CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 09361/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni trasmesse il 31 gennaio 2024; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, e in particolare il travisamento delle dichiarazioni delle persone offese e l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della truffa, sono manifestamente infondati e generici poiché non si confrontano con la esaustiva motivazione resa dalla Corte di appello, la quale ha valorizzato le concordanti dichiarazioni rese dalle persone offese e i raggiri realizzati dall'imputata, che fingeva di essere una commercialista per indurre le vittime dell'inganno a versarle somme di denaro per pagare cartelle esattoriali, a nulla rilevando che una delle persone offese abbia sostenuto che l'imputata aveva in parte adempiuto agli incarichi a lei conferiti. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché propone una diversa lettura delle emergenze processuali non consentita in questa sede , con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato che nulla deve essere disposto sulle spese richieste dalla parte civile, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.; da ultimo in motivazione Sez. U, n. 887del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese delle parti civili Così deciso, il 6