CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15821/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat i presso il suo , in Altamura, viale dei Martiri del 1799, 140 -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat a da [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difes a da ll’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, via Caposile,2 -controricorrente- nonchè Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata- Oggetto: contratti bancari ripetizione di indebito Avverso la sentenza del la Corte di Appello di Firenze n. 756 /20 20, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificatail 19.4.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 . 3 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.─ la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] era convenuta in giudizio da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con azione di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito, ma aveva fatto valere, in via riconvenzionale,nei confronti della società e dei suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le seguenti ragioni di credito: l) € 800.977,39 per capitale, oltre interessi di mora sino al saldo, di cui: a) € 22.467,22 per saldo debitore del conto corrente n. 3188,64 intrattenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e calcolato alla data valuta dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi di mora e competenze dal 2.3.2011; b) € 286.052,50 credito in linea capitale dipendente da n. 7 operazioni di anticipo concesse alla [OSCURATO:SOCIETA]., oltre interessi e spese dalle singole scadenze degli anticipi sino al saldo; c) € 469.738,23 per capitale portato da n. 59 effetti ri.ba a suo tempo anticipati dalla Banca alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tornati impagati, oltre € 331,76 per spese di insoluto ed oltre interessi di mora dalle singole scadenze delle ri.ba al saldo; d) € 22.387,68 per ultime due rate scadute, in data 1.7.2010, di € 11.218,32 e, in data 1.10.2010, di € 11.169,36, a fronte del finanziamento chirografario concesso alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], di originari € 200.000; 2) credito della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. pari ad € 134.287,32 di cui: a) € 41.979,82 per saldo debitore del conto corrente n. 2119,03 intrattenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con la Filiale di Casalguidi di [OSCURATO:PERSONA], calcolato alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre interessi di mora e spese dal 2.3.2011 al saldo; b) € 92.297,60, capitale portato da n. 6 effetti ri.ba. a suo tempo anticipati alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tornati impagati, oltre 9,90 per spese di insoluto ed oltre interessi di mora dalle singole scadenze delle ri.ba al saldo. 2. ─ Il T ribunale di Pistoia , espletata CTU contabile e ritenuto che uno dei contratti non era sottoscritto né da cliente né dalla Banca, determinava la pretesa creditoria della Banca nei confronti della società – nelle more dichiarata fallita – in € 911.114,11 e , conseguentemente, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido al pagamento di detta somma e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della minor somma di € 264.000. 3.─ Gli attuali ricorrenti ha nno propo sto gravame , dinanzi alla Corte di Appello di Firenze. La Corte adita con la sentenza qui impugnata ha rigettatol’appello. Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuitoche: a)era inammissibile il motivo d’appello articolato per la prima volta nella comparsa conclusionale,con il quale era dedotta la nullità delle fideiussioni per effetto della violazione della normativa antitrust sanzionata dal provvedimento della Banca d’Italia del 2 maggio 2005, poiché non erano stati allegati, sin dal giudizio di I grado, i fatti costitutivi dell’eccezione nella comparsa di risposta o con le memorie ex art. 183 c.p.c.; b)la ricostruzione del saldo dei rapporti di conto corrente, mediante CTU, non èimpedita dalla incompleta produzione degli estratti conto laddove risulti ugualmente possibile ricostruire con attendibilità l’evoluzione del rapporto; c)gli appellanti non hanno mai mosso obiezioni sui quesiti posti al CTU né hanno sollevato alcuna contestazione in ordine al suo metodo di indagine e alle sue conclusioni;d) Il CTU ha operato operazioni di raccordo che non sono state oggetto di osservazioni; e)con riferimento alla contestazione, da parte degli appellanti, della conformità all’originale delle copie degli estratti conto prodotti dalla banca, il disconoscimento di una copia per non conformità all’originale deve avvalersi di una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale e non sono sufficienti contestazioni generiche o omnicomprensive; f) la documentazione esibita per le operazioni di anticipo ha indubbia valenza probatoria stante la mancata contestazione in costanza di rapporto da parte del cliente e le contestazioni generiche formulate nel corso del giudizio dai fideiubenti; g) egualmente la Banca ha dimostrato l’esistenza del contratto di mutuo e l’effettiva erogazione del finanziamento; h) le eccezioni riguardanti le voci di spese applicate ai vari rapporti sono generiche; i)non è risultato che il contratto di anticipazione sia stato sottoscritto in bianco e in ogni caso in assenza di uno specifico accordo di riempimento l’eccezione doveva essere fatta valere con la proposizione di apposita querela di falso; l) quanto alla contestazione dell’applicazione di interessi anatocistici, gli appellanti non avevano censurato la statuizione del Tribunale, che l’aveva respinta essendo i rapporti per cui è causa sorti in epoca successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2000; m) la dedotta invalidità delle fideiussioni per violazione degli artt.1955 e 1957 c.c. è stata tardiva stante le preclusioni maturate ai sensi degli artt. 167 e 183 c.p.c. per essersi i fideiubenti tardivamente costituiti in giudizio; anche l’eccezione sollevata dalla Danesiex art. 1956 c.c. è tardiva perché proposta per la prima volta in appello;n) le contestazioni sull’inesistenza delle fideiussioni, per mancata sottoscrizione riguardanti l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sono ininfluenti poiché la garanzia era già stata costituita validamente con atto del 18.5.2005 ed era stata ampliata con scrittura del 4.6.2007; o) l’omessa revoca dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. era pronunzia non necessaria poiché la predetta ordinanza era destinata ad essere assorbita dall’emissione della sentenza; 4.─ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno presentato ricorso per cassazione con duemotivi. [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato controricorso ed anche memori a . [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all’art.1421 c.c. all’art. 101, comma 3, c.p.c. e alla l.n. 287/1990. La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di appello articolato, per la prima volta, solo in comparsa conclusionale, con il quale è stata dedotta la nullità delle fideiussioni rilasciate dai ricorrenti per essere relative a clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI che ne vieta l’applicazione per violazione della l.n. 287/1990. 5.1─ La censura è infondata . La Corte d’appello ha motivato l’inammissibilità con la considerazione che, per quanto la nullità di un contratto sia rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, è pur sempre necessario che i presupposti fattuali di detta nullità siano stati tempestivamente dedotti e provati in giudizio dalla parte interessata, la quale, però, nella specie aveva dedotto le circostanze di fatto a base della nullità – ossia l’intesa anticoncorrenziale tra banche e la conformità della fideiussione a tale intesa –soltanto con la comparsa conclusionale d’appello, allorché erano ampiamente maturate le preclusioni istruttorie.Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 201713/2023, 5952/2014). 6.−Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. e 116 e 221 ss c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo. I ricorrenti contestano l’accertamento dei crediti della banca compiuto dalla Corte d’appello con una lunga trattazione, che procede da pag. 23 a pag. 42 del ricorso, in cui il contenuto della sentenza impugnata viene riprodotto per amplissimi stralci, onde non è agevole individuare precise censure rivolte a specifiche affermazioni della Corte d’appello, in mancanza delle quali il motivo stesso è destinato inevitabilmente alla inammissibilità. Può tuttavia individuarsi la proposizione di alcune questioni di diritto, cui dare risposta in questa sede. 6.1. In primo luogo, lamentano i ricorrenti che la Corte d’appello abbia accolto la domanda della banca nonostante l’incompleta produzione degli estratti conto da parte dell’attrice in riconvenzionale, ciò che escluderebbe l’osservanza dell’onere probatorio sulla stessa incombente. 6.1.1. La censura è infondata, avendo questa Corte già avuto occasione di chiarire che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista e la effettuazione di una consulenza tecnica contabile (Cass. 14074/2018, in motivazione, 9526/2019, 11543/2019, 1550/2022, 22290/2023). La Corte d’appello si è appunto attenuta a tale principio, valorizzando tra l’altro, in particolare, la genericità delle contestazioni mosse dai fideiussori alla documentazione prodotta dalla banca. Per il resto, le critiche mosse dai ricorrenti all’accertamento fattuale del credito della banca, si risolvono in censure di merito, non deducibili in sede di legittimità, ove, com’è noto, gli accertamenti di fatto sono censurabili esclusivamente mediante la deduzione dell’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi e nei modi di cui al n. 5 dell’art. 360 cpc. Una siffatta denuncia, però, non viene in realtà articolata nel ricorso, che soltanto a pag. 29 accenna a tale asserito vizio della sentenza impugnata deducendo, però, l’omissione non già dell’esame di un “fatto” da parte del giudice di appello, bensì l’omissione –secondo i ricorrenti obbligatoria, ma a torto, per quanto sopra già osservato –della produzione degli estratti scalari da parte della banca. 6.2. Un’altra questione di diritto isolabile nella non sistematica esposizione dei ricorrenti attiene al disconoscimento della fotocopia di alcuni estratti conto, ritenuto dalla Corte d’appello inefficace in quanto generico. I ricorrenti censurano tale valutazione di genericità riportando il testo, in parte qua, del loro atto di citazione in appello. 6.2.1.La censura è però inammissibile, perché il passo riportato dai ricorrenti («… di cui si contestano integralmente gli estratti conti e le singole operazioni bancarie riportate nelle risultanze contabili della banca, nonché il saldo debitore risultante dai richiamati cc/cc, per essere gli stessi non rispondenti alle somme maturate ed effettivamente utilizzate dalla debitrice principale») non attiene affatto alla contestazione della conformità di una copia all’originale, che è invece oggetto della statuizione della Corte di merito qui impugnata. 6.3. Altra questione individuabile nella trattazione dei ricorrenti è relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la cui nullità i ricorrenti insistono sia rilevabile anche d’ufficio dal giudice di merito, censurando così la sentenza impugnata, che invece non l’ha rilevata. Si tratta, però, ancora una volta, di una censura inammissibile per difetto di attinenza con la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto. La Corte d’appello, infatti, ha statuito che, quanto agli interessi anatocistici, gli appellanti avevano omesso di censurare l’affermazione del giudice di primo grado, che ne aveva escluso l’esistenza per essere i rapporti per cui è causa sorti in epoca successiva alla delibera CICR del 9 febbraio 2020. Tale ratio decidendiè rimasta non censurata con il ricorso per cassazione. 6.4.Inammissibile è, infine, anche la censura della statuizione della Corte d’appelloche esclude essere stato il contratto di anticipazione sottoscritto in bianco da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quanto alle condizioni generali e che nega comunque possa ritenersi provato l’abusivo riempimento del documento, in assenza di un accordo di riempimento (absque pactis), essendo a tal fine necessaria la querela di falso. La censura dei ricorrenti, i quali sostengono che in realtà il documento era stato sottoscritto in bianco e che mai vi era stato riempimento degli spazi lasciati in bianco, sicché doveva concludersi che non erano stati pattuiti per iscritto interessi convenzionali a tasso ultralegale, è inammissibile perché presuppone accertamenti di fatto –sul contenuto del documento di cui trattasi – inibiti a questa Corte di legittimità. 7. ─Con il terzo motivo si denuncia v iolazione dell’art. 186 ter c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo. Si censura il rigetto della richiesta di espressa revoca dell’ordinanza ex art. 186 ter cpc, recante la condanna per un importo maggiore di quello stabilito con la sentenza. 7.1.Il motivo è infondato. Come chiarito anche dalla Sezioni unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 1820 del 2007), l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. è destinata ad essere assorbita dalla sentenza finale, essendo soggetta al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt.177 e 178 c.p.c. Un’espressa revoca, con la sentenza, non è pertanto necessaria. 8. ─ Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 12.000 per compensi e € 200 per esborsi,oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte