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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 13256/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 12.9.2019 del Tribunale di Torino, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di responsabilità in relazione al delitto di truffa e rideterminando le pene inflitte.

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, censura la motivazione che ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale nel determinare la pena, fornendo logica giustificazione alla scelta operata in ragione delle specificità del fatto (considerato il valore del titolo utilizzato per la truffa) e della personalità dell'imputato, attestata dai precedenti penali riportati.

Si tratta di motivazione coerente con l'insegnamento di legittimità a mente del quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che l'esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]" e estensore (42.,/ [OSCURATO:PERSONA] /1 2 ola Luci, ! ali penali , [OSCURATO:PERSONA] er CA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 12.9.2019 del Tribunale di Torino, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermando il giudizio di responsabilità in relazione al delitto di truffa e rideterminando le pene inflitte. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. Il ricorrente, infatti, censura la motivazione che ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale nel determinare la pena, fornendo logica giustificazione alla scelta operata in ragione delle specificità del fatto (considerato il valore del titolo utilizzato per la truffa) e della personalità dell'imputato, attestata dai precedenti penali riportati. Si tratta di motivazione coerente con l'insegnamento di legittimità a mente del quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che l'esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]" e estensore (42.,/ [OSCURATO:PERSONA] /1 2 ola Luci, ! ali penali , [OSCURATO:PERSONA] er CA
Sentenza Cassazione n. 13256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris