CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 34016/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 15089-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del suo 2021 procuratore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]Incesso, 1827 nella qualità di Responsabile della U.O. [OSCURATO:PERSONA], Agente della Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 681/2014 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/12/2014 R.G.N. 369/2014 + altre; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 19 maggio 2021 - Pres. Berrino, est. Buffa - Rg. 15089/15 - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza del 5.12.14 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 2.7.14 del tribunale della stessa sede ha -per quel che qui rileva- parzialmente rigettato l'opposizione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] al pignoramento presso terzi effettuato sulla base di cartella esattoriale per crediti previdenziali -già insinuati al passivo fallimentare ed oggetto di esdebitazione pronunciata a chiusura del fallimento-, ritenendo l'esdebitazione inopponibile all'INPS (in quanto creditore concorrente pretermesso nella procedura). 2. Avverso tale pronuncia ricorre il contribuente per due motivi, cui resiste Equitalia centro con controricorso; INPS ha prodotto delega in calce al ricorso notificato. [OSCURATO:PERSONA]: 3. Concol primo motivo si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 342 e 434 c.p.c., per non avervtonsiderato inammissibile l'appello in relazione alla sua formulazione. 4. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2909 c.c. e 404 c.p.c., per non avererimesso le parti innanzi al giudice di primo grado all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 181/08sull'articolo 143 della legge fallimentare e per avere trascurato che il decreto di esdebitazione non era stato impugnato dall'INPS per far valere la pretermissione. 5 Il primo motivo è inammissibile in quanto non riporta - in violazione del principio di autosufficienza- i motivi di appello e le parti della sentenza censurate, non consentendo a questa Corte di esaminare la fondatezza della doglianza. 6. Il secondo motivo è invece fondato. 7. Occorre premettere chelentenza costituzionale n. 181/08 è stata dichiarata "la illegittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento, non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori, nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in Camera di consiglio". \ 8. A seguito della detta pronuncia, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 12950 del 09/06/2014, Rv. 631363- 01)ha affermato che, in tema di esdebitazione, la domanda con cui il debitore chiede di essere ammesso a tale beneficio va notificata, unitamente al decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, a cura del ricorrente e nelle forme previste dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ., ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale del 30 maggio 2008, n. 181, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo "in parte qua" l'art. 143 legge fall., dovendosi ritenere che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tali creditori determini l'inesistenza della pronuncia e la necessità di rimettere la controversia al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio al tribunale, il decreto della corte d'appello confermativo del rigetto dell'istanza volta a ottenere il beneficio dell'esdebitazione). Si è aggiunto anche (Sez. 1, Sentenza n. 23303 del 13/11/2015, Rv. 637717 - 01) che, nel procedimento di esdebitazione del fallito, la domanda ed il decreto di fissazione dell'udienza innanzi al tribunale vanno notificati a tutti i creditori non integralmente soddisfatti i quali, in quanto litisconsorti necessari, non possono essere pretermessi neppure nella fase di reclamo, dovendosi escludere, a pena di nullità rilevabile d'ufficio della decisione assunta, che il contraddittorio possa essere circoscritto a coloro che si siano costituiti innanzi al primo giudice, sicché, in tal caso, la decisione va cassata con rinvio al giudice del reclamo per l'integrazione del contraddittorio. 9. Nella specie, a quanto consta, la corte territoriale ha applicato la norma dell'art. 143 I. fall., pronunciandtqa esdebitazione del debitore fallito, 01,:c4,i`ccu,vvi 010e6z creditore concorrente non integralmente soddisfatto. 10. Ciò posto, deve ricordarsi che questa Corte ha già precisato (Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015, Rv. 634087 - 01) che il litisconsorte necessario pretermesso, che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli affetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta. 11. Applicato il principio al caso di specie, non può che affermarsi la necessità di opposizione di terzo da parte dell'INPS avverso il provvedimento di esdebitazione rispetto al quale era stato pretermesso, non potendo ritenersi semplicemente inefficace verso l'INPS il detto provvedimento in difetto di impugnazione. In altri termini, l'INPS legittimato all'opposizione di terzo avverso il decreto di esdebitazione del debitore che ha chiuso la procedura fallimentare nella quale era stato insinuato il suo credito previdenziale, non può richiedere l'adempimento della relativa obbligazione con cartella esattoriale notificata al debitore esdebitato, dovendo invece tutelarsi nella procedura fallimentare facendo opposizione di terzo. 12. La corte territoriale, nel ritenw tout court)nopponibile all'INPS la pronunciata esdebitazione, pur in assenza di impugnazione del provvedimento ex art. 404 c.p.c., non si è attenuta i principi su esposti. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio alla stessa Corte d'Appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di lite. p.q.m. accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla stessa corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de