smentito l’asserto impugnatorio,secondo il quale il T.S.A.P. avrebbe proceduto a un’integrazione postumadel provvedimento impugnato.In disparte, peraltro, si osserva che la imprescindibile operad’interpretazione del giudice, anche attraverso la necessaria valutazionedel complesso degli atti provenienti dalla P.A., non costituisce invasionedell’àmbito di spettanza della p.a., bensì doveroso esercizio del potere di“ius dicere”.Salvo i casi patologici nei quali il giudice, travalicando la propriafunzione, si appropri del potere dell’Amministrazione di configurare lacontestazione dei provvedimenti sanzionatori - per restare all’ipotesi, quiin gioco - o (ma si tratta di situazione estranea alla vicenda in esame)pretenda di sostituirsi a essa nel futuro esercizio del potere amministrativo(per tale ultima situazione cfr. Sez. u. n. 5365/2022), il vizio denunciatonon sussiste.3.

Con il terzo motivo, posto in via di subordine rispetto ai precedenti,il ricorrente denuncia nullità della sentenza per apparenza motivazionale,non essendo dato comprendere da quali elementi la sentenza avrebbetratto il convincimento che il Vitale avesse la disponibilità del relitto.Il motivo è privo di fondamento.Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbagiudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come plurimevolte ribadito da questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteNumero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv.654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo,S.U. n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sulfatto.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, comporta che è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830;S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv.632914).Per vero, il provvedimento sanzionatorio è fondato sulla circostanzafattuale che il Vitale avesse l’esercizio e la disponibilità della nave.

Deve,Numero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026quindi, escludersi che la sentenza impugnata sia giunta alla conclusioneavversata sulla base di un percorso argomentativo inconoscibile o, per lomeno, criptico.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatticontroversi e decisivi a riguardo della proprietà della motonave.La sentenza aveva assegnato la proprietà dell’imbarcazione a TourvisaItalia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza considerare che il provvedimentoamministrativo attribuiva la proprietà a [OSCURATO:PERSONA] e le risultanzeistruttorie a [OSCURATO:SOCIETA]. (nello stesso senso, successivoprovvedimento della Regione Lazio, con il quale era stata dispostaesecuzione in danno).Errando, prosegue il ricorrente, il T.S.A.P. aveva dato rilievo allamancata trascrizione dell’avvenuto riscatto del contratto di leasing, chenon avrebbe potuto avere un tal significato.Non aveva, inoltre, tenuto conto del provvedimento del 26/4/2022,con il quale la Capitaneria di Porto di Roma aveva individuato laproprietaria del relitto, ai fini della notifica, in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione; evenienza, questa, che era stata rilevata col ricorso; néaveva tratto le debite conseguenze dall’ordinanza amministrativa, gemelladi quella qui in discussione, emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], qualeproprietaria.Il motivo è inammissibile poiché disquisisce in ordine a questione privadi rilievo alla luce della ratio decidendi, fondata sulla disponibilitàmateriale dell’imbarcazione in capo al Vitale.5.

Con la quinta censura il ricorrente denuncia nullità della sentenzaper apparenza motivazionale in relazione al secondo motivo del ricorso alT.S.A.P. con il quale aveva dedotto la violazione dell’art. 7 della l. n.241/1990, per non essergli stato comunicato l’avvio del procedimentoamministrativo.Numero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026Riportato il richiamato motivo, il ricorrente, ripresa la decisione sulpunto – “il provvedimento sanzionatorio è stato preceduto dallacomunicazione d’avvio del procedimento (d. 4.02.2019) tempestivamentecomunicato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché dal sopralluogo(d. 4.10.2019) avvenuto senza la volontaria partecipazione delricorrente…” –, afferma che alla spiegazione resa dal Giudice dovevaassegnarsi qualità di mera apparenza, non avendo questi chiarito perquale ragione la notifica effettuata nei confronti di altro soggetto (lasocietà) avrebbe dovuto svolgere effetto anche nei riguardi della personafisica del Vitale.Il motivo è infondato.Richiamato quanto esposto al punto 3 deve escludersi che, anche inquesto caso, possa affermarsi l’inesistenza di una comprensibilemotivazione resa dal giudice.In ogni caso la non controversa circostanza che il ricorrentevolontariamente non intese partecipare al sopralluogo, anche per mezzo dipersona da lui delegata, rende, a tutto concedere, radicalmente vana ladoglianza6.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulterzo motivo del ricorso al T.S.A.P., con il quale l’esponente avevalamentato che l’Amministrazione aveva violato il diritto di difesa delsanzionato, non avendo dato risposta alla sua domanda di assegnazione diun termine per deduzioni.Il motivo è inammissibile.A tutt’oggi il Vitale non allega quale pregiudizio avrebbe subìtodall’ipotizzato “error in procedendo”.Il ricorrente non può limitarsi a dedurre una tale violazione, ma a penadi inammissibilità, deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevanteche egli avrebbe potuto evidenziare e sul quale il giudice si sarebbeNumero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026dovuto pronunciare (cfr., ex multis, Cass. nn. 1769/2025, 2626/2018,28229/2017, 17905/2016).In conclusione, il ricorso deve essere, nel suo complesso, rigettato.Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse, tenutoconto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte vannoliquidate siccome in dispositivo in favore delle due parti controricorrenti.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale e, rispettivamente, per quelloincidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida, per laRegione Lazio in € 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi determinati in euro 200,00, e agli accessori di leggee per il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti in € 5.000,00, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite digiorno 24 marzo 2026.Il PresidentePasquale D’ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026L A C O R T E SU P R E M A DI C A S SA Z I O N ESEZIONI UNITE CIVILIComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoPASQUALE D’[OSCURATO:PERSONA] PresidenteANGELINA [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneENZO [OSCURATO:PERSONA] Presidente di SezioneUd. 24/03/2026 C.C.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere R.G. n. 9298/2024CATERINA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereORDINANZASul ricorso iscritto al n. r.g. 9298-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato edifeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 28/2024 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del24/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte respinga il ricorso.La vicenda al vaglio può sintetizzarsi nei termini di cui appresso.Con il provvedimento n. 330336 del 4.4.2022 la Regione Lazio ordinòa [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Proprietario/[OSCURATO:PERSONA] della motonaveTiber II, targa Roma 8071, la demolizione e la delocalizzazione fuori degliambiti idraulici del relitto , abbandonato sull’area demaniale idraulicain corrispondenza dello scivolo di alaggio di Lungotevere della Vittoria inRoma .Del richiamato provvedimento e degli atti a esso collegati il Vitalechiese l’annullamento al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA].Contrastarono la pretesa la Regione Lazio e il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 28/2024 del 5/3/2024 l’adito Tribunale rigettò ilricorso.Questi, in sintesi, i passaggi argomentativi salienti della sentenza perquel che in questa sede possa rilevare:- una volta cancellata la motonave dal registro d’iscrizione era venutameno la qualifica di armatore in capo alla società ([OSCURATO:SOCIETA].), della quale il ricorrente era socio unico;- trattavasi di sanzione reale ripristinatoria, diretta, pertanto, allarimozione della “res” abusiva e non a censurare il comportamento delresponsabile dell’illecito; di conseguenza legittimo destinatario dellamisura ripristinatoria è il soggetto che abbia la disponibilità materialedell’illecito materiale da rimuovere, a prescindere dal titolo giuridico chequalifichi o giustifichi la detenzione o il possesso , da identificarsi nelVitale, oltretutto amministratore unico della società proprietaria delrelitto .Numero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026Umberto Vitale propone ricorso avverso la sentenza dianzi richiamatasulla base di sei motivi.Controricorrono, con separati atti, la Regione Lazio e il Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Roma.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione agli artt.360, co. 1, n. 1, 362 cod. proc. civ. e 111 Cost., sconfinamento nellasfera riservata all’amministrazione, eccesso di potere giurisdizionale .Secondo l’esponente il provvedimento amministrativo aveva apresupposto che egli fosse “proprietario/armatore”; un tale presuppostoera stato contestato davanti al T.S.A.P., poiché Tourvisa era l’armatrice eproprietaria era [OSCURATO:SOCIETA].Il T.S.A.P. aveva, tuttavia, respinto il ricorso assumendo chedestinatario della misura fosse il ricorrente, in quanto avente ladisponibilità del relitto.Così argomentando, conclude il Vitale, il Giudice, sostituendosiall’Amministrazione, aveva fondato la legittimità dell’ordinanza impugnatasulla base di un presupposto nuovo e diverso rispetto a quello posto afondamento dell’atto amministrativo, così eccedendo i limiti delriscontro di legittimità del provvedimento impugnato [, sostituendo] ilpresupposto motivazionale essenziale e decisivo .2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 del divieto di integrazionepostuma dei provvedimenti amministrativi .Con ragionamento correlato a quello svolto con il primo motivo siprospetta che, venuta meno la motivazione del provvedimentoamministrativo – avendo il T.S.A.P. negato che il Vitale fosse armatore oproprietario –, perciò stesso aveva proceduto a un’integrazione postumadella motivazione dell’atto amministrativo. La legittimità di una taleoperazione, notoriamente negata anche ove attuata dalla stessaNumero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026amministrazione (cita S.U. n. 25665/2023), a fortiori andava esclusa per ilgiudice, il quale, viene soggiunto, può incidere sulla motivazione dellastatuizione giudiziaria, della quale conosce in sede d’impugnazione, e nongià su quella di un provvedimento amministrativo.I due primi motivi, immediatamente sopra in sintesi riportati, fra lorocoordinati, possono scrutinarsi unitariamente.Il complesso censorio non è condiviso dalla Corte.L’art. 265, co. 1, cod. nav., sotto il titolo “Dichiarazione di armatore”,prevede: “Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente faredichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o delgalleggiante.Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non viprovvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.Quando l'esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione disocietà di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282, secondocomma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.”Di conseguenza, in giurisprudenza si è chiarito che, ai sensi dell'art.265 cod. nav. è armatore (e quindi anche datore di lavoro dell'equipaggio)chi assume in proprio l'esercizio della nave, sia o meno anche ilproprietario della stessa, mentre, ai sensi del successivo art. 272 cod.nav. (che pone una presunzione "iuris tantum"), il proprietario si presume- fino a prova contraria - armatore ove manchi la dichiarazione (diarmatore) prevista dal predetto art. 265 (Sez. 3, n. 4436, 11/2/2022, Rv.663926-01).Il provvedimento amministrativo di cui qui si tratta esplicitainequivocamente tra i presupposti dell’ordine di demolizione [e di]delocalizzazione della motonave posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] previamente effettuato dalla Capitaneria di Porto di Roma,che aveva permesso di appurare che la Dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026motonave denominata Tiber II è a favore del Sig. [OSCURATO:PERSONA], nato aRoma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .Da quanto esposto si trae che la qualifica di armatore in capo alricorrente, costituente, come si è visto, condizione d’imputabilità, non èfrutto d’una impropria integrazione operata dal T.S.A.P., il quale, invece,si è riportato al previo accertamento amministrativo richiamatodall’ordinanza. In altri termini, risulta smentito l’asserto impugnatorio,secondo il quale il T.S.A.P. avrebbe proceduto a un’integrazione postumadel provvedimento impugnato.In disparte, peraltro, si osserva che la imprescindibile operad’interpretazione del giudice, anche attraverso la necessaria valutazionedel complesso degli atti provenienti dalla P.A., non costituisce invasionedell’àmbito di spettanza della p.a., bensì doveroso esercizio del potere di“ius dicere”.Salvo i casi patologici nei quali il giudice, travalicando la propriafunzione, si appropri del potere dell’Amministrazione di configurare lacontestazione dei provvedimenti sanzionatori - per restare all’ipotesi, quiin gioco - o (ma si tratta di situazione estranea alla vicenda in esame)pretenda di sostituirsi a essa nel futuro esercizio del potere amministrativo(per tale ultima situazione cfr. Sez. u. n. 5365/2022), il vizio denunciatonon sussiste.3. Con il terzo motivo, posto in via di subordine rispetto ai precedenti,il ricorrente denuncia nullità della sentenza per apparenza motivazionale,non essendo dato comprendere da quali elementi la sentenza avrebbetratto il convincimento che il Vitale avesse la disponibilità del relitto.Il motivo è privo di fondamento.Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio delgiudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debbagiudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come plurimevolte ribadito da questa Corte, allorquando essa, benché graficamenteNumero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv.654145; ma già S.U. n. 22232/2016; Cass. n. 6758/2022 e, da ultimo,S.U. n. 2767/2023, in motivazione).A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione nonrisulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in viamediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, ditalché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modelloargomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sulfatto.Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, comporta che è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830;S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv.632914).Per vero, il provvedimento sanzionatorio è fondato sulla circostanzafattuale che il Vitale avesse l’esercizio e la disponibilità della nave. Deve,Numero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026quindi, escludersi che la sentenza impugnata sia giunta alla conclusioneavversata sulla base di un percorso argomentativo inconoscibile o, per lomeno, criptico.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatticontroversi e decisivi a riguardo della proprietà della motonave.La sentenza aveva assegnato la proprietà dell’imbarcazione a TourvisaItalia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza considerare che il provvedimentoamministrativo attribuiva la proprietà a [OSCURATO:PERSONA] e le risultanzeistruttorie a [OSCURATO:SOCIETA]. (nello stesso senso, successivoprovvedimento della Regione Lazio, con il quale era stata dispostaesecuzione in danno).Errando, prosegue il ricorrente, il T.S.A.P. aveva dato rilievo allamancata trascrizione dell’avvenuto riscatto del contratto di leasing, chenon avrebbe potuto avere un tal significato.Non aveva, inoltre, tenuto conto del provvedimento del 26/4/2022,con il quale la Capitaneria di Porto di Roma aveva individuato laproprietaria del relitto, ai fini della notifica, in capo alla [OSCURATO:SOCIETA] liquidazione; evenienza, questa, che era stata rilevata col ricorso; néaveva tratto le debite conseguenze dall’ordinanza amministrativa, gemelladi quella qui in discussione, emessa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], qualeproprietaria.Il motivo è inammissibile poiché disquisisce in ordine a questione privadi rilievo alla luce della ratio decidendi, fondata sulla disponibilitàmateriale dell’imbarcazione in capo al Vitale.5. Con la quinta censura il ricorrente denuncia nullità della sentenzaper apparenza motivazionale in relazione al secondo motivo del ricorso alT.S.A.P. con il quale aveva dedotto la violazione dell’art. 7 della l. n.241/1990, per non essergli stato comunicato l’avvio del procedimentoamministrativo.Numero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026Riportato il richiamato motivo, il ricorrente, ripresa la decisione sulpunto – “il provvedimento sanzionatorio è stato preceduto dallacomunicazione d’avvio del procedimento (d. 4.02.2019) tempestivamentecomunicato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché dal sopralluogo(d. 4.10.2019) avvenuto senza la volontaria partecipazione delricorrente…” –, afferma che alla spiegazione resa dal Giudice dovevaassegnarsi qualità di mera apparenza, non avendo questi chiarito perquale ragione la notifica effettuata nei confronti di altro soggetto (lasocietà) avrebbe dovuto svolgere effetto anche nei riguardi della personafisica del Vitale.Il motivo è infondato.Richiamato quanto esposto al punto 3 deve escludersi che, anche inquesto caso, possa affermarsi l’inesistenza di una comprensibilemotivazione resa dal giudice.In ogni caso la non controversa circostanza che il ricorrentevolontariamente non intese partecipare al sopralluogo, anche per mezzo dipersona da lui delegata, rende, a tutto concedere, radicalmente vana ladoglianza6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulterzo motivo del ricorso al T.S.A.P., con il quale l’esponente avevalamentato che l’Amministrazione aveva violato il diritto di difesa delsanzionato, non avendo dato risposta alla sua domanda di assegnazione diun termine per deduzioni.Il motivo è inammissibile.A tutt’oggi il Vitale non allega quale pregiudizio avrebbe subìtodall’ipotizzato “error in procedendo”.Il ricorrente non può limitarsi a dedurre una tale violazione, ma a penadi inammissibilità, deve specificare quale sarebbe stato il fatto rilevanteche egli avrebbe potuto evidenziare e sul quale il giudice si sarebbeNumero registro generale 9298/2024Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 24724/2026Data pubblicazione 20/08/2026dovuto pronunciare (cfr., ex multis, Cass. nn. 1769/2025, 2626/2018,28229/2017, 17905/2016).In conclusione, il ricorso deve essere, nel suo complesso, rigettato.Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse, tenutoconto della qualità della causa, del suo valore e delle attività svolte vannoliquidate siccome in dispositivo in favore delle due parti controricorrenti.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile “ratione temporis”(essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013),sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale e, rispettivamente, per quelloincidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida, per laRegione Lazio in € 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi determinati in euro 200,00, e agli accessori di leggee per il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Trasporti in € 5.000,00, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02 (inseritodall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite digiorno 24 marzo 2026.Il PresidentePasquale D’ascola