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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 38438/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/07/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria depositata nell'interesse dell'imputata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen, ritenendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Il giudice ha ritenuto che la condotta della ricorrente, la quale aveva occupato un immobile appartenente alla ATER di [OSCURATO:PERSONA], non fosse rilevante penalmente in quanto l'appartamento non era destinato all'uso generale ("o mediante impiego diretto da parte dell'ente oppure restando a disposizione della collettività dei cittadini"), bensì alla locazione a privati, sicché non avrebbe trovato applicazione l'art. 639-bis cod. pen. che prevede la perseguibilità di ufficio, nella specie mancando la querela.

La condotta, pertanto, sarebbe stata punibile solo attraverso la sanzione amministrativa di cui all'art. 26, comma 4, Legge n. 513 del 1977.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto che la condotta penalmente rilevante si configuri, nella specie, solo in presenza di una invasione arbitraria di un bene pubblico quanto questo sia destinato all'uso generale ("o mediante impiego diretto da parte dell'ente oppure restando a disposizione della collettività dei cittadini").

Si dà atto che nell'interesse dell'imputata è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

L'art. 633 cod. pen. punisce la condotta di chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.

L'unico requisito previsto dalla norma, con riguardo alla natura del bene, è la sua altruità rispetto a colui che lo occupa.

L'art. 639-bis cod. pen. prevede che si procede di ufficio se, nei casi di cui all'art.633 cod. pen., il bene sia pubblico o destinato ad uso pubblico.

La circostanza che il bene immobile occupato dalla ricorrente fosse pubblico non è in discussione, appartenendo esso alla Ater di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] per l'edilizia residenziale pubblica), come risulta dal capo di imputazione.

La "destinazione" pubblica deve intendersi riferita a beni non pubblici per loro natura (come l'immobile di cui si discute) ma che per l'appunto tale destinazione possono avere sebbene appartenenti a privati; si tratta, quindi, di una categoria che non attiene al caso di specie, in quanto se il bene è pubblico non ha rilievo la sua destinazione concreta ai fini della configurabilità del reato.

In questo senso, e pacificamente, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto penalmente rilevante, ai sensi delle norme richiamate in imputazione, la condotta di chi abusivamente occupa una casa popolare di proprietà pubblica in assenza delle condizioni di legge, costituite, per esempio, dal rispetto delle graduatorie; proprio nel caso concreto all'esame, l'imputata, secondo quanto affermato dalla stessa sentenza impugnata, avrebbe violato le graduatorie.

Negli stessi termini, è stato ritenuto che l'occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l'immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di occupazione arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto, che l'occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell'immobile, fino alla consegna, spetta all'IACP (Sez. 2, n. 16957 del 25/03/2009, MIgnali, Rv. 244058; Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Princiotta, Rv. 250050).

Ancora, Sez. 5, n. 482 del 12/06/2014, dep. 2015, Cristallo, Rv. 262204, secondo cui, integra il reato di invasione di edifici, procedibile d'ufficio ex art. 639 bis cod. pen. la condotta di colui che si introduca abusivamente in un alloggio realizzato dall'istituto autonomo case popolari, considerato che detto alloggio conserva sempre la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario.

Tanto comporta - con assorbimento di ogni altra questione, anche in relazione al contenuto della memoria depositata - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti perché si effettui un nuovo giudizio sull'addebito contestato che tenga conto dei principi giuridici in questa sede affermati.

Al giudice del rinvio sarà, eventualmente, demandata la questione, non esaminabile in questa sede, della sussistenza di un secondo procedimento per lo stesso fatto cui si fa cenno nella memoria depositata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, Ufficio GIP, per l'ulteriore corso.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.07.2023.

Il Consigliere estensore re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/07/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria depositata nell'interesse dell'imputata; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla imputazione di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen, ritenendo che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il giudice ha ritenuto che la condotta della ricorrente, la quale aveva occupato un immobile appartenente alla ATER di [OSCURATO:PERSONA], non fosse rilevante penalmente in quanto l'appartamento non era destinato all'uso generale ("o mediante impiego diretto da parte dell'ente oppure restando a disposizione della collettività dei cittadini"), bensì alla locazione a privati, sicché non avrebbe trovato applicazione l'art. 639-bis cod. pen. che prevede la perseguibilità di ufficio, nella specie mancando la querela. La condotta, pertanto, sarebbe stata punibile solo attraverso la sanzione amministrativa di cui all'art. 26, comma 4, Legge n. 513 del 1977. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, deducendo violazione di legge per avere il Giudice per le indagini preliminari ritenuto che la condotta penalmente rilevante si configuri, nella specie, solo in presenza di una invasione arbitraria di un bene pubblico quanto questo sia destinato all'uso generale ("o mediante impiego diretto da parte dell'ente oppure restando a disposizione della collettività dei cittadini"). Si dà atto che nell'interesse dell'imputata è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. L'art. 633 cod. pen. punisce la condotta di chi invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. L'unico requisito previsto dalla norma, con riguardo alla natura del bene, è la sua altruità rispetto a colui che lo occupa. L'art. 639-bis cod. pen. prevede che si procede di ufficio se, nei casi di cui all'art.633 cod. pen., il bene sia pubblico o destinato ad uso pubblico. La circostanza che il bene immobile occupato dalla ricorrente fosse pubblico non è in discussione, appartenendo esso alla Ater di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] per l'edilizia residenziale pubblica), come risulta dal capo di imputazione. La "destinazione" pubblica deve intendersi riferita a beni non pubblici per loro natura (come l'immobile di cui si discute) ma che per l'appunto tale destinazione possono avere sebbene appartenenti a privati; si tratta, quindi, di una categoria che non attiene al caso di specie, in quanto se il bene è pubblico non ha rilievo la sua destinazione concreta ai fini della configurabilità del reato. In questo senso, e pacificamente, la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto penalmente rilevante, ai sensi delle norme richiamate in imputazione, la condotta di chi abusivamente occupa una casa popolare di proprietà pubblica in assenza delle condizioni di legge, costituite, per esempio, dal rispetto delle graduatorie; proprio nel caso concreto all'esame, l'imputata, secondo quanto affermato dalla stessa sentenza impugnata, avrebbe violato le graduatorie. Negli stessi termini, è stato ritenuto che l'occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l'immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di occupazione arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto, che l'occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell'immobile, fino alla consegna, spetta all'IACP (Sez. 2, n. 16957 del 25/03/2009, MIgnali, Rv. 244058; Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Princiotta, Rv. 250050). Ancora, Sez. 5, n. 482 del 12/06/2014, dep. 2015, Cristallo, Rv. 262204, secondo cui, integra il reato di invasione di edifici, procedibile d'ufficio ex art. 639 bis cod. pen. la condotta di colui che si introduca abusivamente in un alloggio realizzato dall'istituto autonomo case popolari, considerato che detto alloggio conserva sempre la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all'assegnatario. Tanto comporta - con assorbimento di ogni altra questione, anche in relazione al contenuto della memoria depositata - l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti perché si effettui un nuovo giudizio sull'addebito contestato che tenga conto dei principi giuridici in questa sede affermati. Al giudice del rinvio sarà, eventualmente, demandata la questione, non esaminabile in questa sede, della sussistenza di un secondo procedimento per lo stesso fatto cui si fa cenno nella memoria depositata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma, Ufficio GIP, per l'ulteriore corso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.07.2023. Il Consigliere estensore re
Sentenza Cassazione n. 38438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris