CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 39486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, emesso in esito a giudizio rescissorio, il Tribunale per il Riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un'arma da fuoco del tipo pistola, commessi in Decollatura il 30 dicembre 2010, aggravati dal metodo mafioso; metodo del quale l'indagato si sarebbe valso in quanto membro con ruolo apicale della consorteria 'ndranghetista' "Scalise". 2. Il giudice del rinvio, in adempimento del mandato ricevuto da questa Corte, che, con sentenza Sezione 1 n. 16493 dell'8 febbraio 2023, gli aveva imposto di rinnovare il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis.l. cod. pen., attenendosi al principio di diritto secondo il quale «è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato», ha ritenuto sussistenti in fatto gli estremi costitutivi dell'aggravante del metodo mafioso, in quanto desumibili dalle modalità esecutive della condotta (l'agguato in danno di [OSCURATO:PERSONA], colpito con tre colpi di pistola alle gambe, essendosi verificato in pieno giorno e su di una strada pubblica) e, soprattutto, dalle vicende successive al delitto (tutti, persino la vittima, avendo tenuto un comportamento omertoso e non collaborativo, temerdo, il Mancuso, di trovarsi a fronteggiare la reazione della cosca che, per tutelare i propri interessi e realizzare i suoi obiettivi, avrebbe certamente posto in essere atti violenti nei confronti di quanti avessero inteso portare alla luce l'agguato, tanto evidenziando la condizione di soggezione derivante dal potere della consorteria 'ndranghetista' e, correlativamente, la consapevolezza dell'autore del reato di poterne profittare nella commissione del delitto). 3. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo (enunciato nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), che denuncia la violazione degli artt. 627, 274 e 275 cod. proc. pen. e 416-bis.1. cod. pen. e il vizio di motivazione. E' addotto, a sostegno, che l'ordinanza impugnata, in primo luogo, avrebbe fatto malgoverno del principio di diritto enunciato dal giudice 1 rescindente, posto che dagli elementi probatori in essa richiamati non emergerebbe che le condotte di mera detenzione e di porto di arma comune da sparo, ascritte al ricorrente, costituissero la manifestazione esteriore della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, essendo passionale il movente dell'aggressione armata in danno del Mancuso e non dando conto le intercettazioni di conversazioni tra terzi, intercorse in epoca assai successiva al fatto, né di specifici timori nutriti dalla vittima nei confronti dell'aggressore in ragione del ruolo da questi rivestito in seno alla consorteria 'ndranghetista' Scalise, né di una mobilitazione dei membri dell'associazione in favore del sodale onde rimarcare nei confronti della vittima e di altri la condizione di assoggettamento e di intimidazione promanante dalla caratura mafiosa del sodalizio; in secondo luogo, che la motivazione rassegnata a corredo del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura imposta sarebbe, comunque, inficiata da patente illogicità, dal momento che non si sarebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione del reato e dell'assenza di contatti con la vittima, costituendo, di contro, argomentazione di puro stile quella protesa a valorizzare il ruolo apicale rivestito dal ricorrente in seno all'organizzazione di appartenenza e il precedente per omicidio per il quale egli era stato condannato all'ergastolo in primo grado. 2. Con requisitoria scritta in data 12 luglio 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Così come richiesto con la sentenza rescindente, il Tribunale per il Riesame di Catanzaro ha dato conto, con argomentazione aderente al principio di diritto in essa enunciato ed ineccepibile sul piano della completezza e della logicità, di come la detenzione e il porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, utilizzata in data 30 dicembre 2010 da [OSCURATO:PERSONA], esponente di vertice dell'omonima organizzazione di tipo mafioso, per attingere alle gambe, in pieno giorno e sulla pubblica via, [OSCURATO:PERSONA], suo rivale in amore, fossero in c:oncreto evocatrici della forza d'intimidatrice promanante dall'associazione d'appartenenza dell'indagato. Ha, per l'effetto, richiamato una serie di elementi convergenti: le modalità dell'attentato, tali da metterne in luce la spregiudicata efferatezza; il livello del timore palesato dal Mancuso con i comportamenti tenuti dopo il fatto, essendosi egli recato in un ospedale lontano dal luogo degli accadimenti ed avendo deciso di farsi dimettere anzi tempo pur di non denunciare il suo attentatore (da lui ben conosciuto, alla stregua degli accertamenti compiuti sui tabulati dell'utenza telefonica a lui in uso); dal tenore delle intercettazioni, tra presenti e telefoniche, (intercorse in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) deponenti per un interessamento attivo della cosca a favore del sodale, dal momento che era stata fatta pervenire al Mancuso, ancora in ospedale, 'un'imbasciata', con la quale gli si imponeva di tacere sull'attentato; sollecitazione accolta dal destinatario, che, infatti, non aveva sporto denuncia per paura. 2. Così delineato il nucleo concettuale della decisione al vaglio, in punto di sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, va riconosciuto che le doglianze difensive che l'attingono si appalesano del tutto generiche. Risultano, infatti, meramente contestative dell'interpretazione offerta dal giudice del rinvio degli elementi di fatto enumerati nel provvedimento impugnato, giacché nulla di decisivo adducono per smentirla in maniera radicale; nondimeno, si rivelano prive di effettivo confronto critico con la ratio decidendi della statuizione, che ha fatto discendere la peculiare gravità del fatto non dalla mera appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'omonima cosca, ma dalle circostanze che egli non si fosse fatto scrupolo di sparare alle gambe al rivale in amore, in pieno giorno ed in un luogo pubblico, confidando nel clima di omertà instaurato nel territorio dall'organizzazione criminale di riferimento, ed avesse continuato ad avvantaggiarsi della forza d'intimidazione della cosca, che, infatti, aveva impedito alla vittima di denunciare l'attentato, indicandone tempestivamente l'autore. 3. Di nessun pregio risultano, infine, le censure in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare in carcere. In ossequio al principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. peli., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, Cattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1. cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale (Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Rv. 279720; conf. Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273), il Tribunale per il Riesame ha evidenziato come, pur a dispetto del tempo trascorso dal fatto, la ferocia dimostrata da [OSCURATO:PERSONA], ricorrendo all'uso di un'arma, impunemente portata in luogo pubblico in pieno giorno, per dissuadere [OSCURATO:PERSONA] dalla prosecuzione della relazione intrattenuta con la donna di cui anch'egli era invaghito, la noncuranza esibita rispetto alle conseguenze del proprio agire, il confidare per oltre un decennio sul clima di timore ed omertà promanante dalla sua condizione di associato di spicco dell'organizzazione di tipo mafioso sedente nel territorio di riferimento, fossero sintomatiche di un concreto, intenso ed attuale pericolo di reiterazioni di delitti commessi con l'uso di armi. Peraltro, nulla è stato addotto dal ricorrente per superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dal citato art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso, di modo che la censura sul punto - che si limita a lamentare una carenza assoluta di motivazione - è del tutto generica. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.N. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla