CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09587/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della difesa che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza in data 1 luglio 2024, giudicando in sede di conversione del ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del tribunale di Milano datato 15 gennaio 2024 che aveva revocato la restituzione della somma di € 127.850 già disposta con la precedente pronuncia assolutoria del predetto, assumendo sussistere debiti per importi anche superiori nei confronti dell’erario, dichiarava inammissibile l’impugnazione; assumeva il tribunale che, a seguito della conversione del ricorso in appello da parte del giudice di legittimità, era intervenuta la definitività della sentenza assolutoria del Barbieri, circostanza, questa, che aveva determinato la cessazione della materia cautelare e l’impossibilità conseguente di provvedere per il tribunale del riesame. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Barbieri, avv.to Vavassori, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge ed in particolare dell’art. 322 bis cod.proc.pen., stante che, il giudice dell’esecuzione, aveva già provveduto in senso sfavorevole all’imputato già prosciolto, revocando l’ordinanza di restituzione della somma in sequestro ed il tribunale in sede cautelare, chiamato a pronunciarsi a seguito dell’ordinanza di conversione emessa dalla cassazione, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione con conseguente sacrificio dei propri diritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, così come esattamente esposto nel parere del P.G., correttamente il tribunale dell’appello cautelare reale, pur giudicando in sede di conversione del ricorso per cassazione antecedentemente proposto, rilevava come l’intervenuta irrevocabilità della sentenza assolutoria determinava che la fase cautelare deve necessariamente lasciare spazio a quella esecutiva, così che l’originaria impugnazione avanzata avverso il provvedimento di revoca del precedente dissequestro appare affetta da inevitabile inammissibilità stante la cessazione della fase di cognizione e ciò benchè la stessa impugnazione fosse originariamente ammissibile. Nel caso di specie, infatti, va fatta applicazione della disciplina normativa secondo cui a seguito della intervenuta definitività della pronuncia di merito scatta l’esclusiva competenza del giudice dell’esecuzione prevista dall’art. 676 cod.proc.pen. in base al quale il giudice individuato ai sensi dell’art. 665 cod.proc.pen. è esclusivamente competente a decidere in ordine “alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate”. Al proposito si è già affermato come in tema di misure cautelari reali, prima della pronuncia definitiva – a partire dalla quale si radica la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione – permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento di sequestro (nella specie, preventivo), costituendo esso, in quello stato del procedimento, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene, sicché avverso il provvedimento di rigetto o di inammissibilità delle istanze afferenti il sequestro è esperibile l'appello cautelare ex art. 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, Ordinanza n. 6720 del 26/01/2021, Rv. 281476 – 01); analogamente si è poi affermato che in tema di misure cautelari reali, prima dell'irrevocabilità della sentenza di merito che abbia disposto la confisca di un bene sottoposto a sequestro, permane il potere del giudice cautelare di riesaminare il provvedimento impositivo del vincolo reale, in quanto esso costituisce, allo stato, l'unico titolo legittimante la temporanea ablazione del bene (Sez. 2 - , Sentenza n. 27889 del 11/05/2022 Cc. (dep. 18/07/2022 ) Rv. 283634 – 01). Ne consegue che nell’opposto caso di sentenza definitiva irrevocabile sia essa di proscioglimento che di condanna, la competenza del tribunale cautelare reale viene inevitabilmente a cessare dovendosi l’interessato rivolgersi al giudice dell’esecuzione in forza del disposto del già citato articolo 671 cod.proc.pen.. Correttamente, quindi, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile dal giudice dell’appello cautelare reale essendo proprio cessata la fase di cognizione e cautelare. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre