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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19165/2026

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e difesi dall'avvocatoAntonio Romeo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Perelli, domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n.322/2025depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 23049/2025Numero sezionale 350/2026Numero di raccolta generale 19165/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 2.400 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesi dall'avvocatoAntonio Romeo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Perelli, domiciliazione telematica-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n.322/2025depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 23049/2025Numero sezionale 350/2026Numero di raccolta generale 19165/2026Data pubblicazione 11/06/2026ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido per ilcomune interesse; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna i ricorrenti in solido arifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 2.400 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 19165/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris