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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07344/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99 e 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa.

Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, postulando una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio; il secondo è manifestamente infondato, attesa, per giurisprudenza costante, la pacifica configurabilità del delitto di resistenza al cospetto della condotta in addebito (fuga pericolosa a bordo di motociclo comportante pericolo per l'incolumità propria, degli operanti e degli occasionali passanti).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento deile spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 16 di ennbre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo DEPO iì [OSCURATO:PERSONA] -2 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 99 e 337 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. Rilevato che il primo motivo dedotto con il ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, postulando una revisione nel merito dell'esito decisorio del giudizio; il secondo è manifestamente infondato, attesa, per giurisprudenza costante, la pacifica configurabilità del delitto di resistenza al cospetto della condotta in addebito (fuga pericolosa a bordo di motociclo comportante pericolo per l'incolumità propria, degli operanti e degli occasionali passanti). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento deile spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 di ennbre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo DEPO iì [OSCURATO:PERSONA] -2 2022
Sentenza Cassazione n. 07344/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris