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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00035/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTAPPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni scritte depositate in data 7/10/2024 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di agli artt. 81 cpv., 648 e 474 comma 2 cod. pen. (capo A) ed all'art. 517 cod. pen. (capo B) perché il fatto non sussiste.

Le imputazioni avevano tratto origine da una perquisizione nel negozio della predetta, con conseguente sequestro di 1.565 articoli di pelletteria recanti marchi presumibilmente contraffatti (capo A) e 4.787 cinture destinate alla vendita che portavano ad imputare il reato di cui all'art. 517 cod. pen. sul presupposto che le stesse avessero nomi e segni distintivi nazionali (bandiera italiana o scritta italiana) atti ad indurre in inganno il compratore sulla reale origine dei prodotti.

Il Tribunale rilevava che, quanto al reato dì cui all'art. 517 cod. pen., le cinture sequestrate, pur riportando bandiere e segni italiani o nomi italiani, recavano tutte espressamente in etichetta e sul cartellino la dicitura "made in China" o "made in P.R.C.", ritenuta sufficiente ad evitare qualsiasi equivoco sulla loro provenienza.

Quanto al delitto di cui all'art. 474 cod. pen., reato presupposto anche della ricettazione, rilevava che era stata effettuata perizia solo su quattro fotografie di borse "che ricordano il marchio "[OSCURATO:PERSONA]", cioè il disegno scozzese che contraddistingue molti prodotti del celebre marchio britannico", e tuttavia mancava sui prodotti sequestrati il segno denominativo "Burberry", tale da indurre il consumatore a collegare il prodotto al titolare del marchio, e lo stesso "[OSCURATO:PERSONA]", a sua volta, appartenendo alla categoria dei tartan scozzesi, ad avviso del Tribunale era di per sé inidoneo a creare un collegamento univoco con la casa di moda, anche perché mancava il logo costituito dal "Cavaliere in arancione", né le borse portavano alcun cartellino riferito al marchio predetto.

Premesso che il verbale di sequestro non risultava corredato da alcuna fotografia, per quanto riguarda i quattro prodotti di cui alle fotografie sottoposte a perizia, pertanto, il Tribunale riteneva inesistente la contraffazione di alcun marchio, in quanto "la falsità degli articoli" doveva ritenersi riconoscibile ictu oculi da chiunque.

Il Tribunale riteneva, pertanto, "esclusa la contraffazione dei prodotti" e con essa, quale reato presupposto, anche il reato di ricettazione.

2. Decidendo sull'appello proposto dall'ufficio del pubblico ministero e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato dì cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., limitatamente ai capi ed accessori con marchio figurativo riconducibile alla società Burberry, condannando la predetta alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile predetta.

Premesso che la Jin non era stata in grado di produrre alcuna documentazione fiscale e nessuno scritto autorizzativo, proveniente dalle griffe coinvolte, che giustificasse la detenzione dei prodotti sequestrati, rilevava infatti la Corte che le foto ritraenti la merce sequestrata, sebbene non allegate al verbale di sequestro, erano comunque allegate alla relazione di consulenza tecnica in atti e, premessa la riconosciuta possibilità di ricorrere all'ausilio di esperti per verificare la contraffazione del marchio, anche se dipendenti dalle ditte interessate, riteneva irrilevante la compresenza o meno del marchio figurativo Burberry sul prodotto, ai fini della sussistenza del reato, essendo il segno figurativo "[OSCURATO:PERSONA]" da solo in grado di svolgere la funzione di marchio, trattandosi non già un generico "tartan", bensì uno specifico segno scozzese che identifica Burberry, che contraddistingue la casa in parola anche in assenza dell'indicazione di tale nominativo.

Infine, rilevava che la presenza di un cartellino made in China, o simile, su alcuni prodotti sequestrati non esclude l'elemento oggettivo del reato, giacché i cartellini non fanno parte del bene e possono esservi apposti o levati in ogni momento.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, affidandolo a quattro motivi di impugnazione:

3.1. violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per essere stata ritenuta irrilevante la mancanza di fotografie allegate al verbale di sequestro, nonostante la mancata descrizione dei beni sequestrati: difetterebbe qualsiasi prova che le sole quattro fotografie allegate alla consulenza dei tecnici della parte civile riproducano proprio gli oggetti sequestrati, tanto più che nel verbale di sequestro non si faceva alcuna menzione dell'essere stata eseguita una campionatura fotografica.

3.2. violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per la mancata motivazione in relazione alla valenza probatoria delle valutazioni dei consulenti di parte civile.

3.3. violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per essere stato violato il principio in base al quale l'overtourning in appello della sentenza assolutoria in primo grado richiede una "motivazione rafforzata" tale da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria e non il mero dissenso sulle valutazioni del primo giudice, ciò in relazione vari elementi, quali le affermazioni del primo giudice in ordine: a) all'assenza del segno Burberry e del logo costituito dal Cavaliere arancione; b) alla riproduzione del [OSCURATO:PERSONA], che il primo giudice assume essere un tartan scozzese inidoneo a creare collegamento con la casa inglese; c) al rilievo che le uniche foto in atti rivelerebbero solo una vaga somiglianza con i prodotti originali; d) alla non corrispondenza di colori e modelli tali da renderli non confondibili con gi originali.

3.4. violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'affermata sussistenza del presupposto che la ricorrente, in quanto negoziante, dovesse essere consapevole dell'idoneità ingannatoria di quanto riprodotto dagli articoli sequestrati, pur ritenuti inidonei all'inganno da parte del Tribunale del riesame prima e del Giudice di primo grado poi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, anche quando non attengono esclusivamente merito della decisione impugnata, in quanto volti a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata.

2. La sentenza della Corte territoriale ha dato adeguatamente conto, infatti, delle ragioni che hanno indotto a riconoscere piena affidabilità alla consulenza effettuata sulla base di quattro fotografie dagli esperti indicati, trattandosi di fotografie che, sebbene non allegate al verbale di sequestro redatto dalla polizia piudiziaria, comunque erano state dalla stessa polizia giudiziaria inviate, a campione, ai consulenti della casa di moda interessata, e da questi allegate alla consulenza (pagg. 6 e 7 della sentenza), sicché senza vizi logici si è ritenuto non potersi dubitare che si trattava di fotografie ritraenti campioni dei prodotti sequestrati.

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale dato conto dell'affidabilità delle valutazioni dei consulenti della società [OSCURATO:PERSONA], da un lato rilevando come questi abbiano riconosciuto la contraffazione solo con riferimento ad alcuni prodotti escludendola in relazione agli altri, e dall'altro osservando che è prassi consolidata quella di far visionare "a soggetti esperti delle immagini fotografiche rappresentative di campioni di prodotto", in coerenza, del resto, con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che riconosce come ammissibili le valutazioni di carattere tecnico espresse da esperti alle dipendenze della persona offesa.

In tema di prova testimoniale, infatti, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (così Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, Rv. 278086, in una fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato.

Conf.

Sez. 5, n. 42634 del 29/09/2004, Rv. 230330).

4. Anche gli ultimi due motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che la Corte territoriale, procedendo alla riforma della sentenza di primo grado, risulta essersi conformata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invocata dalla ricorrente, secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056).

La sentenza impugnata, infatti, ha in primo luogo evidenziato che il segno figurativo "[OSCURATO:PERSONA]" era in grado di svolgere anche da solo la funzione di marchio, non trattandosi di un comune tartan scozzese liberamente riproducibile, "bensì essendo specifico segno scozzese che identifica "Burberry", capace di collegare i prodotti che contraddistingue alla casa inglese", anche in assenza del nominativo Burberry, essendo sufficiente per la configurazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. anche la riproduzione di un solo marchio registrato, sia esso figurativo o denominativo.

Sulla base ditali valutazioni si è, pertanto, ritenuta irrilevante anche l'assenza del logo costituito dal "Cavaliere arancione", anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale risulta essersi conformata la sentenza impugnata, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814).

Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti, grafici, fonetici o visivi, tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, Rv. 277049).

La sentenza impugnata, pertanto, si è esplicitamente conformata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 cod. pen., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (Sez. 2, n. 39863 del 02/10/2001, Rv. 220236) ed ha altresì valorizzato la considerazione, pretermessa dalla sentenza di primo grado, che la presenza di un cartellino cartaceo su alcuni prodotti sequestrati, indicante la provenienza cinese, non è idonea ad escludere l'elemento oggettivo del reato, giacché i cartellini non fanno parte del bene, possono esservi apposti o levati in ogni momento e non sono visibili nella successiva circolazione del bene.

Si tratta di argomenti tali da dotare la motivazione della sentenza impugnata di forza persuasiva superiore rispetto a quella di primo grado, anche perché valorizzati soprattutto alla luce del rilievo che la ricorrente non è stata in grado di produrre alcune documentazione fiscale proveniente dalla casa di moda, idonea giustificare la detenzione dei prodotti sequestrati.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTAPPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso lette le conclusioni scritte depositate in data 7/10/2024 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di agli artt. 81 cpv., 648 e 474 comma 2 cod. pen. (capo A) ed all'art. 517 cod. pen. (capo B) perché il fatto non sussiste. Le imputazioni avevano tratto origine da una perquisizione nel negozio della predetta, con conseguente sequestro di 1.565 articoli di pelletteria recanti marchi presumibilmente contraffatti (capo A) e 4.787 cinture destinate alla vendita che portavano ad imputare il reato di cui all'art. 517 cod. pen. sul presupposto che le stesse avessero nomi e segni distintivi nazionali (bandiera italiana o scritta italiana) atti ad indurre in inganno il compratore sulla reale origine dei prodotti. Il Tribunale rilevava che, quanto al reato dì cui all'art. 517 cod. pen., le cinture sequestrate, pur riportando bandiere e segni italiani o nomi italiani, recavano tutte espressamente in etichetta e sul cartellino la dicitura "made in China" o "made in P.R.C.", ritenuta sufficiente ad evitare qualsiasi equivoco sulla loro provenienza. Quanto al delitto di cui all'art. 474 cod. pen., reato presupposto anche della ricettazione, rilevava che era stata effettuata perizia solo su quattro fotografie di borse "che ricordano il marchio "[OSCURATO:PERSONA]", cioè il disegno scozzese che contraddistingue molti prodotti del celebre marchio britannico", e tuttavia mancava sui prodotti sequestrati il segno denominativo "Burberry", tale da indurre il consumatore a collegare il prodotto al titolare del marchio, e lo stesso "[OSCURATO:PERSONA]", a sua volta, appartenendo alla categoria dei tartan scozzesi, ad avviso del Tribunale era di per sé inidoneo a creare un collegamento univoco con la casa di moda, anche perché mancava il logo costituito dal "Cavaliere in arancione", né le borse portavano alcun cartellino riferito al marchio predetto. Premesso che il verbale di sequestro non risultava corredato da alcuna fotografia, per quanto riguarda i quattro prodotti di cui alle fotografie sottoposte a perizia, pertanto, il Tribunale riteneva inesistente la contraffazione di alcun marchio, in quanto "la falsità degli articoli" doveva ritenersi riconoscibile ictu oculi da chiunque. Il Tribunale riteneva, pertanto, "esclusa la contraffazione dei prodotti" e con essa, quale reato presupposto, anche il reato di ricettazione. 2. Decidendo sull'appello proposto dall'ufficio del pubblico ministero e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado riconoscendo la penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato dì cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., limitatamente ai capi ed accessori con marchio figurativo riconducibile alla società Burberry, condannando la predetta alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile predetta. Premesso che la Jin non era stata in grado di produrre alcuna documentazione fiscale e nessuno scritto autorizzativo, proveniente dalle griffe coinvolte, che giustificasse la detenzione dei prodotti sequestrati, rilevava infatti la Corte che le foto ritraenti la merce sequestrata, sebbene non allegate al verbale di sequestro, erano comunque allegate alla relazione di consulenza tecnica in atti e, premessa la riconosciuta possibilità di ricorrere all'ausilio di esperti per verificare la contraffazione del marchio, anche se dipendenti dalle ditte interessate, riteneva irrilevante la compresenza o meno del marchio figurativo Burberry sul prodotto, ai fini della sussistenza del reato, essendo il segno figurativo "[OSCURATO:PERSONA]" da solo in grado di svolgere la funzione di marchio, trattandosi non già un generico "tartan", bensì uno specifico segno scozzese che identifica Burberry, che contraddistingue la casa in parola anche in assenza dell'indicazione di tale nominativo. Infine, rilevava che la presenza di un cartellino made in China, o simile, su alcuni prodotti sequestrati non esclude l'elemento oggettivo del reato, giacché i cartellini non fanno parte del bene e possono esservi apposti o levati in ogni momento. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, affidandolo a quattro motivi di impugnazione: 3.1. violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per essere stata ritenuta irrilevante la mancanza di fotografie allegate al verbale di sequestro, nonostante la mancata descrizione dei beni sequestrati: difetterebbe qualsiasi prova che le sole quattro fotografie allegate alla consulenza dei tecnici della parte civile riproducano proprio gli oggetti sequestrati, tanto più che nel verbale di sequestro non si faceva alcuna menzione dell'essere stata eseguita una campionatura fotografica. 3.2. violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per la mancata motivazione in relazione alla valenza probatoria delle valutazioni dei consulenti di parte civile. 3.3. violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per essere stato violato il principio in base al quale l'overtourning in appello della sentenza assolutoria in primo grado richiede una "motivazione rafforzata" tale da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria e non il mero dissenso sulle valutazioni del primo giudice, ciò in relazione vari elementi, quali le affermazioni del primo giudice in ordine: a) all'assenza del segno Burberry e del logo costituito dal Cavaliere arancione; b) alla riproduzione del [OSCURATO:PERSONA], che il primo giudice assume essere un tartan scozzese inidoneo a creare collegamento con la casa inglese; c) al rilievo che le uniche foto in atti rivelerebbero solo una vaga somiglianza con i prodotti originali; d) alla non corrispondenza di colori e modelli tali da renderli non confondibili con gi originali. 3.4. violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'affermata sussistenza del presupposto che la ricorrente, in quanto negoziante, dovesse essere consapevole dell'idoneità ingannatoria di quanto riprodotto dagli articoli sequestrati, pur ritenuti inidonei all'inganno da parte del Tribunale del riesame prima e del Giudice di primo grado poi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, anche quando non attengono esclusivamente merito della decisione impugnata, in quanto volti a sollecitare una diversa lettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata. 2. La sentenza della Corte territoriale ha dato adeguatamente conto, infatti, delle ragioni che hanno indotto a riconoscere piena affidabilità alla consulenza effettuata sulla base di quattro fotografie dagli esperti indicati, trattandosi di fotografie che, sebbene non allegate al verbale di sequestro redatto dalla polizia piudiziaria, comunque erano state dalla stessa polizia giudiziaria inviate, a campione, ai consulenti della casa di moda interessata, e da questi allegate alla consulenza (pagg. 6 e 7 della sentenza), sicché senza vizi logici si è ritenuto non potersi dubitare che si trattava di fotografie ritraenti campioni dei prodotti sequestrati. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale dato conto dell'affidabilità delle valutazioni dei consulenti della società [OSCURATO:PERSONA], da un lato rilevando come questi abbiano riconosciuto la contraffazione solo con riferimento ad alcuni prodotti escludendola in relazione agli altri, e dall'altro osservando che è prassi consolidata quella di far visionare "a soggetti esperti delle immagini fotografiche rappresentative di campioni di prodotto", in coerenza, del resto, con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che riconosce come ammissibili le valutazioni di carattere tecnico espresse da esperti alle dipendenze della persona offesa. In tema di prova testimoniale, infatti, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (così Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, Rv. 278086, in una fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato. Conf. Sez. 5, n. 42634 del 29/09/2004, Rv. 230330). 4. Anche gli ultimi due motivi di ricorso sono inammissibili per manifesta infondatezza, atteso che la Corte territoriale, procedendo alla riforma della sentenza di primo grado, risulta essersi conformata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, invocata dalla ricorrente, secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056). La sentenza impugnata, infatti, ha in primo luogo evidenziato che il segno figurativo "[OSCURATO:PERSONA]" era in grado di svolgere anche da solo la funzione di marchio, non trattandosi di un comune tartan scozzese liberamente riproducibile, "bensì essendo specifico segno scozzese che identifica "Burberry", capace di collegare i prodotti che contraddistingue alla casa inglese", anche in assenza del nominativo Burberry, essendo sufficiente per la configurazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. anche la riproduzione di un solo marchio registrato, sia esso figurativo o denominativo. Sulla base ditali valutazioni si è, pertanto, ritenuta irrilevante anche l'assenza del logo costituito dal "Cavaliere arancione", anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla quale risulta essersi conformata la sentenza impugnata, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Rv. 275814). Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti, grafici, fonetici o visivi, tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante (Sez. 2, n. 40324 del 07/06/2019, Rv. 277049). La sentenza impugnata, pertanto, si è esplicitamente conformata alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 cod. pen., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (Sez. 2, n. 39863 del 02/10/2001, Rv. 220236) ed ha altresì valorizzato la considerazione, pretermessa dalla sentenza di primo grado, che la presenza di un cartellino cartaceo su alcuni prodotti sequestrati, indicante la provenienza cinese, non è idonea ad escludere l'elemento oggettivo del reato, giacché i cartellini non fanno parte del bene, possono esservi apposti o levati in ogni momento e non sono visibili nella successiva circolazione del bene. Si tratta di argomenti tali da dotare la motivazione della sentenza impugnata di forza persuasiva superiore rispetto a quella di primo grado, anche perché valorizzati soprattutto alla luce del rilievo che la ricorrente non è stata in grado di produrre alcune documentazione fiscale proveniente dalla casa di moda, idonea giustificare la detenzione dei prodotti sequestrati. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
Sentenza Cassazione n. 00035/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris