Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2026

Cassazione n. 11250/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto dal1.

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermonel procedimento a carico di:2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte di Appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, Fabiolachiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 29 maggio 2025 la Corte di Appello di Palermo, in riformadella sentenza del Tribunale di Marsala del 21 febbraio 2024, ha assolto MicheleBuffa e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. perché il fatto nonsussiste.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, deducendo:2.1.

Inosservanza o erronea applicazione di legge penale ex art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 416-ter cod. pen.Si deduce che i fatti oggetto del procedimento sono inquadrabili nellafattispecie di cui all'articolo 416-ter cod. pen. in quanto, sotto il profilo soggettivo,entrambi gli imputati rivestivano i ruoli richiesti dalla fattispecie; invero, MicheleBuffa era candidato alle elezioni amministrative per il rinnovo del consigliocomunale di Petrosino oltre ad essere consigliere comunale uscente, e [OSCURATO:PERSONA] un uomo di “cosa nostra”, punto di riferimento della mafia di Mazara del Vallo,come emerso dai provvedimenti giurisdizionali depositati.

Risulterebbe altresìdimostrata (come argomentato dal Tribunale di Marsala nella sentenza di primogrado nelle pagine 127 e seguenti) la conclusione di un patto illecito volto adalterare la competizione elettorale in favore di [OSCURATO:PERSONA] per mano di “cosanostra”, con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello avrebbeerroneamente escluso.2.2.

Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, aventerilevanza decisiva nel ribaltamento della sentenza di condanna.Si afferma che la Corte di appello si sarebbe basata esclusivamente sullerisultanze delle intercettazioni dei colloqui in carcere, registrati all'indomanidell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione “Hesperia”, consistenti in dueconversazioni telefoniche nei giorni 11 e 13 gennaio 2023 e in un colloquio con lamoglie [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2023.La Corte di appello avrebbe, inoltre, travisato la prova nel valutare il tenoredelle conversazioni tenute in carcere da [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenendo cheegli aveva la certezza di essere intercettato e voleva vendicarsi di [OSCURATO:PERSONA],il quale lo aveva accusato di due estorsioni nell'ambito del procedimento“Hesperia”, per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato.Si denuncia, inoltre, un ulteriore travisamento della prova nella parte in cui lasentenza avrebbe affermato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vi eranorapporti né tantomeno un accordo di scambio elettorale politico mafioso, laddoveinvece tra i due vi erano stati diversi contatti.Erroneamente valutata sarebbe stata, inoltre, la vicenda dell’assunzione delcognato di [OSCURATO:PERSONA] (tale [OSCURATO:PERSONA]) presso le “CantineEuropa”, che rappresenterebbe la riscossione della promessa elettorale oggettodello scambio.Infine, un'ulteriore prova che sarebbe stata travisata è la conversazionedell'11 giugno 2022, tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], entrambi già detenuti,che la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato quale elemento idoneoa smentire l'ipotesi accusatoria, in quanto dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] erapronto ad andare a reclamare con tutti gli eletti quanto da loro anticipato qualeprogramma elettorale e non, invece, ad esigere la dovuta controprestazione di unasserito patto illecito, volto al procacciamento di voti grazie al suo interessamentoovvero all'interessamento dell'associazione criminale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.2.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la Corte di appelloavrebbe errato nel ritenere che i fatti oggetto del procedimento non fosseroinquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen., è infondato.2.1.

Il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. è reato di pericolo che, a seguitodelle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, incrimina «chiunqueaccetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti daparte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. incambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunquealtra utilità o in cambio della promessa di soddisfare gli interessi o le esigenzedell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art.416-bis».Alla luce dell’ultima novella, la controprestazione della promessa e non è piùlimitata al denaro e alle altre utilità, essendosi aggiunta la disponibilità «asoddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa [...]», dunque, conuna formulazione tanto ampia da consentire di ritenere penalmente rilevantequalsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente, purchél'accordo sia stato effettivamente concluso (Sez. 6, n. 14344 del 15/01/2025,Naso, Rv. 287934 – 02; Sez. 6, n. 13841 del 15/01/2025, Morabito, Rv. 287924– 01).2.2.

Tale modifica, e il conseguente ampliamento dell'oggetto materialedell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti, diversamente da quantoargomentato dal ricorrente, non ha tuttavia rilevanza nel caso in esame, avendola Corte di appello considerato decisiva, per escludere la configurabilità del reato,l'assenza di un accordo per il procacciamento di voti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il candidatoMichele [OSCURATO:PERSONA].Con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questa sede, la Corteterritoriale ha, invero, ritenuto che gli elementi probatori, costituiti principalmenteda conversazioni captate quando [OSCURATO:PERSONA] era ignaro di essere intercettato, edel cui contenuto genuino non poteva dubitarsi, non comprovavano in alcun modola conclusione tra quest’ultimo ed il candidato [OSCURATO:PERSONA] di un accordo discambio elettorale politico mafioso ma che, anzi, fossero palesemente dimostratividella assenza di un patto tra i due imputati per il procacciamento di voti (pagine21-23 della sentenza impugnata).3.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di travisamentodella prova avente rilevanza decisiva per la riforma della sentenza di condanna, èinammissibile perché non consentito.3.1.

La Corte ha chiarito entro quali limiti è consentito il sindacato dilegittimità quando si deduca l’omessa valutazione di circostanze decisive,affermando che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e nonsoltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessavalutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, imponedi verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità trai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudicedi merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza delladecisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzionedel fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco(tra le tante: Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133 – 01).Più specificamente, la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichiin modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretatoma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo, ovveroomesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati– può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza diuna palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivantidall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamentetratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità; fermo restando ildivieto per il giudice di legittimità di operare una diversa ricostruzione del fatto,quando si tratti di elementi di significato indiscutibilmente univoco.3.2.

Alla luce di tali princìpi, deve ritenersi che le censure proposte sotto ilprofilo indicato non possano inquadrarsi nel concetto di travisamento della provama in quello di travisamento del fatto, essendo orientate ad ottenere uninammissibile rivalutazione dei fatti, mediante criteri di giudizio diversi da quelliadottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici,ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.Ciò riguarda l'interpretazione delle conversazioni intercettate in occasione deicolloqui in carcere avvenuti all'indomani dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero le dueconversazioni telefoniche nei giorni 11 e 13 gennaio 2023 e il colloquio con lamoglie [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2023), della conversazione tra MarcoBuffa ed [OSCURATO:PERSONA] dell'11 giugno 2022, dei colloqui intercettati in data 11giugno 2022, giorno precedente alle elezioni, relativamente alla presunta presenzaanche di [OSCURATO:PERSONA] all’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché delleconversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla richiesta diassunzione presso le “[OSCURATO:PERSONA]”, relativamente alle quali alcun travisamentopuò essere ritenuto esistente per quanto riguarda l’interpretazione del lorocontenuto, avendo la Corte di appello espresso in merito un motivato giudizio,dotato di congruenza logica e immune da vizi censurabili in questa sede.È evidente, inoltre, dal testo della sentenza impugnata, che non sussiste ildenunciato vizio di travisamento della prova per omissione, avendo la Corte diappello valutato non solo le conversazioni avvenute in carcere all'indomanidell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ma anche le conversazioni precedenti, relative alperiodo delle elezioni comunali del Comune di Petrosino del giugno 2022(analizzate alle pagine 10 e seguenti della sentenza impugnata).In conclusione, dalla enunciazione delle censure risulta che le doglianze sonoesplicitamente dirette ad una rivalutazione del quadro probatorio, laddove lasentenza impugnata ha fornito un'interpretazione dei colloqui captati, ampiamentemotivata e senza incorrere in alcuna illogicità.4.

Da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame.

La natura diparte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11250/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANNA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 268/2026IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 40050/2025DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dal1.

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermonel procedimento a carico di:2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte di Appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, Fabiolachiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 29 maggio 2025 la Corte di Appello di Palermo, in riformadella sentenza del Tribunale di Marsala del 21 febbraio 2024, ha assolto MicheleBuffa e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. perché il fatto nonsussiste.2.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, deducendo:2.1.

Inosservanza o erronea applicazione di legge penale ex art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 416-ter cod. pen.Si deduce che i fatti oggetto del procedimento sono inquadrabili nellafattispecie di cui all'articolo 416-ter cod. pen. in quanto, sotto il profilo soggettivo,entrambi gli imputati rivestivano i ruoli richiesti dalla fattispecie; invero, MicheleBuffa era candidato alle elezioni amministrative per il rinnovo del consigliocomunale di Petrosino oltre ad essere consigliere comunale uscente, e [OSCURATO:PERSONA] un uomo di “cosa nostra”, punto di riferimento della mafia di Mazara del Vallo,come emerso dai provvedimenti giurisdizionali depositati.

Risulterebbe altresìdimostrata (come argomentato dal Tribunale di Marsala nella sentenza di primogrado nelle pagine 127 e seguenti) la conclusione di un patto illecito volto adalterare la competizione elettorale in favore di [OSCURATO:PERSONA] per mano di “cosanostra”, con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello avrebbeerroneamente escluso.2.2.

Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, aventerilevanza decisiva nel ribaltamento della sentenza di condanna.Si afferma che la Corte di appello si sarebbe basata esclusivamente sullerisultanze delle intercettazioni dei colloqui in carcere, registrati all'indomanidell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione “Hesperia”, consistenti in dueconversazioni telefoniche nei giorni 11 e 13 gennaio 2023 e in un colloquio con lamoglie [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2023.La Corte di appello avrebbe, inoltre, travisato la prova nel valutare il tenoredelle conversazioni tenute in carcere da [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenendo cheegli aveva la certezza di essere intercettato e voleva vendicarsi di [OSCURATO:PERSONA],il quale lo aveva accusato di due estorsioni nell'ambito del procedimento“Hesperia”, per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato.Si denuncia, inoltre, un ulteriore travisamento della prova nella parte in cui lasentenza avrebbe affermato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vi eranorapporti né tantomeno un accordo di scambio elettorale politico mafioso, laddoveinvece tra i due vi erano stati diversi contatti.Erroneamente valutata sarebbe stata, inoltre, la vicenda dell’assunzione delcognato di [OSCURATO:PERSONA] (tale [OSCURATO:PERSONA]) presso le “CantineEuropa”, che rappresenterebbe la riscossione della promessa elettorale oggettodello scambio.Infine, un'ulteriore prova che sarebbe stata travisata è la conversazionedell'11 giugno 2022, tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], entrambi già detenuti,che la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato quale elemento idoneoa smentire l'ipotesi accusatoria, in quanto dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] erapronto ad andare a reclamare con tutti gli eletti quanto da loro anticipato qualeprogramma elettorale e non, invece, ad esigere la dovuta controprestazione di unasserito patto illecito, volto al procacciamento di voti grazie al suo interessamentoovvero all'interessamento dell'associazione criminale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.2.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la Corte di appelloavrebbe errato nel ritenere che i fatti oggetto del procedimento non fosseroinquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen., è infondato.2.1.

Il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. è reato di pericolo che, a seguitodelle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, incrimina «chiunqueaccetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti daparte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. incambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunquealtra utilità o in cambio della promessa di soddisfare gli interessi o le esigenzedell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art.416-bis».Alla luce dell’ultima novella, la controprestazione della promessa e non è piùlimitata al denaro e alle altre utilità, essendosi aggiunta la disponibilità «asoddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa [...]», dunque, conuna formulazione tanto ampia da consentire di ritenere penalmente rilevantequalsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente, purchél'accordo sia stato effettivamente concluso (Sez. 6, n. 14344 del 15/01/2025,Naso, Rv. 287934 – 02; Sez. 6, n. 13841 del 15/01/2025, Morabito, Rv. 287924– 01).2.2.

Tale modifica, e il conseguente ampliamento dell'oggetto materialedell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti, diversamente da quantoargomentato dal ricorrente, non ha tuttavia rilevanza nel caso in esame, avendola Corte di appello considerato decisiva, per escludere la configurabilità del reato,l'assenza di un accordo per il procacciamento di voti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il candidatoMichele [OSCURATO:PERSONA].Con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questa sede, la Corteterritoriale ha, invero, ritenuto che gli elementi probatori, costituiti principalmenteda conversazioni captate quando [OSCURATO:PERSONA] era ignaro di essere intercettato, edel cui contenuto genuino non poteva dubitarsi, non comprovavano in alcun modola conclusione tra quest’ultimo ed il candidato [OSCURATO:PERSONA] di un accordo discambio elettorale politico mafioso ma che, anzi, fossero palesemente dimostratividella assenza di un patto tra i due imputati per il procacciamento di voti (pagine21-23 della sentenza impugnata).3.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di travisamentodella prova avente rilevanza decisiva per la riforma della sentenza di condanna, èinammissibile perché non consentito.3.1.

La Corte ha chiarito entro quali limiti è consentito il sindacato dilegittimità quando si deduca l’omessa valutazione di circostanze decisive,affermando che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e nonsoltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessavalutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, imponedi verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità trai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudicedi merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza delladecisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzionedel fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco(tra le tante: Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133 – 01).Più specificamente, la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichiin modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretatoma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo, ovveroomesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati– può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza diuna palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivantidall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamentetratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità; fermo restando ildivieto per il giudice di legittimità di operare una diversa ricostruzione del fatto,quando si tratti di elementi di significato indiscutibilmente univoco.3.2.

Alla luce di tali princìpi, deve ritenersi che le censure proposte sotto ilprofilo indicato non possano inquadrarsi nel concetto di travisamento della provama in quello di travisamento del fatto, essendo orientate ad ottenere uninammissibile rivalutazione dei fatti, mediante criteri di giudizio diversi da quelliadottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici,ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.Ciò riguarda l'interpretazione delle conversazioni intercettate in occasione deicolloqui in carcere avvenuti all'indomani dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero le dueconversazioni telefoniche nei giorni 11 e 13 gennaio 2023 e il colloquio con lamoglie [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2023), della conversazione tra MarcoBuffa ed [OSCURATO:PERSONA] dell'11 giugno 2022, dei colloqui intercettati in data 11giugno 2022, giorno precedente alle elezioni, relativamente alla presunta presenzaanche di [OSCURATO:PERSONA] all’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché delleconversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla richiesta diassunzione presso le “[OSCURATO:PERSONA]”, relativamente alle quali alcun travisamentopuò essere ritenuto esistente per quanto riguarda l’interpretazione del lorocontenuto, avendo la Corte di appello espresso in merito un motivato giudizio,dotato di congruenza logica e immune da vizi censurabili in questa sede.È evidente, inoltre, dal testo della sentenza impugnata, che non sussiste ildenunciato vizio di travisamento della prova per omissione, avendo la Corte diappello valutato non solo le conversazioni avvenute in carcere all'indomanidell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ma anche le conversazioni precedenti, relative alperiodo delle elezioni comunali del Comune di Petrosino del giugno 2022(analizzate alle pagine 10 e seguenti della sentenza impugnata).In conclusione, dalla enunciazione delle censure risulta che le doglianze sonoesplicitamente dirette ad una rivalutazione del quadro probatorio, laddove lasentenza impugnata ha fornito un'interpretazione dei colloqui captati, ampiamentemotivata e senza incorrere in alcuna illogicità.4.

Da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame.

La natura diparte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto dal1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermonel procedimento a carico di:2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte di Appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, Fabiolachiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 maggio 2025 la Corte di Appello di Palermo, in riformadella sentenza del Tribunale di Marsala del 21 febbraio 2024, ha assolto MicheleBuffa e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. perché il fatto nonsussiste.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, deducendo:2.1. Inosservanza o erronea applicazione di legge penale ex art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 416-ter cod. pen.Si deduce che i fatti oggetto del procedimento sono inquadrabili nellafattispecie di cui all'articolo 416-ter cod. pen. in quanto, sotto il profilo soggettivo,entrambi gli imputati rivestivano i ruoli richiesti dalla fattispecie; invero, MicheleBuffa era candidato alle elezioni amministrative per il rinnovo del consigliocomunale di Petrosino oltre ad essere consigliere comunale uscente, e [OSCURATO:PERSONA] un uomo di “cosa nostra”, punto di riferimento della mafia di Mazara del Vallo,come emerso dai provvedimenti giurisdizionali depositati. Risulterebbe altresìdimostrata (come argomentato dal Tribunale di Marsala nella sentenza di primogrado nelle pagine 127 e seguenti) la conclusione di un patto illecito volto adalterare la competizione elettorale in favore di [OSCURATO:PERSONA] per mano di “cosanostra”, con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello avrebbeerroneamente escluso.2.2. Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, aventerilevanza decisiva nel ribaltamento della sentenza di condanna.Si afferma che la Corte di appello si sarebbe basata esclusivamente sullerisultanze delle intercettazioni dei colloqui in carcere, registrati all'indomanidell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione “Hesperia”, consistenti in dueconversazioni telefoniche nei giorni 11 e 13 gennaio 2023 e in un colloquio con lamoglie [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2023.La Corte di appello avrebbe, inoltre, travisato la prova nel valutare il tenoredelle conversazioni tenute in carcere da [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenendo cheegli aveva la certezza di essere intercettato e voleva vendicarsi di [OSCURATO:PERSONA],il quale lo aveva accusato di due estorsioni nell'ambito del procedimento“Hesperia”, per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato.Si denuncia, inoltre, un ulteriore travisamento della prova nella parte in cui lasentenza avrebbe affermato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vi eranorapporti né tantomeno un accordo di scambio elettorale politico mafioso, laddoveinvece tra i due vi erano stati diversi contatti.Erroneamente valutata sarebbe stata, inoltre, la vicenda dell’assunzione delcognato di [OSCURATO:PERSONA] (tale [OSCURATO:PERSONA]) presso le “CantineEuropa”, che rappresenterebbe la riscossione della promessa elettorale oggettodello scambio.Infine, un'ulteriore prova che sarebbe stata travisata è la conversazionedell'11 giugno 2022, tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], entrambi già detenuti,che la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato quale elemento idoneoa smentire l'ipotesi accusatoria, in quanto dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] erapronto ad andare a reclamare con tutti gli eletti quanto da loro anticipato qualeprogramma elettorale e non, invece, ad esigere la dovuta controprestazione di unasserito patto illecito, volto al procacciamento di voti grazie al suo interessamentoovvero all'interessamento dell'associazione criminale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la Corte di appelloavrebbe errato nel ritenere che i fatti oggetto del procedimento non fosseroinquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen., è infondato.2.1. Il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. è reato di pericolo che, a seguitodelle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, incrimina «chiunqueaccetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti daparte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. incambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunquealtra utilità o in cambio della promessa di soddisfare gli interessi o le esigenzedell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art.416-bis».Alla luce dell’ultima novella, la controprestazione della promessa e non è piùlimitata al denaro e alle altre utilità, essendosi aggiunta la disponibilità «asoddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa [...]», dunque, conuna formulazione tanto ampia da consentire di ritenere penalmente rilevantequalsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente, purchél'accordo sia stato effettivamente concluso (Sez. 6, n. 14344 del 15/01/2025,Naso, Rv. 287934 – 02; Sez. 6, n. 13841 del 15/01/2025, Morabito, Rv. 287924– 01).2.2. Tale modifica, e il conseguente ampliamento dell'oggetto materialedell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti, diversamente da quantoargomentato dal ricorrente, non ha tuttavia rilevanza nel caso in esame, avendola Corte di appello considerato decisiva, per escludere la configurabilità del reato,l'assenza di un accordo per il procacciamento di voti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il candidatoMichele [OSCURATO:PERSONA].Con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questa sede, la Corteterritoriale ha, invero, ritenuto che gli elementi probatori, costituiti principalmenteda conversazioni captate quando [OSCURATO:PERSONA] era ignaro di essere intercettato, edel cui contenuto genuino non poteva dubitarsi, non comprovavano in alcun modola conclusione tra quest’ultimo ed il candidato [OSCURATO:PERSONA] di un accordo discambio elettorale politico mafioso ma che, anzi, fossero palesemente dimostratividella assenza di un patto tra i due imputati per il procacciamento di voti (pagine21-23 della sentenza impugnata).3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di travisamentodella prova avente rilevanza decisiva per la riforma della sentenza di condanna, èinammissibile perché non consentito.3.1. La Corte ha chiarito entro quali limiti è consentito il sindacato dilegittimità quando si deduca l’omessa valutazione di circostanze decisive,affermando che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e nonsoltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessavalutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, imponedi verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità trai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudicedi merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza delladecisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzionedel fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco(tra le tante: Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133 – 01).Più specificamente, la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichiin modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretatoma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo, ovveroomesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati– può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza diuna palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivantidall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamentetratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità; fermo restando ildivieto per il giudice di legittimità di operare una diversa ricostruzione del fatto,quando si tratti di elementi di significato indiscutibilmente univoco.3.2. Alla luce di tali princìpi, deve ritenersi che le censure proposte sotto ilprofilo indicato non possano inquadrarsi nel concetto di travisamento della provama in quello di travisamento del fatto, essendo orientate ad ottenere uninammissibile rivalutazione dei fatti, mediante criteri di giudizio diversi da quelliadottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici,ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.Ciò riguarda l'interpretazione delle conversazioni intercettate in occasione deicolloqui in carcere avvenuti all'indomani dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero le dueconversazioni telefoniche nei giorni 11 e 13 gennaio 2023 e il colloquio con lamoglie [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2023), della conversazione tra MarcoBuffa ed [OSCURATO:PERSONA] dell'11 giugno 2022, dei colloqui intercettati in data 11giugno 2022, giorno precedente alle elezioni, relativamente alla presunta presenzaanche di [OSCURATO:PERSONA] all’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché delleconversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla richiesta diassunzione presso le “[OSCURATO:PERSONA]”, relativamente alle quali alcun travisamentopuò essere ritenuto esistente per quanto riguarda l’interpretazione del lorocontenuto, avendo la Corte di appello espresso in merito un motivato giudizio,dotato di congruenza logica e immune da vizi censurabili in questa sede.È evidente, inoltre, dal testo della sentenza impugnata, che non sussiste ildenunciato vizio di travisamento della prova per omissione, avendo la Corte diappello valutato non solo le conversazioni avvenute in carcere all'indomanidell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ma anche le conversazioni precedenti, relative alperiodo delle elezioni comunali del Comune di Petrosino del giugno 2022(analizzate alle pagine 10 e seguenti della sentenza impugnata).In conclusione, dalla enunciazione delle censure risulta che le doglianze sonoesplicitamente dirette ad una rivalutazione del quadro probatorio, laddove lasentenza impugnata ha fornito un'interpretazione dei colloqui captati, ampiamentemotivata e senza incorrere in alcuna illogicità.4. Da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame. La natura diparte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11250/2026Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daANNA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 268/2026IGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA]  R.G.N. 40050/2025DANIELA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dal1. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermonel procedimento a carico di:2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza del 29/05/2025 della Corte di Appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;letta la memoria difensiva nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, Fabiolachiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 maggio 2025 la Corte di Appello di Palermo, in riformadella sentenza del Tribunale di Marsala del 21 febbraio 2024, ha assolto MicheleBuffa e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. perché il fatto nonsussiste.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, deducendo:2.1. Inosservanza o erronea applicazione di legge penale ex art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 416-ter cod. pen.Si deduce che i fatti oggetto del procedimento sono inquadrabili nellafattispecie di cui all'articolo 416-ter cod. pen. in quanto, sotto il profilo soggettivo,entrambi gli imputati rivestivano i ruoli richiesti dalla fattispecie; invero, MicheleBuffa era candidato alle elezioni amministrative per il rinnovo del consigliocomunale di Petrosino oltre ad essere consigliere comunale uscente, e [OSCURATO:PERSONA] un uomo di “cosa nostra”, punto di riferimento della mafia di Mazara del Vallo,come emerso dai provvedimenti giurisdizionali depositati. Risulterebbe altresìdimostrata (come argomentato dal Tribunale di Marsala nella sentenza di primogrado nelle pagine 127 e seguenti) la conclusione di un patto illecito volto adalterare la competizione elettorale in favore di [OSCURATO:PERSONA] per mano di “cosanostra”, con l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte di appello avrebbeerroneamente escluso.2.2. Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, aventerilevanza decisiva nel ribaltamento della sentenza di condanna.Si afferma che la Corte di appello si sarebbe basata esclusivamente sullerisultanze delle intercettazioni dei colloqui in carcere, registrati all'indomanidell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] nell'operazione “Hesperia”, consistenti in dueconversazioni telefoniche nei giorni 11 e 13 gennaio 2023 e in un colloquio con lamoglie [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2023.La Corte di appello avrebbe, inoltre, travisato la prova nel valutare il tenoredelle conversazioni tenute in carcere da [OSCURATO:PERSONA], erroneamente ritenendo cheegli aveva la certezza di essere intercettato e voleva vendicarsi di [OSCURATO:PERSONA],il quale lo aveva accusato di due estorsioni nell'ambito del procedimento“Hesperia”, per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato.Si denuncia, inoltre, un ulteriore travisamento della prova nella parte in cui lasentenza avrebbe affermato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non vi eranorapporti né tantomeno un accordo di scambio elettorale politico mafioso, laddoveinvece tra i due vi erano stati diversi contatti.Erroneamente valutata sarebbe stata, inoltre, la vicenda dell’assunzione delcognato di [OSCURATO:PERSONA] (tale [OSCURATO:PERSONA]) presso le “CantineEuropa”, che rappresenterebbe la riscossione della promessa elettorale oggettodello scambio.Infine, un'ulteriore prova che sarebbe stata travisata è la conversazionedell'11 giugno 2022, tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], entrambi già detenuti,che la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato quale elemento idoneoa smentire l'ipotesi accusatoria, in quanto dimostrerebbe che [OSCURATO:PERSONA] erapronto ad andare a reclamare con tutti gli eletti quanto da loro anticipato qualeprogramma elettorale e non, invece, ad esigere la dovuta controprestazione di unasserito patto illecito, volto al procacciamento di voti grazie al suo interessamentoovvero all'interessamento dell'associazione criminale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato.2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la Corte di appelloavrebbe errato nel ritenere che i fatti oggetto del procedimento non fosseroinquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen., è infondato.2.1. Il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. è reato di pericolo che, a seguitodelle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, incrimina «chiunqueaccetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti daparte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. incambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunquealtra utilità o in cambio della promessa di soddisfare gli interessi o le esigenzedell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art.416-bis».Alla luce dell’ultima novella, la controprestazione della promessa e non è piùlimitata al denaro e alle altre utilità, essendosi aggiunta la disponibilità «asoddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa [...]», dunque, conuna formulazione tanto ampia da consentire di ritenere penalmente rilevantequalsiasi effetto vantaggioso, anche non quantificabile economicamente, purchél'accordo sia stato effettivamente concluso (Sez. 6, n. 14344 del 15/01/2025,Naso, Rv. 287934 – 02; Sez. 6, n. 13841 del 15/01/2025, Morabito, Rv. 287924– 01).2.2. Tale modifica, e il conseguente ampliamento dell'oggetto materialedell'erogazione offerta in cambio della promessa di voti, diversamente da quantoargomentato dal ricorrente, non ha tuttavia rilevanza nel caso in esame, avendola Corte di appello considerato decisiva, per escludere la configurabilità del reato,l'assenza di un accordo per il procacciamento di voti tra [OSCURATO:PERSONA] ed il candidatoMichele [OSCURATO:PERSONA].Con motivazione logica e immune da vizi censurabili in questa sede, la Corteterritoriale ha, invero, ritenuto che gli elementi probatori, costituiti principalmenteda conversazioni captate quando [OSCURATO:PERSONA] era ignaro di essere intercettato, edel cui contenuto genuino non poteva dubitarsi, non comprovavano in alcun modola conclusione tra quest’ultimo ed il candidato [OSCURATO:PERSONA] di un accordo discambio elettorale politico mafioso ma che, anzi, fossero palesemente dimostratividella assenza di un patto tra i due imputati per il procacciamento di voti (pagine21-23 della sentenza impugnata).3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce un vizio di travisamentodella prova avente rilevanza decisiva per la riforma della sentenza di condanna, èinammissibile perché non consentito.3.1. La Corte ha chiarito entro quali limiti è consentito il sindacato dilegittimità quando si deduca l’omessa valutazione di circostanze decisive,affermando che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e nonsoltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessavalutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, imponedi verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità trai risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudicedi merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza delladecisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzionedel fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco(tra le tante: Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133 – 01).Più specificamente, la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichiin modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretatoma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo, ovveroomesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati– può, negli stretti limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza diuna palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivantidall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamentetratto ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità; fermo restando ildivieto per il giudice di legittimità di operare una diversa ricostruzione del fatto,quando si tratti di elementi di significato indiscutibilmente univoco.3.2. Alla luce di tali princìpi, deve ritenersi che le censure proposte sotto ilprofilo indicato non possano inquadrarsi nel concetto di travisamento della provama in quello di travisamento del fatto, essendo orientate ad ottenere uninammissibile rivalutazione dei fatti, mediante criteri di giudizio diversi da quelliadottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici,ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.Ciò riguarda l'interpretazione delle conversazioni intercettate in occasione deicolloqui in carcere avvenuti all'indomani dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero le dueconversazioni telefoniche nei giorni 11 e 13 gennaio 2023 e il colloquio con lamoglie [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2023), della conversazione tra MarcoBuffa ed [OSCURATO:PERSONA] dell'11 giugno 2022, dei colloqui intercettati in data 11giugno 2022, giorno precedente alle elezioni, relativamente alla presunta presenzaanche di [OSCURATO:PERSONA] all’incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché delleconversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla richiesta diassunzione presso le “[OSCURATO:PERSONA]”, relativamente alle quali alcun travisamentopuò essere ritenuto esistente per quanto riguarda l’interpretazione del lorocontenuto, avendo la Corte di appello espresso in merito un motivato giudizio,dotato di congruenza logica e immune da vizi censurabili in questa sede.È evidente, inoltre, dal testo della sentenza impugnata, che non sussiste ildenunciato vizio di travisamento della prova per omissione, avendo la Corte diappello valutato non solo le conversazioni avvenute in carcere all'indomanidell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] ma anche le conversazioni precedenti, relative alperiodo delle elezioni comunali del Comune di Petrosino del giugno 2022(analizzate alle pagine 10 e seguenti della sentenza impugnata).In conclusione, dalla enunciazione delle censure risulta che le doglianze sonoesplicitamente dirette ad una rivalutazione del quadro probatorio, laddove lasentenza impugnata ha fornito un'interpretazione dei colloqui captati, ampiamentemotivata e senza incorrere in alcuna illogicità.4. Da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame. La natura diparte pubblica esonera il ricorrente dal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore        Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore        Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11250/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris