CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07436/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OR DINANZAsul ricorso n. 22615/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da séstessa ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- ricorrente -controdomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lorappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])- controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/2026avverso il DECRETO n. 2878/2019 emesso da [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendosull’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] - haaccolto parzialmente l’impugnazione e ha disposto che il credito dellacreditrice istante, così come accertato in sede di verifica per euro 12.688,00,venisse collocato in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, 2° comma l. fall.,anziché in privilegio.2. Il provvedimento del giudice delegato oggetto di opposizione aveva infattiescluso il saldo del compenso professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro31.720, per l’attività di assistenza da quest’ultima prestata in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in funzione della procedura di concordatopreventivo con riserva, incardinata in data 14.5.2018, ai sensi dell’art. 161,6° comma, l. fall.3. Il tribunale ha ritenuto che il reclamato saldo del compenso professionalenon fosse dovuto già sulla base del contenuto delle clausole negozialicontenute nel contratto stipulato tra le parti in data 15.07.2018, posto che laclausola 10, lett. b, della scrittura privata di incarico professionale datato15.7.2018 condizionava la debenza del predetto saldo all’ammissione dellasocietà alla procedura di concordato preventivo, evento quest’ultimopacificamente non avvenuto nel caso di specie.4. Il decreto, pubblicato il 17/06/2020, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,col quale ha anche proposto ricorso incidentale.Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/20263. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di tuttii motivi.La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazionedegli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]’odierna parte ricorrente, pur avendo avanzato un’istanza tesa ad ottenereuna rettifica della proposta di definizione anticipata (nel senso di integrare lastessa con la declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale tardivo), haritenuto di dare impulso in tal modo alla procedura di decisione della causa aisensi dell’art. 380bis, secondo e terzo comma, c.p.c., non potendosidiversamente interpretare un’istanza volta comunque alla definizione dellacontroversia.Va aggiunto che la proposta di definizione anticipata non ha prospettato inmodo esplicito – come auspicato dall’odierna parte ricorrente – la declaratoriadi inefficacia del ricorso incidentale tardivo come conseguenza della propostadichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, stante la tipizzazionedelle soluzioni che possono essere oggetto della proposta stessa(inammissibilità, improcedibilità ovvero manifesta infondatezza del ricorsoprincipale e di quello incidentale). Ma è evidente che l’inefficacia del predettoricorso incidentale tardivo sia implicita nella proposta, in attesa delladichiarazione formale del successivo decreto di estinzione del giudizio inmancanza di richiesta di fissazione della decisione della causa. Si tratta inverodi una conseguenza automatica prevista ex lege (art. 334, 2° comma, c.p.c.).L’iniziativa della parte suppone dunque che si dia corso alla decisione delricorso principale, in conseguenza dell’impulso alla definizione del giudizio, aisensi dell’art. 380bis, secondo e terzo comma, c.p.c., con tutte leconseguenze anche in ordine al regime delle spese previsto dall’art. 96, terzoe quanto comma, sempre codice di rito.Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/20261.Si prospetta dunque da parte della ricorrente nell’ordine: (i) violazione degliartt. 1362 e seg. cod. civ. in relazione alle clausole della scrittura contenentel’incarico professionale, che si assume si sarebbero dovute intendere nelsenso che l’ammissione del debitore al concordato costituiva non unacondizione per la debenza del saldo ma un termine di pagamento, (ii)violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 2232 e 2237 cod. civ.,essendo quella di avvocato un’obbligazione di mezzi e non di risultato, (iii)violazione degli artt. 35 e 36 Cost., 2231 e 2233 cod. civ., essendo ladecisione lesiva del diritto del lavoratore al compenso, (iv) omesso esame difatto decisivo e violazione degli artt. 111 e 161 l. fall. quanto allaprededuzione del saldo.È impugnato, cioè, il decreto di parziale rigetto dell’opposizione al passivo perun credito professionale di assistenza nella procedura di concordato conriserva.I motivi di ricorso sopra indicati sono inammissibili, esattamente per le ragionigià evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bisc.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.Dal decreto si evince che il giudice delegato aveva riconosciuto all’avvocatosolo l’acconto e l’aveva ammesso in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.,anziché in prededuzione, visto che il concordato non era stato aperto.L’opponente aveva impugnato il provvedimento per due ragioni: (a) perché ilcredito avrebbe dovuto essere ammesso per intero in prededuzione, (b)perché comunque la prededuzione avrebbe dovuto essere riconosciuta inrelazione all’acconto.Il tribunale ha respinto la prima doglianza sulla base di un’esegesi delcontratto di prestazione d’opera professionale. Secondo la ricostruzione deltribunale il contratto aveva condizionato il saldo all’ammissione al concordato,nella specie non avvenuta. Ha invece accolto la seconda a proposito dellaprededuzione dell’acconto.1.1 Il primo motivo censura la ricostruzione del significato del patto negoziale.Ma è inammissibile.In tema di ermeneutica contrattuale l'accertamento della volontà delle partiin relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto,Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/2026affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesidi violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e seguenti cod. civ.; donde il ricorrente deve non solo fare esplicitoriferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazionedelle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma ètenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (v. tra le moltissimeCass. Sez. 1 n. 27136-17). Viceversa, la parte ricorrente si è limitata aprospettare un’opzione ermeneutica alternativa, la quale, sebbene essa dicaimposta dal testo della clausola, non concretizza la corretta modalità dideduzione del vizio, ma serve solo a contestare la scelta alternativa allapropria effettuata (non implausibilmente) dal giudice del merito; cosa chequesta Corte da sempre assume non consentita in sede di legittimità (v. Cass.Sez. Lav. n. 18214-24, Cass. Sez. 1 n. 9461-21).1.2 Il secondo motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi,niente affatto basata sulla qualificazione dell’obbligazione del professionistacome obbligazione di risultato.1.3 Anche il terzo motivo è inammissibile per inconferenza rispetto alla ratiodecidendi.1.4 Il quarto motivo, anche a prescindere dalla sopravvenuta Cass. Sez. U n.42093-21 che ne ostacola la rilevanza in iure, è assorbito.2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determinal’automatica dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale tardivo.3. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione,come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma,c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alladata del 1° gennaio 2023 per i quali a tale datanon era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera diconsiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/202627195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 4.000 la sanzione ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensidel comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattereconsolidato dei principi giurisprudenziali applicati e lamanifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamenteesposti.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115.Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati OggettoOpposizione a p.d.a.Dott. [OSCURATO:PERSONA] PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ConsigliereU d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.ha pronunciato la seguenteOR DINANZAsul ricorso n. 22615/2020 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso laCANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da séstessa ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).- ricorrente -controdomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lorappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])- controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/2026avverso il DECRETO n. 2878/2019 emesso da [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - decidendosull’opposizione allo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA], nei confrontidel [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] - haaccolto parzialmente l’impugnazione e ha disposto che il credito dellacreditrice istante, così come accertato in sede di verifica per euro 12.688,00,venisse collocato in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, 2° comma l. fall.,anziché in privilegio.2. Il provvedimento del giudice delegato oggetto di opposizione aveva infattiescluso il saldo del compenso professionale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] pari ad euro31.720, per l’attività di assistenza da quest’ultima prestata in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in funzione della procedura di concordatopreventivo con riserva, incardinata in data 14.5.2018, ai sensi dell’art. 161,6° comma, l. fall.3. Il tribunale ha ritenuto che il reclamato saldo del compenso professionalenon fosse dovuto già sulla base del contenuto delle clausole negozialicontenute nel contratto stipulato tra le parti in data 15.07.2018, posto che laclausola 10, lett. b, della scrittura privata di incarico professionale datato15.7.2018 condizionava la debenza del predetto saldo all’ammissione dellasocietà alla procedura di concordato preventivo, evento quest’ultimopacificamente non avvenuto nel caso di specie.4. Il decreto, pubblicato il 17/06/2020, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,col quale ha anche proposto ricorso incidentale.Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/20263. È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di inammissibilità di tuttii motivi.La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazionedegli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.Entrambe le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]’odierna parte ricorrente, pur avendo avanzato un’istanza tesa ad ottenereuna rettifica della proposta di definizione anticipata (nel senso di integrare lastessa con la declaratoria di inefficacia del ricorso incidentale tardivo), haritenuto di dare impulso in tal modo alla procedura di decisione della causa aisensi dell’art. 380bis, secondo e terzo comma, c.p.c., non potendosidiversamente interpretare un’istanza volta comunque alla definizione dellacontroversia.Va aggiunto che la proposta di definizione anticipata non ha prospettato inmodo esplicito – come auspicato dall’odierna parte ricorrente – la declaratoriadi inefficacia del ricorso incidentale tardivo come conseguenza della propostadichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, stante la tipizzazionedelle soluzioni che possono essere oggetto della proposta stessa(inammissibilità, improcedibilità ovvero manifesta infondatezza del ricorsoprincipale e di quello incidentale). Ma è evidente che l’inefficacia del predettoricorso incidentale tardivo sia implicita nella proposta, in attesa delladichiarazione formale del successivo decreto di estinzione del giudizio inmancanza di richiesta di fissazione della decisione della causa. Si tratta inverodi una conseguenza automatica prevista ex lege (art. 334, 2° comma, c.p.c.).L’iniziativa della parte suppone dunque che si dia corso alla decisione delricorso principale, in conseguenza dell’impulso alla definizione del giudizio, aisensi dell’art. 380bis, secondo e terzo comma, c.p.c., con tutte leconseguenze anche in ordine al regime delle spese previsto dall’art. 96, terzoe quanto comma, sempre codice di rito.Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/20261.Si prospetta dunque da parte della ricorrente nell’ordine: (i) violazione degliartt. 1362 e seg. cod. civ. in relazione alle clausole della scrittura contenentel’incarico professionale, che si assume si sarebbero dovute intendere nelsenso che l’ammissione del debitore al concordato costituiva non unacondizione per la debenza del saldo ma un termine di pagamento, (ii)violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 2232 e 2237 cod. civ.,essendo quella di avvocato un’obbligazione di mezzi e non di risultato, (iii)violazione degli artt. 35 e 36 Cost., 2231 e 2233 cod. civ., essendo ladecisione lesiva del diritto del lavoratore al compenso, (iv) omesso esame difatto decisivo e violazione degli artt. 111 e 161 l. fall. quanto allaprededuzione del saldo.È impugnato, cioè, il decreto di parziale rigetto dell’opposizione al passivo perun credito professionale di assistenza nella procedura di concordato conriserva.I motivi di ricorso sopra indicati sono inammissibili, esattamente per le ragionigià evidenziate nella proposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bisc.p.c., che la Corte ritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.Dal decreto si evince che il giudice delegato aveva riconosciuto all’avvocatosolo l’acconto e l’aveva ammesso in privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.,anziché in prededuzione, visto che il concordato non era stato aperto.L’opponente aveva impugnato il provvedimento per due ragioni: (a) perché ilcredito avrebbe dovuto essere ammesso per intero in prededuzione, (b)perché comunque la prededuzione avrebbe dovuto essere riconosciuta inrelazione all’acconto.Il tribunale ha respinto la prima doglianza sulla base di un’esegesi delcontratto di prestazione d’opera professionale. Secondo la ricostruzione deltribunale il contratto aveva condizionato il saldo all’ammissione al concordato,nella specie non avvenuta. Ha invece accolto la seconda a proposito dellaprededuzione dell’acconto.1.1 Il primo motivo censura la ricostruzione del significato del patto negoziale.Ma è inammissibile.In tema di ermeneutica contrattuale l'accertamento della volontà delle partiin relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto,Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/2026affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesidi violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e seguenti cod. civ.; donde il ricorrente deve non solo fare esplicitoriferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazionedelle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma ètenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudicedel merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (v. tra le moltissimeCass. Sez. 1 n. 27136-17). Viceversa, la parte ricorrente si è limitata aprospettare un’opzione ermeneutica alternativa, la quale, sebbene essa dicaimposta dal testo della clausola, non concretizza la corretta modalità dideduzione del vizio, ma serve solo a contestare la scelta alternativa allapropria effettuata (non implausibilmente) dal giudice del merito; cosa chequesta Corte da sempre assume non consentita in sede di legittimità (v. Cass.Sez. Lav. n. 18214-24, Cass. Sez. 1 n. 9461-21).1.2 Il secondo motivo è inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi,niente affatto basata sulla qualificazione dell’obbligazione del professionistacome obbligazione di risultato.1.3 Anche il terzo motivo è inammissibile per inconferenza rispetto alla ratiodecidendi.1.4 Il quarto motivo, anche a prescindere dalla sopravvenuta Cass. Sez. U n.42093-21 che ne ostacola la rilevanza in iure, è assorbito.2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determinal’automatica dichiarazione di inefficacia del ricorso incidentale tardivo.3. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla basedel principio della soccombenza, come in dispositivo.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione,come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma,c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alladata del 1° gennaio 2023 per i quali a tale datanon era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera diconsiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/202627195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 4.000 la sanzione ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensidel comma 4 della medesima disposizione, anche atteso il carattereconsolidato dei principi giurisprudenziali applicati e lamanifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamenteesposti.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso principale;- dichiara inefficace il ricorso incidentale;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 4.000, oltre €200,00 per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge; condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 4.000in favore della controricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’importo di €2.500 in favore della cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1 quater, delD.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e neilimiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/2026Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte di Cassazione, il 10 marzo 2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso principale;- dichiara inefficace il ricorso incidentale;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, liqui-dandole in complessivi € 4.000, oltre €200,00 per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge; condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 4.000in favore della controricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna la ricorrente a pagare l’importo di €2.500 in favore della cassa delle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1 quater, delD.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e neilimiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Numero registro generale 22615/2020Numero sezionale 1146/2026Numero di raccolta generale 7436/2026Data pubblicazione 28/03/2026Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte di Cassazione, il 10 marzo 2026.Il Presidente