Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04463/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 29411-2016, proposto da: L:3 AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3017/67/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia; d_ e0(1-2,T 4 , ) S. ? udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2023; sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la sospensione del giudizio; Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che a seguito di un controllo contabile e bancario, nonché della acquisizione di documentazione richiesta al Costa, l'Agenzia delle entrate rideterminò l'imponibile del RGN 29411/2016 ConsiNere rel.

Federici , L contribuente relativa all'anno 2008, ai fini Irpef, Irap ed Iva.

Accertò nello specifico che, a fronte del reddito negativo dichiarato, quale socio accomandante (con quota di partecipazione del 99%) o legale rappresentante di società in perdita, le risultanze emergenti dall'esame dei conti correnti intestati al contribuente o alle società evidenziavano versamenti e prelevamenti, che al netto delle poste giustificate ammontavano ad oltre C 1.115.000,00.

L'Amministrazione finanziaria ritenne inoltre di contestare, ex art. 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'interposizione fittizia delle società nelle attività economiche effettivamente riconducibili al contribuente, a tal fine attribuendo al Costa un numero di partita iva, quale imprenditore ai sensi dell'art. 2195 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'ufficio procedette pertanto a rideterminare l'imponibile ai fini Irpef (C 2.972.937,00), Iva (C 278.099,00) ed Irap (C 3.140.806,00). [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cremona, che con sentenza n. 16/02/2015 ne accolse le ragioni.

L'appello dell'Agenzia delle entrate proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, fu respinto con la sentenza n. 3017/67/2016.

Il giudice regionale, così come quello di primo grado, ha ritenuto che il mancato rispetto del contraddittorio, in violazione dell'art. 12, comma 7, della

I. 27 luglio 2000, n. 212, avesse viziato il procedimento e l'atto impositivo, da ritenersi nullo.

L'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, di cui ne ha chiesto la cassazione, con tre motivi.

Il contribuente è rimasto intimato.

Fissata la pubblica udienza, il Costa, a mezzo di difensore munito di procura notarile rilasciata con specifico richiamo al presente procedimento, ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di avvalersi della definizione agevolata del giudizio tributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall'art. 1, 29 dicembre 2022, n. 197.

All'esito della udienza pubblica del 24 gennaio 2023, celebrata nelle forme cartolari, la causa è stata riservata.

Considerato che Il ricorrente ha manifestato l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata RGN 29411/2016 Consiglire r

I. Federici dall'art. 1, commi 186 e ss., della

I. n. 197 del 2022.

A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio.

Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della i. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 29411-2016, proposto da: L:3 AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3017/67/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia; d_ e0(1-2,T 4 , ) S. ? udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2023; sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la sospensione del giudizio; Rilevato che Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che a seguito di un controllo contabile e bancario, nonché della acquisizione di documentazione richiesta al Costa, l'Agenzia delle entrate rideterminò l'imponibile del RGN 29411/2016 ConsiNere rel. Federici , L contribuente relativa all'anno 2008, ai fini Irpef, Irap ed Iva. Accertò nello specifico che, a fronte del reddito negativo dichiarato, quale socio accomandante (con quota di partecipazione del 99%) o legale rappresentante di società in perdita, le risultanze emergenti dall'esame dei conti correnti intestati al contribuente o alle società evidenziavano versamenti e prelevamenti, che al netto delle poste giustificate ammontavano ad oltre C 1.115.000,00. L'Amministrazione finanziaria ritenne inoltre di contestare, ex art. 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'interposizione fittizia delle società nelle attività economiche effettivamente riconducibili al contribuente, a tal fine attribuendo al Costa un numero di partita iva, quale imprenditore ai sensi dell'art. 2195 cod. civ. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'ufficio procedette pertanto a rideterminare l'imponibile ai fini Irpef (C 2.972.937,00), Iva (C 278.099,00) ed Irap (C 3.140.806,00). [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cremona, che con sentenza n. 16/02/2015 ne accolse le ragioni. L'appello dell'Agenzia delle entrate proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, fu respinto con la sentenza n. 3017/67/2016. Il giudice regionale, così come quello di primo grado, ha ritenuto che il mancato rispetto del contraddittorio, in violazione dell'art. 12, comma 7, della I. 27 luglio 2000, n. 212, avesse viziato il procedimento e l'atto impositivo, da ritenersi nullo. L'Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, di cui ne ha chiesto la cassazione, con tre motivi. Il contribuente è rimasto intimato. Fissata la pubblica udienza, il Costa, a mezzo di difensore munito di procura notarile rilasciata con specifico richiamo al presente procedimento, ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di avvalersi della definizione agevolata del giudizio tributario pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall'art. 1, 29 dicembre 2022, n. 197. All'esito della udienza pubblica del 24 gennaio 2023, celebrata nelle forme cartolari, la causa è stata riservata. Considerato che Il ricorrente ha manifestato l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata RGN 29411/2016 Consiglire r I. Federici dall'art. 1, commi 186 e ss., della I. n. 197 del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della i. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 04463/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris