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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08395/2026

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Taranto nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Taranto, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata di furto aggravato di energia elettrica, ritenendo il reato procedibile a querela di parte e difettando tale condizione.

L'imputata, secondo la contestazione, era chiamata a rispondere del reato di cui agli artt.624 e 625 cod.pen., per essersi impossessata di energia elettrica in danno di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con la sola aggravante del mezzo fraudolento.

Il Tribunale, richiamando le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), ha ritenuto che il furto sia oggi procedibile a querela, salvo quandnmesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625 c.1 n. 7-bis cod.pen.).

Tale aggravante, secondo il giudice, richiedeva espressa contestazione, avendo natura valutativa; pertanto, poiché il PM non aveva esplicitamente contestato la destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio, ha escluso la procedibilità d'ufficio e, mancando la querela, ha pronunciato il proscioglimento.

2. L'Avvocato Generale della Procura di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, propone ricorso per cassazione, censurando la sentenza per violazione di legge.

Il ricorrente sostiene che l'aggravante della sottrazione di un bene destinato a pubblico servizio era stata correttamente contestata sin dall'origine, rendendo il reato procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 624, co.3, cod.pen.

L'imputazione conteneva tutti gli elementi necessari: furto di energia elettrica in danno di [OSCURATO:PERSONA] mediante allaccio diretto e abusivo alla rete di distribuzione [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'Avvocasto Generale, il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la procedibilità poiché i presupposti emergevano, in fatto, dalla contestazione originaria.

La difesa dell'imputata era stata posta in condizione di comprendere pienamente l'accusa di furto di un bene al servizio della collettività.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.1 La questione posta dalla decisione impugnata riguarda la procedibilità del reato di furto di energia elettrica dopo la riforma dell'art. 624 cod.pen. operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150. [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto la regola generale della procedibilità a querela, con eccezione per i casi in cui ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 7 e 7-bis, cod.pen.Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod.pen. non fosse stata contestata.

Ha quindi dichiarato di non doversi procedere per mancanza di querela.

Il Procuratore Generale sostiene che l'aggravante della cosa destinata a pubblico servizio sarebbe comunque configurabile in fatto e che il giudice avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio per affermare la procedibilità.

2. La tesi del ricorrente non può essere condivisa. 2.1 L'imputazione in oggetto descrive in modo puntuale la condotta consistita nella sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore.

Il pubblico ministero ha utilizzato un modulo prestampato che elenca tutte le possibili modalità di sottrazione di energia elettrica.

Ha barrato espressamente una sola voce: "contatore manomesso (scalottato)".

Tutte le altre voci sono rimaste non barrate, compresa quella relativa all'allaccio diretto alla rete [OSCURATO:PERSONA].

Questa modalità di contestazione non è marginale.

Il pubblico ministero, nel compilare il modulo che comprendeva l'intero ventaglio delle possibili modalità di commissione del reato, ha operato una scelta precisa, avendo individuato la manomissione del contatore come aggravante del mezzo fraudolento.

Non ha contestato l'allaccio abusivo alla rete.

La selezione è stata quindi consapevole e deliberata.

Lo stesso capo di imputazione, nella parte descrittiva, richiama espressamente soltanto l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento.

Come è noto, le Sezioni Unite, con la sentenza Sorge (n. 24906 del 18/04/2019), hanno accreditato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla c.d. contestazione "in fatto" delle aggravanti.

La pronuncia chiarisce che per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all'imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa.

A ulteriore precisazione, le Sezioni Unite aggiungono che: «l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle' singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse».

Inoltre, evidenziano che «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»; «in questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato».Diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative»; infatti, «dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi, in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero, nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio».

In relazione a quest'ultimo tipo di circostanze, ove il risultato della suddetta valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la contestazione deve essere considerata priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale.

In sintesi, chiarezza e precisione della contestazione vanno raccordate, di volta in volta, alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse: in presenza di elementi valutativi, il grado di determinatezza della contestazione va ragguagliato alla esplicitazione di essi.

Ciò induce a precisare che la natura "autoevidente" dell'elemento aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso dell'inquadramento di esso da parte della giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA] aderisce alla giurisprudenza secondo cui ha natura "valutativa" e non "autoevidente" la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio.

Invero, la destinazione a pubblico servizio del bene-energia, oggetto di furto, non è un connotato intrinseco e autoevidente del bene medesimo, posto che, per essere affermata o negata, richiede una complessa valutazione da parte dell'interprete, riguardante anche norme extra-penali.

Ciò che determina la punizione più grave è, infatti, la dimensione pubblica e collettiva dell'interesse eventualmente attinto nel caso concreto.

L'aggravante in questione mira a punire più severamente l'azione ablativa dell'agente in quanto pertinente a un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per una sua intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio.

La verifica circa la sussistenza della aggravante in parola passa inoltre per la nozione, più generale, di—destinazione a pubblico servizio", che non è'clata dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Giordano, Rv. 257773).

Occorre precisare, però, che, in coerenza a Sezioni Unite Sorge, essa possa ritenersi contestata anche quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, n.m.).Deve, cioè, ritenersi consentita una sua contestazione "non formale", «seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività e diretto a vantaggio della stessa» (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291).

In conclusione, l'aggravante in questione è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa.

Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione "non formale", che, però, deve essere59:gérriata in maniera da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa.

Tale scopo appare raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia riferimento a una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete, per l'appunto, capace di dare luogo a un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica" (così Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, n.m.).

2.2. Nel caso di specie, il pubblico ministero, nel compilare il modulo che comprendeva l'intero ventaglio delle possibili modalità di commissione del reato, ha operato una scelta precisa, avendo individuato soltanto la manomissione del contatore come aggravante del mezzo fraudolento.

Non ha contestato l'allaccio abusivo alla rete, che pure appariva tra le voci del prestampato integrato nell'imputazione.

Lo stesso capo di imputazione, anche nella parte descrittiva, richiama espressamente l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, senza alcun riferimento all'allaccio diretto.

E' da escludere pertanto la chiara contestazione in fatto dell'aggravante prospettata in ricorso che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio.

Si rammenta che, nella giurisprudenza di questa Corte, è stata ritenuta integrata la contestazione in fatto in presenza di formule chiaramente evocative dell'allaccio diretto dell'impianto domestico alla rete di distribuzione dell'energia elettrica; soltanto, in tal caso, infatti, l'imputato è posto ragionevolmente nella condizione di comprendere la portata aggravante del fatto derivante dalle indicate modalità di commissione (Cass. Sez. 5, n. 14890 del 14 marzo 2024, Bevagna, Rv. 286291; CaSs. Sez. 5, n. 35873 del 23 maggio 2024, Rv. 286943; Cass. Sez. 5, n. 3741 del 22 gennaio 2024, Pm c.

Mascali, Rv. 285878; Cass. Sez. 5, n. 37142 del 12 giugno 2024, Puglisi, Rv. 287060; Cass. Sez. 5, n. 24304 del 2025).

2.3. A ciò va aggiunto che, in linea di principio/ il giudice può riconoscere d'ufficio una circostanza aggravante solo quando gli elementi fattuali che la integrano risultino dalla contestazione e il pubblico ministero non abbia già operato una diversa qualificazione circostanziale.

Quando invece l'accusa ha individuato e contestato una specifica aggravante, il giudice non può integrare il quadro delle circostanze.Si impone infatti una necessaria distinzione tra la valutazione di elementi fattuali evidenti, laddove l'accusa non abbia configurato alcuna circostanza aggravante e la diversa fattispecie in cui si introduca una circostanza non chiaramente contemplata nella specifica contestazione del pubblico ministero.

Nel primo caso si tratta di qualificare giuridicamente un fatto già descritto; nel secondo si introducono profili di novità, modificando la delimitazione dell'addebito esplicitamente operata dall'organo dell'accusa.

Invero, la possibilità di riconoscere una circostanza aggravante in base alla mera descrizione del fatto presuppone che il pubblico ministero non abbia già effettuato una scelta tra circostanze astrattamente ravvisabili.

Quando questa scelta è stata compiuta, essa vincola il giudice.

La mancata indicazione di altre aggravanti non costituisce una lacuna colmabile, ma esprime una precisa delimitazione del tema d'accusa, Nel caso in esame, il pubblico ministero ha scelto di contestare l'uso del mezzo fraudolento, descrivendo la manomissione del contatore individuale, non l'allaccio diretto alla rete di distribuzione del servizio pubblico.

La scelta è evidente anche dalla struttura del capo di imputazione, che elenca tutte le possibili modalità di sottrazione e ne seleziona una sola, tralasciando l'allaccio diretto alla rete [OSCURATO:PERSONA] che pure era previsto tra le voci del prestampato integrato nel capo di imputazione.

In sintesi, quando il pubblico ministero opera una selezione consapevole tra diverse aggravanti astrattamente configurabili, il giudice non può aggiungere a quella contestata altra diversa.

Questa modifica violerebbe il principio di correlazione tra accusa e sentenza, modificando il perimetro dell'addebito, con pregiudizio per il diritto di difesa La ragione di questo principio non è formale, ma sostanziale.

Le circostanze aggravanti previste dall'art. 625 cod.pen. non sono varianti fungibili, ma ipotesi autonome; ciascuna si fonda su presupposti fattuali specifici.

Pertanto, la scelta di contestare l'una piuttosto che l'altra orienta la strategia difensiva e spiega effetti sul concreto esercizio del diritto di difesa.

3. In conclusione, la decisione impugnata, sia pure con formula sintetica, ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo rilevato che non risultava chiaramente contestata alcuna circostanza che legittimasse la procedibilità d'ufficio; pertanto, constatata la mancanza della querela, ha correttamente dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

P.Q.M.

Riget

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Taranto nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Taranto, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata di furto aggravato di energia elettrica, ritenendo il reato procedibile a querela di parte e difettando tale condizione. L'imputata, secondo la contestazione, era chiamata a rispondere del reato di cui agli artt.624 e 625 cod.pen., per essersi impossessata di energia elettrica in danno di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con la sola aggravante del mezzo fraudolento. Il Tribunale, richiamando le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), ha ritenuto che il furto sia oggi procedibile a querela, salvo quandnmesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625 c.1 n. 7-bis cod.pen.). Tale aggravante, secondo il giudice, richiedeva espressa contestazione, avendo natura valutativa; pertanto, poiché il PM non aveva esplicitamente contestato la destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio, ha escluso la procedibilità d'ufficio e, mancando la querela, ha pronunciato il proscioglimento. 2. L'Avvocato Generale della Procura di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, propone ricorso per cassazione, censurando la sentenza per violazione di legge. Il ricorrente sostiene che l'aggravante della sottrazione di un bene destinato a pubblico servizio era stata correttamente contestata sin dall'origine, rendendo il reato procedibile d'ufficio ai sensi dell'art. 624, co.3, cod.pen. L'imputazione conteneva tutti gli elementi necessari: furto di energia elettrica in danno di [OSCURATO:PERSONA] mediante allaccio diretto e abusivo alla rete di distribuzione [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'Avvocasto Generale, il giudice avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la procedibilità poiché i presupposti emergevano, in fatto, dalla contestazione originaria. La difesa dell'imputata era stata posta in condizione di comprendere pienamente l'accusa di furto di un bene al servizio della collettività. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 La questione posta dalla decisione impugnata riguarda la procedibilità del reato di furto di energia elettrica dopo la riforma dell'art. 624 cod.pen. operata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150. [OSCURATO:PERSONA] ha introdotto la regola generale della procedibilità a querela, con eccezione per i casi in cui ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, nn. 7 e 7-bis, cod.pen.Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod.pen. non fosse stata contestata. Ha quindi dichiarato di non doversi procedere per mancanza di querela. Il Procuratore Generale sostiene che l'aggravante della cosa destinata a pubblico servizio sarebbe comunque configurabile in fatto e che il giudice avrebbe dovuto rilevarla d'ufficio per affermare la procedibilità. 2. La tesi del ricorrente non può essere condivisa. 2.1 L'imputazione in oggetto descrive in modo puntuale la condotta consistita nella sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore. Il pubblico ministero ha utilizzato un modulo prestampato che elenca tutte le possibili modalità di sottrazione di energia elettrica. Ha barrato espressamente una sola voce: "contatore manomesso (scalottato)". Tutte le altre voci sono rimaste non barrate, compresa quella relativa all'allaccio diretto alla rete [OSCURATO:PERSONA]. Questa modalità di contestazione non è marginale. Il pubblico ministero, nel compilare il modulo che comprendeva l'intero ventaglio delle possibili modalità di commissione del reato, ha operato una scelta precisa, avendo individuato la manomissione del contatore come aggravante del mezzo fraudolento. Non ha contestato l'allaccio abusivo alla rete. La selezione è stata quindi consapevole e deliberata. Lo stesso capo di imputazione, nella parte descrittiva, richiama espressamente soltanto l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento. Come è noto, le Sezioni Unite, con la sentenza Sorge (n. 24906 del 18/04/2019), hanno accreditato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità favorevole alla c.d. contestazione "in fatto" delle aggravanti. La pronuncia chiarisce che per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge, ma che riporti, in maniera sufficientemente chiara e precisa, gli elementi di fatto integranti la circostanza, così da permettere all'imputato di averne piena consapevolezza e di espletare adeguatamente la propria difesa. A ulteriore precisazione, le Sezioni Unite aggiungono che: «l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle' singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse». Inoltre, evidenziano che «la contestazione in fatto non dà luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive»; «in questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice, in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato».Diversamente avviene «con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative, risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative»; infatti, «dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi, in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero, nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio». In relazione a quest'ultimo tipo di circostanze, ove il risultato della suddetta valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, la contestazione deve essere considerata priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. In sintesi, chiarezza e precisione della contestazione vanno raccordate, di volta in volta, alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse: in presenza di elementi valutativi, il grado di determinatezza della contestazione va ragguagliato alla esplicitazione di essi. Ciò induce a precisare che la natura "autoevidente" dell'elemento aggravatore non può farsi discendere dal carattere più o meno incontroverso dell'inquadramento di esso da parte della giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA] aderisce alla giurisprudenza secondo cui ha natura "valutativa" e non "autoevidente" la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio. Invero, la destinazione a pubblico servizio del bene-energia, oggetto di furto, non è un connotato intrinseco e autoevidente del bene medesimo, posto che, per essere affermata o negata, richiede una complessa valutazione da parte dell'interprete, riguardante anche norme extra-penali. Ciò che determina la punizione più grave è, infatti, la dimensione pubblica e collettiva dell'interesse eventualmente attinto nel caso concreto. L'aggravante in questione mira a punire più severamente l'azione ablativa dell'agente in quanto pertinente a un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovvero per una sua intrinseca qualità, serve ad un uso di pubblico vantaggio. La verifica circa la sussistenza della aggravante in parola passa inoltre per la nozione, più generale, di—destinazione a pubblico servizio", che non è'clata dalla constatazione della fruizione pubblica del bene, bensì dalla qualità del servizio che viene organizzato e che è destinato appunto alla soddisfazione di un bisogno riferibile alla generalità dei consociati (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, Giordano, Rv. 257773). Occorre precisare, però, che, in coerenza a Sezioni Unite Sorge, essa possa ritenersi contestata anche quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (cfr. Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291; Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, n.m.).Deve, cioè, ritenersi consentita una sua contestazione "non formale", «seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse dell'intera collettività e diretto a vantaggio della stessa» (Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291). In conclusione, l'aggravante in questione è sicuramente connotata da componenti di natura valutativa. Tuttavia, accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersi consentita anche una tipologia di contestazione "non formale", che, però, deve essere59:gérriata in maniera da rendere manifesto all'imputato che dovrà difendersi dall'accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa. Tale scopo appare raggiunto quando nel capo di imputazione si faccia riferimento a una condotta di furto di energia posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore; rete, per l'appunto, capace di dare luogo a un "servizio" e destinata a raggiungere le utenze terminali di un numero indeterminato di persone, per soddisfare una esigenza di rilevanza "pubblica" (così Sez. 5, n. 14891 del 14/03/2024, Buonario, n.m.). 2.2. Nel caso di specie, il pubblico ministero, nel compilare il modulo che comprendeva l'intero ventaglio delle possibili modalità di commissione del reato, ha operato una scelta precisa, avendo individuato soltanto la manomissione del contatore come aggravante del mezzo fraudolento. Non ha contestato l'allaccio abusivo alla rete, che pure appariva tra le voci del prestampato integrato nell'imputazione. Lo stesso capo di imputazione, anche nella parte descrittiva, richiama espressamente l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, senza alcun riferimento all'allaccio diretto. E' da escludere pertanto la chiara contestazione in fatto dell'aggravante prospettata in ricorso che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Si rammenta che, nella giurisprudenza di questa Corte, è stata ritenuta integrata la contestazione in fatto in presenza di formule chiaramente evocative dell'allaccio diretto dell'impianto domestico alla rete di distribuzione dell'energia elettrica; soltanto, in tal caso, infatti, l'imputato è posto ragionevolmente nella condizione di comprendere la portata aggravante del fatto derivante dalle indicate modalità di commissione (Cass. Sez. 5, n. 14890 del 14 marzo 2024, Bevagna, Rv. 286291; CaSs. Sez. 5, n. 35873 del 23 maggio 2024, Rv. 286943; Cass. Sez. 5, n. 3741 del 22 gennaio 2024, Pm c. Mascali, Rv. 285878; Cass. Sez. 5, n. 37142 del 12 giugno 2024, Puglisi, Rv. 287060; Cass. Sez. 5, n. 24304 del 2025). 2.3. A ciò va aggiunto che, in linea di principio/ il giudice può riconoscere d'ufficio una circostanza aggravante solo quando gli elementi fattuali che la integrano risultino dalla contestazione e il pubblico ministero non abbia già operato una diversa qualificazione circostanziale. Quando invece l'accusa ha individuato e contestato una specifica aggravante, il giudice non può integrare il quadro delle circostanze.Si impone infatti una necessaria distinzione tra la valutazione di elementi fattuali evidenti, laddove l'accusa non abbia configurato alcuna circostanza aggravante e la diversa fattispecie in cui si introduca una circostanza non chiaramente contemplata nella specifica contestazione del pubblico ministero. Nel primo caso si tratta di qualificare giuridicamente un fatto già descritto; nel secondo si introducono profili di novità, modificando la delimitazione dell'addebito esplicitamente operata dall'organo dell'accusa. Invero, la possibilità di riconoscere una circostanza aggravante in base alla mera descrizione del fatto presuppone che il pubblico ministero non abbia già effettuato una scelta tra circostanze astrattamente ravvisabili. Quando questa scelta è stata compiuta, essa vincola il giudice. La mancata indicazione di altre aggravanti non costituisce una lacuna colmabile, ma esprime una precisa delimitazione del tema d'accusa, Nel caso in esame, il pubblico ministero ha scelto di contestare l'uso del mezzo fraudolento, descrivendo la manomissione del contatore individuale, non l'allaccio diretto alla rete di distribuzione del servizio pubblico. La scelta è evidente anche dalla struttura del capo di imputazione, che elenca tutte le possibili modalità di sottrazione e ne seleziona una sola, tralasciando l'allaccio diretto alla rete [OSCURATO:PERSONA] che pure era previsto tra le voci del prestampato integrato nel capo di imputazione. In sintesi, quando il pubblico ministero opera una selezione consapevole tra diverse aggravanti astrattamente configurabili, il giudice non può aggiungere a quella contestata altra diversa. Questa modifica violerebbe il principio di correlazione tra accusa e sentenza, modificando il perimetro dell'addebito, con pregiudizio per il diritto di difesa La ragione di questo principio non è formale, ma sostanziale. Le circostanze aggravanti previste dall'art. 625 cod.pen. non sono varianti fungibili, ma ipotesi autonome; ciascuna si fonda su presupposti fattuali specifici. Pertanto, la scelta di contestare l'una piuttosto che l'altra orienta la strategia difensiva e spiega effetti sul concreto esercizio del diritto di difesa. 3. In conclusione, la decisione impugnata, sia pure con formula sintetica, ha correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo rilevato che non risultava chiaramente contestata alcuna circostanza che legittimasse la procedibilità d'ufficio; pertanto, constatata la mancanza della querela, ha correttamente dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. P.Q.M. Riget
Sentenza Cassazione n. 08395/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris