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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19360/2026

Testo disponibile della fonte

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del Tribunale del riesame di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 1sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che siriporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rovereto, che si riporta alla memoria agliudito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che si riporta ai motividel ricorso e insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha respinto l’istanza di riesame avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della custodia cautelarein carcere in applicazione dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Genova emessarelativamente al delitto di cui agli artt. 110 e 270-bis, primo, secondo e terzo comma, cod.pen., a lui contestato per avere, in concorso con altri, finanziato l’associazione terroristica“Hamas”, che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo contro lo Stato diIsraele, della quale farebbe parte o comunque alla quale, pur non facendone parte, avrebbeassicurato con continuità concreto supporto, concorrendo alla conservazione, al rafforzamentoe alla realizzazione del suo programma criminoso, anche per mezzo di una serie di associazioniche si sarebbero occupate della raccolta e/o dell’invio, direttamente o indirettamente, aesponenti di Hamas (in particolare, ad [OSCURATO:PERSONA], già ministro del governo di fatto diHamas a Gaza) nonché anche mediante operazioni di triangolazione con associazioni con sedein Turchia ad una serie di organizzazioni dichiarate illegali dallo Stato di Israele perchéappartenenti, controllate o comunque collegate ad Hamas, così consapevolmente contribuendoall’attività dell’organizzazione terroristica sia nella componente civile sia militare, cosìrafforzando l’intento di un numero indeterminato di componenti di Hamas di aderire allastrategia terroristica e al programma criminoso del gruppo.

In particolare [OSCURATO:PERSONA], qualemembro del comparto estero di Hamas e dipendente di [OSCURATO:PERSONA], nonché responsabile conDawoud Ra’[OSCURATO:PERSONA] della finale milanese di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe condiviso con [OSCURATO:PERSONA] econ gli altri indagati le decisioni riguardanti le iniziative da adottare, anche al fine di proseguirel’attività nonostante i provvedimenti del circuito finanziario, ed avrebbe operato nella raccolta afini umanitari di fondi per la popolazione palestinese destinati in realtà al finanziamento direttodi Hamas o di associazioni ad essa collegate.2.A mezzo di difensori abilitati sono stati depositati due ricorsi per cassazione nell’interesse diElasaly.2.1.

Il primo ricorso, a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], si compone di quattro motivi.2.1.1.

Il primo motivo contesta la mancata assunzione della consulenza tecnica della Dott.ssaCaridi, in quanto mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte, nonché inquanto vizio di motivazione.

La consulenza tecnica avrebbe infatti rivestito valore pregnanterispetto alla ritenuta sussistenza della fattispecie contestata, di talché la disposta esclusionecostituirebbero un evidente vulnus alle prerogative difensive.

La consulenza, infatti, avrebbecontribuito alla necessaria contestualizzazione storica, anche alla luce della corposaintroduzione proprio di natura storica contenuta negli atti di indagine ed infine recepita dalG.I.P., al fine di chiarire il rapporto di Hamas con le diverse associazioni di stampo islamista.Sarebbe indubbio che la storia possa essere oggetto di ricostruzione mediante consulenzatecnica, sia da parte della difesa sia da parte dell’accusa come in effetti avvenuto e comeaffermato dalla giurisprudenza di legittimità.2.1.2.

Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al rimando a “fonti aperte” edall’indebito utilizzo delle fonti “AVI” inutilizzabili.Il Tribunale avrebbe infatti impropriamente richiamato, ben 11 volte, “fonti aperte” nonulteriormente precisate.

Ciò costituirebbe una nullità afferente al diritto di intervento delladifesa, poiché tali contenuti informativi non si sarebbero formati nel contraddittorio delle parti,impedendo alla difesa di metterne in discussione l’attendibilità.

Inoltre, così come affermatodalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso a fonti aperte potrebbe essere ammissibile soloentro confini rigorosi e ben delimitati, essendo ammissibile solo quando consistente ininformazioni accessibili a tutti, chiaramente individuabili in quanto a provenienza e riconducibilial concetto di fatto notorio o comunque a dati oggettivi ed incontroversi.

Nel caso di specie, lefonti citate dal Tribunale sarebbero prive di indicazione della fonte, e dunque di fatto anonime.In relazione all’utilizzo delle fonti AVI, la motivazione sarebbe viziata da contraddittorietà.Infatti, nonostante il Tribunale ritenga inutilizzabili tutti i documenti trasmessi dall’autoritàisraeliana, finirebbe per richiamarli a sostegno di un elemento fondante l’ipotesi accusatoria,vale a dire l’esistenza di un progetto strategico di Hamas che si sarebbe dotata di celluleoperanti anche in altri stati esteri in grado di contribuire agli scopi del movimento, secondoquanto documentato da un’analisi dell’NBCTF dello Stato di Israele.Le carenze motivazionali contestate inficerebbero tutto il resto dell’ordinanza, poiché alla lucedella c.d.

“prova di resistenza” risulterebbe evidenti che le fonti di cui si contesta l’utilizzabilitàsarebbero state richiamate per sostenere la sussistenza di elementi fondanti e fondamentalirispetto all’impianto accusatorio, quali la natura unitaria di Hamas, la ramificazione all’esterodella stessa, e l’appartenenza ad essa di alcuni degli enti a cui gli indagati avrebberoindirizzato i fondi.

Il compendio indiziario rimanente si costituirebbe perlopiù didocumentazione che non riguarderebbe il ricorrente né sarebbe stata conosciuta dallo stesso, edai brogliacci delle intercettazioni privi di un apporto indiziario effettivo.

32.1.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’assenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all’art. 270-bis cod. pen..L’ordinanza impugnata, al fine di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in capo aElasaly, avrebbe richiamato elementi perlopiù riconducibili ad altri imputati.

La condottacontestata sarebbe infatti l’aver contribuito consapevolmente a finanziare Hamas, seppur inmodo indiretto.

Tuttavia, gli asseriti collegamenti tra le associazioni destinatarie di aiuti eHamas sarebbero stati perlopiù desunti dalle citate fonti aperte e da episodi riguardantisoggetti diversi dal ricorrente.

Mancherebbe infatti un chiaro apporto causale tra l’attivitàsolidaristica dell’associazione di cui fa parte il ricorrente e Hamas, e il Tribunale sarebbe venutomeno all’onere di individuare gravi indizi di colpevolezza in relazione alla specifica posizione delricorrente.

Il Tribunale avrebbe anche erroneamente applicato l’art. 273 cod. proc. pen., poichéil Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrentecronologicamente remoti e su fonti estranee alla sfera di conoscenza del ricorrente.

L’intraneitàdel ricorrente alla struttura riconducibile ad Hamas sarebbe basata su un meccanismopresuntivo che assimilerebbe la mera appartenenza all’associazione italiana ad unaconsapevole partecipazione ad un sodalizio terroristico.Il Tribunale avrebbe richiamato delle intercettazioni di conversazioni avvenute tra altri soggetti,di cui alcune molto risalenti, che non dimostrerebbero l’esistenza di un comparto esterodell’organizzazione terroristica.

Il ruolo del ricorrente sarebbe stato desunto e presunto dalcontesto in cui lo stesso è inserito, con richiamo a elementi risalenti al periodo tra il 2001 e il2009, senza indicare perché tali captazioni sarebbero rilevanti e attuali, e a messaggi relativiad altri soggetti e risalenti al 2016, quando il ricorrente non sarebbe ancora stato partedell’associazione.

Le intercettazioni relative ad [OSCURATO:PERSONA] proverebbero al massimo che ilricorrente fosse consapevole del suo ruolo quale punto di riferimento a Gaza, ma nulla inrelazione alla consapevolezza che quest’ultimo fosse organico ad Hamas.

Sarebbero poiriportati ulteriori elementi che non riguarderebbero l’[OSCURATO:PERSONA], e l’apporto del ricorrente sarebbemeramente presunto e mai provato.

Valenza probatoria neutra avrebbero poi i riferimenticontenuti nella nota 51 a pagina 28 dell’ordinanza, potendo al massimo indicare una purpotenziale ed indimostrata vicinanza ideale, ma non condivisione ideologica.

Sarebbero poiriportati altri elementi neutri, quali la condivisione di un post di apprezzamento rispetto aglirichiamati in ordine alla condotta di finanziamento ad opera di una struttura operante in Italiariconducibile ad Hamas, il Tribunale avrebbe acriticamente recepito le ipotesi investigative inrelazione al lemma “bandiera verde” emergente da una conversazione captata, lemma tuttaviache non consentirebbe alcuna automatica identificazione con Hamas, come invece affermatodal Tribunale.

Anche rispetto alle triangolazioni di denaro con altri Paesi verrebbero richiamatielementi che non coinvolgerebbero il ricorrente.

Sarebbe stata sul punto travisatal’intercettazione da cui, secondo il Tribunale, si trarrebbe il fatto che tale [OSCURATO:PERSONA] non 4saprebbe nulla della finalità delle somme raccolte, laddove nel contesto dialogico emergerebbeche questi sarebbe stato pienamente a conoscenza della destinazione umanitaria delle stesse.Rispetto all’accesso ai conti da parte del ricorrente, le dichiarazioni del coindagato Abu DeiahKhalil sarebbero scarsamente attendibili, e sarebbero state ignorate nella parte in cuiavrebbero restituito che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto possibilità di decidere.

Le captazionirichiamate al fine di dimostrare l’asserito controllo dei conti farebbero meramente riferimentoall’annotazione delle donazioni in contanti ricevute, e addirittura in parte confermerebbero ladestinazione solidaristica degli aiuti inviati.

Ulteriori intercettazioni confermerebbero un ruolomeramente burocratico del ricorrente, anche all’interno dell’associazione “La cupola d’oro”,nella quale non avrebbe avuto alcun ruolo gestorio contrariamente a quanto affermato dalTribunale, così come in relazione alle altre associazioni che avrebbero sostituito [OSCURATO:PERSONA].

Elasalynon si sarebbe poi occupato in autonomia del blocco dei conti, attività peraltro che non sarebbeindizio di alcun reato trattandosi di conti aperti per fini solidaristici, ma avrebbe chiestoindicazioni ai soggetti con cui veniva in contatto.

Infine, non potrebbe considerarsi di per séelemento indiziario, come invece fatto dal Tribunale, il timore di poter subire conseguenzerepressive che emergerebbe da una delle intercettazioni citate, anche considerato il delicatocontesto geopolitico in cui l’associazione si sarebbe mossa.2.1.4.

Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’assenza di esigenze cautelari, poiché il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo direiterazione del reato sarebbero stati presunti senza confrontarsi con le argomentazionidifensive.Rispetto ai presunti tentativi di occultare i documenti, non sarebbe stato dimostrato di cosa sitrattasse, e neppure che gli stessi fossero stati posti in essere dal ricorrente.

Non sarebbestato chiarito il contenuto del file, se questi fossero rilevanti per l’accertamento, e se la finalitàdi tali tentativi fosse elusiva o meramente prudenziale.In relazione al pericolo di reiterazione, l’attualità del pericolo stesso sarebbe stata dedotta daelementi generali quali natura del reato, quadro ideologico e valutazioni di contesto, e dacondotte che non risulterebbero indicative di alcun intento illecito.

Non si comprenderebbeinfatti in che modo la prosecuzione dell’attività dell’associazione sarebbe indice di volontàcriminosa e non invece di intento solidale.3.Il secondo ricorso, a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a cinque motivi.3.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’elemento oggettivo del delitto dicui all’art. 270-bis cod. pen., poiché alla luce della riforma avvenuta nel 2016 non potrebberitenersi che l’introduzione dell’art. 270-quinquies.1 cod. pen. possa consentireun’interpretazione più ampia della portata dell’art. 270-bis cod. pen., come invece affermatodal Tribunale, dovendosi invece ritenere ristretto il campo di applicazione di quest’ultimaprevisione, alla luce del carattere residuale della norma di cui all’art. 270-quinquies.1 cod. 5pen..Mancherebbero i requisiti minimi richiesti dalla contestata fattispecie ai fini dell’elementooggettivo del reato di partecipazione al sodalizio, poiché non sarebbero stati dimostrati i graviindizi di colpevolezza in relazione alla finalità terroristica delle associazioni solidaristicheitaliane di cui il ricorrente faceva parte, al collegamento tra queste e Hamas, allaconsapevolezza da parte di Hamas della messa a disposizione da parte dell’indagato,all’intraneità e al ruolo ricoperto da quest’ultimo all’interno dell’associazione madre, e infinealla finalità terroristica del contributo partecipativo finalizzato al compimento di atti di violenzache [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito all’organizzazione terroristica.

La natura terroristica di Hamassarebbe stata ritenuta solo sula base di fonti aperte non meglio specificate e ritenendoininfluente la circostanza, segnalata anche dalla consulenza della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], relativa allaseparazione tra ala politica ed ala armata.

Il Tribunale avrebbe poi ritenuto non necessarioprovare un collegamento tra l’organizzazione madre e le cellule estere, affermando lasussistenza di una tale struttura di Hamas solo sulla base di fonti aperte e tralasciandoqualsiasi riferimento a gravi indizi relativamente alle associazioni solidaristiche italiane,fondando il collegamento sulla base di presunti collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] ed individuiappartenenti ad associazioni collegate ad Hamas.

In relazione alla condotta partecipativadell’indagato, il quadro indiziario sarebbe fondato su elementi fattuali insufficienti ad integrare irequisiti minimi della condotta partecipativa, poiché tali elementi sembrerebbero fondarsiesclusivamente sull’interessamento del ricorrente per la questione palestinese e nonsull’inserimento del medesimo nella struttura dell’organizzazione.

Tale inserimento non sarebbecomunque tuttavia sufficiente ad integrare il reato di partecipazione in mancanza di condottepreparatorie a commettere atti di violenza.L’art. 270-bis cod. pen. sarebbe stato erroneamente applicato anche con riferimentoall’elemento oggettivo del reato di finanziamento dell’associazione terroristica, poiché a talefine rileverebbe il coinvolgimento del destinatario delle somme di denaro, che dovrebbe essereun’associazione, e non un singolo individuo, avente come obiettivo il compimento di atti diviolenza con finalità di terrorismo, così come rileverebbe la natura dei beni trasferiti.

Nel casodi specie, le associazioni italiane non avrebbero mai finanziato direttamente Hamas, ma altreassociazioni solidaristiche con sede all’estero che sarebbero state indicate da [OSCURATO:PERSONA],ritenuto membro del governo di Hamas.

Il finanziamento di associazioni umanitarie nonpotrebbe tuttavia integrare la fattispecie contestata, poiché anche l’eventuale collegamentocon [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rilevanza, dovendosi ritenere penalmente sanzionata solo l’attività difinanziamento idonea a supportare l’attività dell’intera associazione di cui il soggetto finanziatofa parte ma non anche quella dei singoli partecipi, in particolare se essa coincide con scopiumanitari.

Non si potrebbe poi ritenere corretto il ragionamento secondo cui tali finanziamentirafforzerebbero la credibilità di Hamas sul territorio e dunque l’attività terroristica.3.2.

Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’elemento soggettivo deldelitto di cui all’art. 270-bis cod. pen., poiché la piena consapevolezza da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] 6dell’illiceità dell’attività dell’associazione sarebbe stata affermata esclusivamente sulla scorta dialcune intercettazioni, che tuttavia non sarebbero sufficiente ad integrare l’elementopsicologico del reato contestato, poiché entrambe le condotte previste dall’articolo in esamerichiederebbero il dolo specifico, dunque non solo la consapevolezza dell’operatività dellastruttura associativa ma anche la volontà di prendere parte alle attività della stessarappresentandosi e volendo anche il perseguimento degli scopi di terrorismo mediante ilcompimento di atti violenti.3.3.

Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’utilizzo difonti aperte, in mancanza tuttavia della citazione delle fonti di tali contenuti informativi.

Ladifesa, dunque, non avrebbe potuto interloquire sul punto, non essendosi formata la prova incontraddittorio tra le parti alla luce della mancanza di una specifica indicazione delle fontistesse, necessaria al fine di consentire alla difesa di vagliare la genuinità dei contenutiinformativi e di metterne in discussione l’attendibilità.3.4.

Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273cod. proc. pen., poiché il ragionamento del Tribunale si sarebbe sviluppato per relationemmediante un meccanismo presuntivo che assimilerebbe la mera appartenenza alle associazionisolidaristiche italiane ad una consapevole partecipazione a un sodalizio terroristico.

Innumerosi passaggi dell’ordinanza, infatti, si farebbe esclusivo riferimento a conversazioniintervenute tra altri soggetti e di cui l’indagato non avrebbe potuto essere a conoscenza, ancheperché spesso cronologicamente risalenti, nonché a elementi indiziari relativi ad altri individui.3.5.

Il quinto motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione, e mancata assunzione diuna prova decisiva richiesta dalla parte in relazione al rigetto dell’assunzione della consulenzatecnica di parte della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] depositata dalla difesa.

Il Tribunale avrebbe infattiaffermato l’impossibilità di introdurre nel processo pareri di esperti qualificati volti a contestarericostruzioni storiche, quali quelle compiute in fase investigativa, in merito alla natura unitariadi Hamas.

Tale affermazione sarebbe tuttavia giuridicamente erronea, poiché al fine di talericostruzione apparirebbe indispensabile il possesso di competenze storiche.

Peraltro, l’utilizzodella consulenza tecnica e della perizia sarebbe pacificamente ammesso anche in relazione amaterie non puramente confinate nell’ambito tecnico-scientifico.4.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, concui ha chiesto il rigetto del ricorso.5.In data 2 aprile 2026 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria di replica alle conclusionidel Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2.

Prima di passare all’esame dei singoli motivi di ricorso, è necessario soffermarsi suglielementi essenziali del delitto contestato al ricorrente.2.1.

L’art. 270-bis cod. pen., rubricato «Associazioni con finalità di terrorismo ancheinternazionale o di eversione dell'ordine democratico», punisce, al primo comma, con lareclusione da sette a quindici anni, «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige ofinanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità diterrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; e, al secondo comma, sancisce che«Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».Vengono in rilievo, dunque, due fattispecie autonome di reato (per la rispettivadistinzione, in tema di associazioni sovversive, cfr. Sez. 1, n. 11382 del 11/07/1987,Benacchio, Rv. 176948 e in motivazione; per le associazioni criminose di altra natura, exmultis, Sez. 1, n. 1198 del 26/05/1986, Davoli, Rv. 174963).

La prima sanziona condottespecifiche di partecipazione, considerate più gravi perché di più pregnante lesività per il benegiuridico protetto, la seconda assume un ruolo di “chiusura”, estendendo la punibilità aqualsiasi, ulteriore forma di “partecipazione”, diversa da quelle catalogate dal comma primo.Ogni forma partecipativa, qualificata o meno, è focalizzata sull’attività della “associazione”,che, al pari delle variegate strutture associative previste dalla legge penale, è fattispecie a dolospecifico, perché deve essere connotata dal peculiare proposito di compiere “atti di violenzacon finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.La tipologia della partecipazione all’associazione può presentare, innanzitutto, i requisititipici della partecipazione al reato a concorso necessario, che si sostanzia nello stabileinserimento del singolo nell'associazione criminosa con l’affectio che lo connota, in sintonia coni principi radicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delitto di partecipazioneall’associazione per delinquere, che deve consistere nella salda “messa a disposizione” delsodalizio, con la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato contribuisceall’operatività dell’associazione.

Si è infatti persuasivamente affermato che «in tema diassociazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinedemocratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a coluiche si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo delsodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l'interessato “prende parte” al fenomeno associativo,rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez.2, n.25452 del 21/02/2017, Beniamino e altri, Rv. 270171).Essa può anche alternativamente modellarsi come partecipazione “esterna”all’associazione, secondo le forme del concorso eventuale ex art. 110 cod. pen., laddove ilsoggetto attivo del reato non faccia parte dell’associazione, ma fornisca un contributo, plurimo 8o una tantum, che si palesi rilevante per la vitalità, la conservazione o per il rafforzamentodell’attività dell’associazione.

Si è di recente puntualizzato, invero, che il concorso esterno neldelitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postulache l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad unamanifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur semprenell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributovolto a soddisfare specifiche esigenze di esso (Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, Zouabi, Rv.287513; v. anche Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.235290).2.2.

Con particolare riferimento all’aspetto del “finanziamento” – che interessa la vicendacondotta all’attenzione del collegio – la L. n. 153 del 2016 ha introdotto l’art. 270-quinquies.1cod. pen., intitolato «Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», il quale punisce, alprimo comma, «Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1,raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinatia essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità diterrorismo di cui all'articolo 270-sexies […] indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondiper la commissione delle citate condotte».In virtù della clausola di riserva dell’incipit della norma incriminatrice che permette didefinirne la natura sussidiaria («al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis…»), il soggettoneppure vi concorre ab extrinseco; la sua condotta, nella materialità e per il coefficientepsicologico, non è proiettata sull’associazione e non rappresenta un apporto al mantenimentoin vita dell’associazione, ma è strumentale al sovvenzionamento di singole attività terroristiche,che siano, o meno, riconducibili ad un sodalizio criminoso.2.3.

Il paradigma delle norme incriminatrici in disamina – art. 270-bis, anche nella formaestesa all’istituto di creazione giurisprudenziale del concorso esterno, ed art. 270-quinquies.1cod. pen. – riguarda in ogni caso reati di pericolo presunto od astratto, caratterizzati daun’accentuata anticipazione della soglia della punibilità, ed ai fini della loro integrazione non èrichiesta la realizzazione degli eventi di danno costituiti dagli atti di terrorismo, ma la sola“messa in pericolo” dell’interesse tutelato, che è ricavabile dalla rispettiva naturaplurioffensiva, intesa come potenziale compromissione sia della vita e dell'incolumità dellevittime, sia della libertà di autodeterminazione degli [OSCURATO:PERSONA] e delle organizzazioni internazionali(Sez. 5, n. 75 del 18/07/2008, P.G. in proc.

Laaagoub e altri, Rv. 242355), in linea con ladefinizione di «condotte con finalità di terrorismo» di cui all’art. 270-sexies cod. pen.Anzi, osserva il Collegio, mentre l’art. 270-bis comma 1 cod. pen. reca l’indicazionegenerale, tra le forme alternative di “partecipazione” associativa di rilievo penale, dellacondotta di colui che “finanzia” il sodalizio che si proponga il compimento di atti con finalità diterrorismo, l’art. 270-quinquies.1 cod. pen. contiene un’importante specificazione esegeticadella locuzione e chiarisce che, per «finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», si 9deve intendere il comportamento di chi «raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro,in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per ilcompimento» di atti finalizzati al terrorismo, arretrando, in tal guisa, la soglia della punibilitàanche alla semplice “raccolta” o “messa a disposizione” di denaro o di beni funzionali a talescopo ed ampliando il ventaglio delle attività preparatorie ritenute idonee a raggiungere ilgrado di pericolosità sufficiente al perfezionamento del reato.Nella comparazione tra le due norme penali risalta la distinzione attinente allaperimetrazione dell’oggetto dell’attività criminale e del “focus” che deve guidare l’elementosoggettivo del reato.

Nella tipicità delineata dall’art. 270-bis cod. pen. spicca l’intenzione dellegislatore di punire il “finanziamento” di un’associazione che si “proponga” il compimento disostegno economico del gruppo associato in quanto tale, con la consapevolezza chequest’ultimo annovera, tra i suoi scopi, quello di realizzare atti di terrorismo; di tal che non èrichiesto che il partecipe dell’associazione contribuisca a finanziare, e voglia finanziare unsingolo atto terroristico.Nel testo normativo modellato dall’art. 270-quinquies.1 cod. pen., invece, il legiferante haconcentrato la propria attenzione su qualsiasi forma di finanziamento destinata ad essere, intutto o in parte, “utilizzata” per il compimento di azioni terroristiche.Dirimente rimane comunque la già menzionata clausola di riserva determinata, con la qualeil legislatore ha ricondotto i rapporti tra le due norme incriminatrici all’alveo del concorsoapparente ed assegnato la precedenza alla fattispecie associativa, con la conseguenza che ilpartecipe al sodalizio terroristico risponde del reato di cui all’art. 270-bis cod. pen. quale chesia il vincolo dallo stesso apposto ai finanziamenti che ha operato in favore dell’associazione,sempre che, come già ricordato, egli sia in ogni caso consapevole delle finalità terroristicheperseguite dalla stessa.Merita di essere ricordato, a conferma della volontà convenzionale ed interna di anticiparela protezione del bene giuridico, quanto stabilito dalla Direttiva UE 2017/541 sulla lotta controil terrorismo, che ha sostituito la [OSCURATO:PERSONA] 2002/475/GAI.

L’art. 4 stabilisce cheintegra «partecipazione alle attività di un gruppo terroristico» anche la fornitura di «mezzimateriali […] tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezzache tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico» e l’art. 11 –dedicato al «Finanziamento del terrorismo» – prevede, al paragrafo primo, che «[OSCURATO:PERSONA] adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiuteintenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente oindirettamente, con l’intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza chesaranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di unodei reati di cui agli articoli da 3 a 10» e al paragrafo secondo che «Qualora il finanziamento delterrorismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3,4 e 9 (che riguardano i reati di terrorismo, i reati riconducibili a un gruppo terroristico e i viaggi 10a fini terroristici, n.d.r.) , non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tuttoo in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorreche l’autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati».

L’art.1 lett. d) del d. lgs. 22 giugno 2007 n. 109 sancisce che costituisce «finanziamento delterrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, allaprovvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorseeconomiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente,in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo,secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo deifondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».2.4.

La fattispecie di cui all’art. 270-bis cod. pen. è a dolo specifico (Sez.5, n. 2843 del22/11/2013, dep. 2014, Legori, n.m.), ed è necessario che tutti i compartecipi, “interni” alconsesso associativo, siano animati dalla medesima, particolare ed aggiuntiva finalità, in altreparole da consapevolezza e volontà protese al perseguimento della peculiare finalità diterrorismo che connota l’organizzazione; non è richiesto che quest’ultima sia l’”unica” finalità(non è preteso, cioè, trattarsi di “dolo esclusivo”), perché un fine particolare può essereaffiancato anche da altri obbiettivi, diversi da quello terroristico strettamente inteso.

Ènecessaria, in conclusione, la consapevolezza che l’associazione di cui si faccia parte abbia, trai propri condivisi scopi, anche quello del compimento di atti terroristici.E, qualora l’apporto del singolo si atteggi nelle forme del concorso “esterno”, odeventuale, nel reato associativo, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 16 del05/10/1994, Demitry, in motivazione), hanno già chiarito che, nelle fattispecie (anche) a dolospecifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quellaparticolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privodel dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elementosoggettivo; (...).

In coerenza con gli orientamenti della teoria della fattispecie plurisoggettivaeventuale, si deve ammettere la possibilità che la specifica intenzione sussista in capo ad unsoggetto diverso dall'esecutore».La distinzione interpretativa è declinazione del più generale principio di diritto in virtù delquale, ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delittoassociativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, doloche consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire atenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico,consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopidell'associazione (Sez.

U n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202904).2.5.

Quanto alla natura di associazione terroristica, i recenti approdi della giurisprudenzadi questa Corte hanno chiarito che essa si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazionenegli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla 11disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivifattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen. (Sez. 6, n. 32712 del 11/07/2024, Yaeesh, Rv.286860; Sez. 5, n. 10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv. 277239 - 01; fattispecie in tema diriconoscimento dell'IS' come associazione terroristica operante in una dimensione spazialeglobale, che si avvale di strutture dislocate in vari paesi, protesa all'affermazione della “jihadglobale” e finalizzata a commettere atti di violenza stragista per destabilizzare i pilastri degliordinamenti costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile,alla vita ed integrità delle persone).È rilevante dunque l’accostamento interpretativo che, in armonia con la giurisprudenza dilegittimità (cfr. anche mass. conf.: Sez. 5, n. 39545 del 04/07/2008, Ciise, Rv. 241730 – 01;Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 235288 - 01),sottolinea la centralità del disposto dell’art. 270-sexies, cod. pen. che cataloga le condotte«con finalità di terrorismo» come quelle che «per la loro natura o contesto, possono arrecaregrave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo diintimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale acompiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutturepolitiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazioneinternazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità diterrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».

Lanorma d’interpretazione autentica, nell'ultima parte, per descrivere le «altre condotteterroristiche», rinvia dunque alle definizioni delle convenzioni o di altre norme internazionalivincolanti per l'Italia.

Sul punto, in particolare, Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep.17/01/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235288 – 01, ha osservato, in motivazione, che l'ultimaparte dell'art. 270-sexies rinvia alle convenzioni internazionali e dunque alle due fontiprincipali, quali la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delleNazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo – che all’art. 2 ha sancito che«Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo,direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi conl'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente oparzialmente, al fine di compiere […] (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravilesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni diconflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire unpopolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o aastenersi dal compiere qualcosa»; - e la [OSCURATO:PERSONA] quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea,prima modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] quadro 2008/919/GAI e poi sostituita dalla più recenteDirettiva 2017/541/UE, che all’art.3, § 1, ha stabilito che «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misurenecessarie affinché siano considerati reati di terrorismo i seguenti atti intenzionali, definiti reatiin base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possonoarrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi 12con uno degli scopi elencati al paragrafo 2»; ed il § 2 ha previsto che tali scopi consistano nel:«a) intimidire gravemente la popolazione; b) costringere indebitamente i poteri pubblici oun’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; c)destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche osociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale».Al di là dei dettagli definitori, e per quanto di interesse per il presente scrutinio, certo èche le fonti internazionali così individuate convergono sulla caratteristica distintiva degli atti diterrorismo, individuata nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normaleanonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine diseminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazioneinternazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto (così Sez. 5, n.26860 del 29/02/2024, Chadad e altro, n.m.; Sez. 1, n. 1072 del 2006, cit.).Sez. 1, [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la definizione dell'art. 270-sexies cod. pen. –proprio per il carattere “aperto” assunto dalla norma nell’ultimo inciso, che rinviaesplicitamente alle fonti internazionali vincolanti per l’Italia - deve essere coordinata con quelladella menzionata Convenzione del 1999, resa esecutiva nel nostro Paese con la L. n. 7 del2003, e che, di riflesso, gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo -indicati dalle norme nazionali sulla scorta della [OSCURATO:PERSONA] quadro dell'Unione Europea - devonoessere integrati facendo riferimento anche alle previsioni della citata convenzione.

Devetrarsene il corollario che dall'integrazione della normativa interna con l'anzidetta fonteinternazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurabile quando le condottesiano compiute nel contesto di conflitti armati — qualificati tali dal diritto internazionale anchese consistenti in guerre civili interne — e siano rivolte contro civili o contro persone noncombattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario.Possono dunque ricondursi ad “atti terroristici” anche gli atti di violenza compiuti nelcontesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concretesituazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vitae dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paurae panico (Sez. 1, n. 1072 del 2006, [OSCURATO:PERSONA], cit.; da ultimo, Sez.5, n. 26860 del29/02/2024, Chadad e altro, n.m., cit. ); e poiché «ai fini della legge penale, la finalità diterrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero,un'istituzione e un organismo internazionale» (art. 270-bis, comma 3, cod. pen.), costituisconoarmati, siano rivolte contro la popolazione civile presente in territori che, in base al dirittointernazionale, devono ritenersi illegittimamente occupati (Sez.6, n. 32712 del 11/07/2024,cit.).2.6.

Non vale a scriminare la colorazione terroristica dell’azione l’inserimento di omicidi eddi sopraffazione del nemico usurpatore, come nel caso della reazione “ritorsiva” palestineseall’occupazione dei propri territori da parte di Israele, dal momento che l'atto terroristico ècompatibile - alla luce della normativa internazionale ed in particolare dell'art. 2 dellaConvenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1999, recepita dalla L. n. 7 del 2003 - con un contesto bellico,considerato che riveste natura terroristica anche l'atto diretto contro un obiettivo militare,quando le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili le graviconseguenze per la vita e l'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffonderepaura e panico nella collettività.

Ne deriva che, ai fini dell'individuazione della natura dell'attoincriminato, l'elemento discretivo, in un contesto bellico o di occupazione militare, non è tantolo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce attoterroristico quello che sia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato, si diriga controun civile o una persona che non partecipi o non partecipi più attivamente alle ostilità (Sez.5, n.39545 del 04/07/2008, Ciise, Rv.241730).2.7.

Se è vero, inoltre, che l’atto terroristico – l’obbiettivo “apice” a cui deve tendere ilconsesso associativo de quo – si sostanzia in una grave esplosione di generalizzata violenza,non è meno vero che la valutazione dell’apporto concorsuale penalmente rilevanteall’organizzazione che se ne prefiguri la realizzazione deve rispondere al modello dell’unitarietàdel concorso e dell’atipicità del contributo del singolo concorrente, che si deve tradurre in unacompartecipazione, morale o materiale, idonea, anche se minima, al conseguimento delcomune risultato stabilito.

In altri termini, non è requisito indefettibile che la condotta delsingolo sia (o sia stata) direttamente strumentale al compimento dell’aggressioneintimidatoria, ma è necessario che essa sia (o possa essere) utile ad agevolarne larealizzazione anche con azioni di supporto, rappresentate dalla fornitura di mezzi, generialimentari, presidi sanitari, servizi logistici funzionali al conseguimento (anche) dello scopoterroristico.

Il carattere composito della natura e del grado del contributo generato si rivelatanto più confacente a configurare una forma di concorso penalmente rilevante ove si discettidi una condotta di partecipazione ad un’associazione criminosa o a fattispecie strutturate comereato di pericolo presunto, in cui la punibilità sia ancorata al perfezionamento di mere condottepreparatorie, come, appunto e per quel che si è detto, quella associativa regolata dall’art. 270-bis cod. pen. (al pari della più generale figura di associazione per delinquere di cui all’ art. 416cod. pen.), ovvero quella disciplinata dall’art. 270-quinquies.1 cod. pen.In questa direzione si è già posta la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto cheanche un’attività di sostegno compiuta dagli appartenenti ad una “cellula” che faccia capo adun più ampio organismo dotato di obbiettivi terroristici, dunque di aiuto e di assistenza a coloroche siano demandati alla sua operatività “militare”, ben possa integrare il delitto dipartecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (Sez.5, n.10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv.277239; Sez.5, n. 2651 del 08/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265925 e in motivazione).

Tale partecipazione, in altre parole, può concretarsi ancheprodromiche rispetto alla esecuzione del programma (Sez. 1, del 15 giugno 2006, n. 30824,Tartag, Rv. 234182), strumentali e di supporto logistico all’attività dell’associazione che,inequivocabilmente, rivelino l’inserimento del singolo nell’organigramma del sodalizio (così Sez.1, n. 1072 del 2006, cit.).Anche l’adesione ideologica, dunque non isolata, né fine a sé stessa (ex multis, Sez. 6, n.14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730; Sez. 1, n. 22719 del 22/3/2013,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 256489; n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, Rv. 234182; Sez. 1, 11/05/2000, P.G.in proc.

Paiano e altri, Rv.216253), può costituire significativo indicatore di internitàall’associazione con finalità di terrorismo internazionale, ove si traduca in seri propositicriminali volti a realizzare una delle finalità associative, senza che sia necessario, data lanatura di reato di pericolo astratto, l’inizio della materiale esecuzione del programma criminale(Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv.279408; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7808 del04/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680; Sez.5, n. 8891 del 18/12/2020, Lutumba, Rv.280750; Sez.2, n. 24994 del 25/05/2006, Bouhrama, Rv. 234345; Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, Ragoubie altri, Rv. 230431).

In altri termini, anche la condotta di propaganda ed apologia può varcarei confini della partecipazione punibile ove si fonda con altri connotati di materialità edoggettività, ravvisabili nel comportamento tenuto dai sodali (Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019,PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276065).2.8.

Con particolare riferimento alle forme di manifestazione del terrorismo internazionaledi natura latamente “jihadista”, proprio per le sue ramificazioni globalizzate e planetarie, si èopportunatamente osservato che non possono essere traslati, con automatismo, i medesimicriteri interpretativi propri delle associazioni criminali e sovversive nazionali e di tipo stanziale,con la conseguenza che perdono di consistenza i principi della notorietà o consapevolezzabilaterale e della reciproca integrazione e diretta interrelazione tra coloro che rivestono ruoliapicali e i militanti, che possono essere sparsi ed operanti, con compiti variegati ed eterogenei,in diversi Paesi.

In altri termini, è sufficiente che l'azione del singolo si innesti nella strutturaorganizzata, di modo che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto,tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche soltantoindiretta, dell’adesione da parte del soggetto agente (Sez.6, n. 14503 del 19/12/2017, P.M. inproc.

Messaoudi, Rv. 272730, cit.; Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, Lutumba, cit.).In detto contesto l'affiliazione e la partecipazione, nel rispetto delle imprescindibiligaranzie discendenti dal principio di offensività, devono essere valutate secondo parametri chevalorizzino la specificità del fenomeno e colgano adeguatamente, in relazione ai casi concreti, ilsuperamento della soglia di messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma di cui all'art. 270-biscod.pen. (così Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019, PG c/ AntarHakim, cit.).Nel medesimo solco, Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub e altri, Rv. 253944, hachiarito che il reato è perfetto anche in presenza di un sodalizio connotato da struttureorganizzative “cellulari” o “a rete”, in grado di operare contemporaneamente in più Paesi,anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o 15sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una sola delle condotte di supportofunzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, tra lequali possono essere annoverate quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti dipropaganda, all'assistenza agli associati, o, appunto, al finanziamento (nello stesso senso,Sez.2, n.38208 del 27/04/2018, Wakas, n.m.).3.

Venendo ad esaminare le censure prospettate dal ricorrente, risulta logicamentepregiudiziale la trattazione del quinto motivo di ricorso, con cui si censura la mancataassunzione della consulenza storica a firma della d.ssa [OSCURATO:PERSONA] in ordine al movimentoHamas e alle charities.Esso è infondato.3.1.

Tale consulenza rientra nell’ambito della consulenza tecnica fuori dei casi di periziadisciplinata dal codice di rito tra i mezzi di prova.L’art. 233 cod. proc. pen. prevede che, quando non sia stata disposta perizia, in ogni statoe grado del procedimento le parti possono nominare propri consulenti tecnici, i quali sonoabilitati ad esporre il loro parere al giudice anche presentando memorie a norma dell’art. 121cod. proc. pen.

L’ipotesi della consulenza tecnica fuori dei casi di perizia è stata introdotta dalcodice di rito del 1988 al fine di consentire alle parti di avvalersi di un contributo esternoqualificato per la soluzione di quesiti tecnici da sottoporre al giudice, anche allo scopo divalutare la convenienza di disporre perizia.Diversamente da quanto previsto dall’art. 220 con riguardo alla perizia, il cui oggettoconsiste nello svolgimento di indagini, nell’acquisizione di dati o valutazioni che richiedonocompetenze tecniche scientifiche o artistiche, l’art. 233 circoscrive l’attività del consulente diparte – nel caso in cui non sia stata disposta perizia – a quella di rendere un parere e stabilisceal comma 1-bis dell’art. 233, che il giudice può autorizzarlo ad esaminare le cose sequestrate,ad intervenire alle ispezioni e ad esaminare l’oggetto di quelle alle quale non è intervenuto.Coerente con tale attività è anche lo strumento attraverso cui i risultanti di tale attivitàpossono essere introdotti nel processo e cioè attraverso una memoria ex art. 121 cod. proc.pen.Da ciò emerge che, nell’ipotesi prevista dall’art. 233, al consulente di parte non èconsentito addurre elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, essendo a talescopo predisposto il diverso strumento delle indagini difensive, disciplinato dagli artt. 391-bis ess. cod. proc. pen.La consulenza di parte si deve pertanto sostanziare in un parere e non in un autonomoaccertamento tecnico, atteso che, diversamente, essa si risolverebbe nella non consentitamodifica della piattaforma cognitiva del giudice, ampliata in violazione delle regole delcontraddittorio sulla prova.

Questa Corte di legittimità ha al riguardo affermato che il parere,che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria, è acquisibile secondo leforme di cui all'art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di 16carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anchequando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre ingiudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittoriosulla prova (Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli, Rv. 276494 - 01).3.2.

Con riguardo alla questione posta dalla difesa in ordine alla affermata inammissibilitàdella “consulenza storica” redatta dalla d.ssa [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio come dalla sualettura emergano plurime criticità.

Pur dando atto della senz’altro approfondita conoscenza chela consulente di parte dimostra della storia palestinese e di quella dell’organizzazione diHamas, non risulta che ella abbia competenze scientifiche come storica, tali da poterlaqualificare come consulente storico, né che il metodo utilizzato per redigerla possa qualificarsicome scientifico.

Vale al riguardo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,secondo cui, in tema di prova scientifica, il giudizio di attendibilità di una teoria deve tenerconto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell’ampiezza,della rigorosità e dell’oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano allatesi, della discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio e delle opinionidissonanti che si siano eventualmente formate, dell’attitudine esplicativa dell’elaborazioneteorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonchédell’autorità e dell’indipendenza di chi ha effettuato la ricerca (Sez. 5, n. 1801 del 16/11/2021,dep. 2022, Riccardi, Rv. 282545 - 01).

In sostanza, devono risultare adeguatamentedocumentati sia la base scientifica dell’indagine, con riguardo ai criteri oggettivi seguiti, allefonti utilizzate e ai riscontri fattuali rinvenuti, sia le caratteristiche di professionalità,qualificazione e indipendenza di chi ne è l’autore.3.3.

Tutto ciò difetta nel caso di specie.La relazione depositata dalla difesa introduce una serie di fatti, accadimenti e circostanzeche, oltre ad arrestarsi a circa dieci anni dalle vicende oggetto del presente procedimento,esulano dal materiale acquisito nello stesso e vengono dati per accertati senza che sianoindicate le relative fonti, se non in modo del tutto generico.

Essa, pertanto, non solo è priva delrigore metodologico che deve caratterizzare l’indagine scientifica, ma determina altresì unanon consentita espansione della piattaforma cognitiva del giudizio.

A ciò si aggiunga che datale materiale irritualmente introdotto nel procedimento, la consulente di parte trae conclusioniche vanno ben oltre accertamenti di carattere storico, spingendosi ad esprimere valutazionigiuridiche sulla qualificabilità di Hamas come associazione terroristica e sul ruolo svolto dalleassociazioni di beneficenza situate a Gaza e all’estero nel finanziamento di tale attività.È pertanto corretta l’affermazione con cui il Tribunale del riesame ha esclusol’ammissibilità della “consulenza storica” della d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la stessa conteneva«valutazioni in fatto e diritto spettanti all’Autorità giudiziaria».

La difesa non si è confrontatacon tale motivazione, la quale, pur se sintetica, risulta ineccepibile, in quanto coglieesattamente il reale contenuto della relazione, che, lungi dall’esprimere un parere tecnico-scientifico, sconfina nell’ambito dell’attività di qualificazione giuridica dei fatti riservata al 17giudice.4.

Sempre per ragioni di ordine logico, è necessario esaminare il terzo motivo di ricorso,con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alle “fonti aperte” utilizzate ai fini delladecisione.Esso è fondato, con assorbimento delle restanti censure.4.1.

L’espressione “fonti aperte” é utilizzata anche in giurisprudenza per definire leinformazioni accessibili a tutti.

Si tratta di informazioni reperibili attraverso la stampa, letrasmissioni televisive e radiofoniche, nonché attraverso il web.

Ed in tal senso va rammentatoche alla possibilità di acquisire documenti e dati informatici reperibili in rete fa espressoriferimento l’art. 234-bis cod. proc. pen.La circostanza che l’informazione sia liberamente fruibile, tuttavia non equivale adammetterne la sua utilizzabilità nel processo.4.2.

Si deve innanzitutto precisare che la circostanza che la fonte sia liberamenteaccessibile ad una vasta platea di soggetti – come avviene appunto nel caso di notizie reperibiliin rete – non consente di per sé di ricondurre la notizia al “fatto notorio”.

Tale, invero, è solo ilfatto che non richiede, pure in tema di valutazione indiziaria, la verifica del probandum, vale adire ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni,storiche o de rerum natura (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, dep. 2025, Filippone, Rv.287971 – 01; Sez. 2, n. 4951 del 17/01/2017, Kunst, Rv. 269079 – 01, in motivazione; Sez.6, n. 4401 del 16/11/1994, dep. 1995, Merola, Rv. 200665); è necessario, in altri termini, chesi tratti, sostanzialmente, di un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale gradodi certezza da apparire incontestabile.Si deve poi escludere che siano utilizzabili nel processo le fonti aperte “indefinite”, vale adire quella massa di notizie indistinte, o comunque riportate senza riferimento allaprovenienza, acquisibili nel web.

Tali notizie, che in rete ben possono consistere anche nella«opinione personalissima di una singola persona (a prescindere dalle sue effettive capacitàelaborative del pensiero)» la quale «ha la stessa accessibilità di un report scientifico di elevatolivello» porta a considerare la categoria in esame l’evoluzione non già della categoria del “fattonotorio”, quanto piuttosto l'evoluzione delle “voci correnti nel pubblico” (Sez. 6, n. 14838 del16/12/2024, cit.).La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice può porre a fondamento dellapropria decisione unicamente materiale probatorio, acquisito in contraddittorio, del quale siaaccertata la provenienza e che, quando contiene dati scientifici o elementi tecnici, promani dafonti autorevoli, certificate e comunque sottoposte al necessario vaglio di affidabilità che siottiene mediante il metodo dialettico processuale del contraddittorio che deve trovare puntualeriscontro nei passaggi logici della motivazione dei provvedimento giudiziario (Sez. 1, n. 24117del 19/04/2024, Sciortino, Rv. 286673 – 01, in motivazione).

Si è perciò ritenuto che le cd."fonti aperte", reperibili anche tramite la rete Internet, possono costituire solo un parametro 18con cui valutare l’impiego di massime di esperienza o profili attinenti a fatti notori non oggettodi contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione (Sez. 4, n. 21310 del26/04/2022, Rv. 283314), nonché quelle informazioni rese accessibili a tutti e chiaramenteindividuabili, grazie soprattutto alla rete internet, quali, ad es., «documenti normativi e non diistituzioni, nazionali e estere, un listino prezzi, l’esistenza di una notizia giornalistica benindividuata (non la sua veridicità), valori di borsa, cambio valute, distanze stradali,accadimenti noti e incontroversi» (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, cit.).4.3.

Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali principi.Dopo aver escluso l’utilizzabilità dei documenti siglati “AVI” di provenienza israeliana,l’ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro indiziario sulle intercettazioni di conversazioni,sui dati rinvenuti sul server dell’associazione, nonché su “fonti aperte”.Queste ultime sono state più volte richiamate con riguardo a plurimi profili, in particolareper affermare: i) la vocazione estera di Hamas, che coinvolge nella sua attività soggettioperanti all’estero; ii) Hamas si avvale come «canale di finanziamento degli enti di beneficenzae fondazioni della Fratellanza musulmana» ; iii) [OSCURATO:PERSONA], uno dei fondatori di [OSCURATO:PERSONA] esuo referente a Gaza, appartiene ad Hamas, avendo ricoperto il ruolo di ministro del governopalestinese iv) [OSCURATO:PERSONA], referente di [OSCURATO:PERSONA], ha presenziatoalla cerimonia celebrativa dell’accordo che aveva portato alla liberazione del soldato Shalitrapito da Hamas, alla presenza di membri di Hamas ; v) la riferibilità dell’associazione Rowad(finanziata da [OSCURATO:PERSONA]) ad Hamas.Il richiamo a tali fonti è tuttavia assolutamente generico e indefinito, dal momento che ilTribunale si è limitato ad evocare indistinte “fonti aperte”, senza specificare quali fossero (latestata giornalistica da cui ha attinto la notizia, report presenti su siti istituzionali e quali,pubblicazioni scientifiche sul tema) e senza valutarne specificamente l’attendibilità.Ne consegue che la mancata specificazione della fonte utilizzata e della sua qualità nepreclude l’utilizzabilità.5.

Ciò comporta l’annullamento sul punto dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Genova.I giudici del rinvio, nel rispetto delle coordinate così tracciate, dovranno pertantoprocedere ad una rivisitazione complessiva del thema probandum, avendo cura di selezionareprovenienza, portata ed attendibilità delle cc.dd. fonti aperte; qualora le fonti aperte siano intutto o in parte abbandonate, se sussistano altri elementi indiziari, processualmente utilizzabilied autonomi rispetto alle fonti aperte tralasciate, sufficienti a fondare la medesima decisione;esprimersi, nei limiti del sindacato richiesto al Tribunale del riesame nella fase cautelare, sullarispondenza delle attività delle associazioni indicate nel capo d’incolpazione provvisoria aglielementi costitutivi del reato contestato e, con particolare riferimento al ruolo partecipativo delricorrente, se ricorrano elementi appaganti della consapevolezza, da parte sua, delle finalità(anche) terroristiche delle operazioni di finanziamento oggetto dell’attività delle associazioni; 19se il finanziamento di atti di terrorismo transiti per Hamas e se il fenomeno Hamas siaindividuabile come movimento animato da scopi in tutto o in parte terroristici; soffermarsi, poi,sulla attività delle charities più volte menzionate nei provvedimenti cautelari, chiarendo sequeste ultime rappresentino mero “schermo” fittizio del finanziamento di atti terroristici;ovvero se, qualora le charities siano invece esistenti ed impegnate nel settore del welfare perconto di Hamas o gestito da Hamas, tale settore sia comunque funzionale, in tutto o in parte,al compimento degli obiettivi terroristici della stessa Hamas.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova.

Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, 08/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale del riesame di GenovaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; 1sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], che siriporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rovereto, che si riporta alla memoria agliudito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che si riporta ai motividel ricorso e insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Genova ha respinto l’istanza di riesame avanzatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura della custodia cautelarein carcere in applicazione dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Genova emessarelativamente al delitto di cui agli artt. 110 e 270-bis, primo, secondo e terzo comma, cod.pen., a lui contestato per avere, in concorso con altri, finanziato l’associazione terroristica“Hamas”, che si propone il compimento di atti con finalità di terrorismo contro lo Stato diIsraele, della quale farebbe parte o comunque alla quale, pur non facendone parte, avrebbeassicurato con continuità concreto supporto, concorrendo alla conservazione, al rafforzamentoe alla realizzazione del suo programma criminoso, anche per mezzo di una serie di associazioniche si sarebbero occupate della raccolta e/o dell’invio, direttamente o indirettamente, aesponenti di Hamas (in particolare, ad [OSCURATO:PERSONA], già ministro del governo di fatto diHamas a Gaza) nonché anche mediante operazioni di triangolazione con associazioni con sedein Turchia ad una serie di organizzazioni dichiarate illegali dallo Stato di Israele perchéappartenenti, controllate o comunque collegate ad Hamas, così consapevolmente contribuendoall’attività dell’organizzazione terroristica sia nella componente civile sia militare, cosìrafforzando l’intento di un numero indeterminato di componenti di Hamas di aderire allastrategia terroristica e al programma criminoso del gruppo. In particolare [OSCURATO:PERSONA], qualemembro del comparto estero di Hamas e dipendente di [OSCURATO:PERSONA], nonché responsabile conDawoud Ra’[OSCURATO:PERSONA] della finale milanese di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe condiviso con [OSCURATO:PERSONA] econ gli altri indagati le decisioni riguardanti le iniziative da adottare, anche al fine di proseguirel’attività nonostante i provvedimenti del circuito finanziario, ed avrebbe operato nella raccolta afini umanitari di fondi per la popolazione palestinese destinati in realtà al finanziamento direttodi Hamas o di associazioni ad essa collegate.2.A mezzo di difensori abilitati sono stati depositati due ricorsi per cassazione nell’interesse diElasaly.2.1. Il primo ricorso, a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], si compone di quattro motivi.2.1.1. Il primo motivo contesta la mancata assunzione della consulenza tecnica della Dott.ssaCaridi, in quanto mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte, nonché inquanto vizio di motivazione. La consulenza tecnica avrebbe infatti rivestito valore pregnanterispetto alla ritenuta sussistenza della fattispecie contestata, di talché la disposta esclusionecostituirebbero un evidente vulnus alle prerogative difensive. La consulenza, infatti, avrebbecontribuito alla necessaria contestualizzazione storica, anche alla luce della corposaintroduzione proprio di natura storica contenuta negli atti di indagine ed infine recepita dalG.I.P., al fine di chiarire il rapporto di Hamas con le diverse associazioni di stampo islamista.Sarebbe indubbio che la storia possa essere oggetto di ricostruzione mediante consulenzatecnica, sia da parte della difesa sia da parte dell’accusa come in effetti avvenuto e comeaffermato dalla giurisprudenza di legittimità.2.1.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al rimando a “fonti aperte” edall’indebito utilizzo delle fonti “AVI” inutilizzabili.Il Tribunale avrebbe infatti impropriamente richiamato, ben 11 volte, “fonti aperte” nonulteriormente precisate. Ciò costituirebbe una nullità afferente al diritto di intervento delladifesa, poiché tali contenuti informativi non si sarebbero formati nel contraddittorio delle parti,impedendo alla difesa di metterne in discussione l’attendibilità. Inoltre, così come affermatodalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso a fonti aperte potrebbe essere ammissibile soloentro confini rigorosi e ben delimitati, essendo ammissibile solo quando consistente ininformazioni accessibili a tutti, chiaramente individuabili in quanto a provenienza e riconducibilial concetto di fatto notorio o comunque a dati oggettivi ed incontroversi. Nel caso di specie, lefonti citate dal Tribunale sarebbero prive di indicazione della fonte, e dunque di fatto anonime.In relazione all’utilizzo delle fonti AVI, la motivazione sarebbe viziata da contraddittorietà.Infatti, nonostante il Tribunale ritenga inutilizzabili tutti i documenti trasmessi dall’autoritàisraeliana, finirebbe per richiamarli a sostegno di un elemento fondante l’ipotesi accusatoria,vale a dire l’esistenza di un progetto strategico di Hamas che si sarebbe dotata di celluleoperanti anche in altri stati esteri in grado di contribuire agli scopi del movimento, secondoquanto documentato da un’analisi dell’NBCTF dello Stato di Israele.Le carenze motivazionali contestate inficerebbero tutto il resto dell’ordinanza, poiché alla lucedella c.d. “prova di resistenza” risulterebbe evidenti che le fonti di cui si contesta l’utilizzabilitàsarebbero state richiamate per sostenere la sussistenza di elementi fondanti e fondamentalirispetto all’impianto accusatorio, quali la natura unitaria di Hamas, la ramificazione all’esterodella stessa, e l’appartenenza ad essa di alcuni degli enti a cui gli indagati avrebberoindirizzato i fondi. Il compendio indiziario rimanente si costituirebbe perlopiù didocumentazione che non riguarderebbe il ricorrente né sarebbe stata conosciuta dallo stesso, edai brogliacci delle intercettazioni privi di un apporto indiziario effettivo. 32.1.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’assenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione all’art. 270-bis cod. pen..L’ordinanza impugnata, al fine di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in capo aElasaly, avrebbe richiamato elementi perlopiù riconducibili ad altri imputati. La condottacontestata sarebbe infatti l’aver contribuito consapevolmente a finanziare Hamas, seppur inmodo indiretto. Tuttavia, gli asseriti collegamenti tra le associazioni destinatarie di aiuti eHamas sarebbero stati perlopiù desunti dalle citate fonti aperte e da episodi riguardantisoggetti diversi dal ricorrente. Mancherebbe infatti un chiaro apporto causale tra l’attivitàsolidaristica dell’associazione di cui fa parte il ricorrente e Hamas, e il Tribunale sarebbe venutomeno all’onere di individuare gravi indizi di colpevolezza in relazione alla specifica posizione delricorrente. Il Tribunale avrebbe anche erroneamente applicato l’art. 273 cod. proc. pen., poichéil Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrentecronologicamente remoti e su fonti estranee alla sfera di conoscenza del ricorrente. L’intraneitàdel ricorrente alla struttura riconducibile ad Hamas sarebbe basata su un meccanismopresuntivo che assimilerebbe la mera appartenenza all’associazione italiana ad unaconsapevole partecipazione ad un sodalizio terroristico.Il Tribunale avrebbe richiamato delle intercettazioni di conversazioni avvenute tra altri soggetti,di cui alcune molto risalenti, che non dimostrerebbero l’esistenza di un comparto esterodell’organizzazione terroristica. Il ruolo del ricorrente sarebbe stato desunto e presunto dalcontesto in cui lo stesso è inserito, con richiamo a elementi risalenti al periodo tra il 2001 e il2009, senza indicare perché tali captazioni sarebbero rilevanti e attuali, e a messaggi relativiad altri soggetti e risalenti al 2016, quando il ricorrente non sarebbe ancora stato partedell’associazione. Le intercettazioni relative ad [OSCURATO:PERSONA] proverebbero al massimo che ilricorrente fosse consapevole del suo ruolo quale punto di riferimento a Gaza, ma nulla inrelazione alla consapevolezza che quest’ultimo fosse organico ad Hamas. Sarebbero poiriportati ulteriori elementi che non riguarderebbero l’[OSCURATO:PERSONA], e l’apporto del ricorrente sarebbemeramente presunto e mai provato. Valenza probatoria neutra avrebbero poi i riferimenticontenuti nella nota 51 a pagina 28 dell’ordinanza, potendo al massimo indicare una purpotenziale ed indimostrata vicinanza ideale, ma non condivisione ideologica. Sarebbero poiriportati altri elementi neutri, quali la condivisione di un post di apprezzamento rispetto aglirichiamati in ordine alla condotta di finanziamento ad opera di una struttura operante in Italiariconducibile ad Hamas, il Tribunale avrebbe acriticamente recepito le ipotesi investigative inrelazione al lemma “bandiera verde” emergente da una conversazione captata, lemma tuttaviache non consentirebbe alcuna automatica identificazione con Hamas, come invece affermatodal Tribunale. Anche rispetto alle triangolazioni di denaro con altri Paesi verrebbero richiamatielementi che non coinvolgerebbero il ricorrente. Sarebbe stata sul punto travisatal’intercettazione da cui, secondo il Tribunale, si trarrebbe il fatto che tale [OSCURATO:PERSONA] non 4saprebbe nulla della finalità delle somme raccolte, laddove nel contesto dialogico emergerebbeche questi sarebbe stato pienamente a conoscenza della destinazione umanitaria delle stesse.Rispetto all’accesso ai conti da parte del ricorrente, le dichiarazioni del coindagato Abu DeiahKhalil sarebbero scarsamente attendibili, e sarebbero state ignorate nella parte in cuiavrebbero restituito che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto possibilità di decidere. Le captazionirichiamate al fine di dimostrare l’asserito controllo dei conti farebbero meramente riferimentoall’annotazione delle donazioni in contanti ricevute, e addirittura in parte confermerebbero ladestinazione solidaristica degli aiuti inviati. Ulteriori intercettazioni confermerebbero un ruolomeramente burocratico del ricorrente, anche all’interno dell’associazione “La cupola d’oro”,nella quale non avrebbe avuto alcun ruolo gestorio contrariamente a quanto affermato dalTribunale, così come in relazione alle altre associazioni che avrebbero sostituito [OSCURATO:PERSONA]. Elasalynon si sarebbe poi occupato in autonomia del blocco dei conti, attività peraltro che non sarebbeindizio di alcun reato trattandosi di conti aperti per fini solidaristici, ma avrebbe chiestoindicazioni ai soggetti con cui veniva in contatto. Infine, non potrebbe considerarsi di per séelemento indiziario, come invece fatto dal Tribunale, il timore di poter subire conseguenzerepressive che emergerebbe da una delle intercettazioni citate, anche considerato il delicatocontesto geopolitico in cui l’associazione si sarebbe mossa.2.1.4. Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’assenza di esigenze cautelari, poiché il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo direiterazione del reato sarebbero stati presunti senza confrontarsi con le argomentazionidifensive.Rispetto ai presunti tentativi di occultare i documenti, non sarebbe stato dimostrato di cosa sitrattasse, e neppure che gli stessi fossero stati posti in essere dal ricorrente. Non sarebbestato chiarito il contenuto del file, se questi fossero rilevanti per l’accertamento, e se la finalitàdi tali tentativi fosse elusiva o meramente prudenziale.In relazione al pericolo di reiterazione, l’attualità del pericolo stesso sarebbe stata dedotta daelementi generali quali natura del reato, quadro ideologico e valutazioni di contesto, e dacondotte che non risulterebbero indicative di alcun intento illecito. Non si comprenderebbeinfatti in che modo la prosecuzione dell’attività dell’associazione sarebbe indice di volontàcriminosa e non invece di intento solidale.3.Il secondo ricorso, a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a cinque motivi.3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’elemento oggettivo del delitto dicui all’art. 270-bis cod. pen., poiché alla luce della riforma avvenuta nel 2016 non potrebberitenersi che l’introduzione dell’art. 270-quinquies.1 cod. pen. possa consentireun’interpretazione più ampia della portata dell’art. 270-bis cod. pen., come invece affermatodal Tribunale, dovendosi invece ritenere ristretto il campo di applicazione di quest’ultimaprevisione, alla luce del carattere residuale della norma di cui all’art. 270-quinquies.1 cod. 5pen..Mancherebbero i requisiti minimi richiesti dalla contestata fattispecie ai fini dell’elementooggettivo del reato di partecipazione al sodalizio, poiché non sarebbero stati dimostrati i graviindizi di colpevolezza in relazione alla finalità terroristica delle associazioni solidaristicheitaliane di cui il ricorrente faceva parte, al collegamento tra queste e Hamas, allaconsapevolezza da parte di Hamas della messa a disposizione da parte dell’indagato,all’intraneità e al ruolo ricoperto da quest’ultimo all’interno dell’associazione madre, e infinealla finalità terroristica del contributo partecipativo finalizzato al compimento di atti di violenzache [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito all’organizzazione terroristica. La natura terroristica di Hamassarebbe stata ritenuta solo sula base di fonti aperte non meglio specificate e ritenendoininfluente la circostanza, segnalata anche dalla consulenza della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], relativa allaseparazione tra ala politica ed ala armata. Il Tribunale avrebbe poi ritenuto non necessarioprovare un collegamento tra l’organizzazione madre e le cellule estere, affermando lasussistenza di una tale struttura di Hamas solo sulla base di fonti aperte e tralasciandoqualsiasi riferimento a gravi indizi relativamente alle associazioni solidaristiche italiane,fondando il collegamento sulla base di presunti collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] ed individuiappartenenti ad associazioni collegate ad Hamas. In relazione alla condotta partecipativadell’indagato, il quadro indiziario sarebbe fondato su elementi fattuali insufficienti ad integrare irequisiti minimi della condotta partecipativa, poiché tali elementi sembrerebbero fondarsiesclusivamente sull’interessamento del ricorrente per la questione palestinese e nonsull’inserimento del medesimo nella struttura dell’organizzazione. Tale inserimento non sarebbecomunque tuttavia sufficiente ad integrare il reato di partecipazione in mancanza di condottepreparatorie a commettere atti di violenza.L’art. 270-bis cod. pen. sarebbe stato erroneamente applicato anche con riferimentoall’elemento oggettivo del reato di finanziamento dell’associazione terroristica, poiché a talefine rileverebbe il coinvolgimento del destinatario delle somme di denaro, che dovrebbe essereun’associazione, e non un singolo individuo, avente come obiettivo il compimento di atti diviolenza con finalità di terrorismo, così come rileverebbe la natura dei beni trasferiti. Nel casodi specie, le associazioni italiane non avrebbero mai finanziato direttamente Hamas, ma altreassociazioni solidaristiche con sede all’estero che sarebbero state indicate da [OSCURATO:PERSONA],ritenuto membro del governo di Hamas. Il finanziamento di associazioni umanitarie nonpotrebbe tuttavia integrare la fattispecie contestata, poiché anche l’eventuale collegamentocon [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rilevanza, dovendosi ritenere penalmente sanzionata solo l’attività difinanziamento idonea a supportare l’attività dell’intera associazione di cui il soggetto finanziatofa parte ma non anche quella dei singoli partecipi, in particolare se essa coincide con scopiumanitari. Non si potrebbe poi ritenere corretto il ragionamento secondo cui tali finanziamentirafforzerebbero la credibilità di Hamas sul territorio e dunque l’attività terroristica.3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’elemento soggettivo deldelitto di cui all’art. 270-bis cod. pen., poiché la piena consapevolezza da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] 6dell’illiceità dell’attività dell’associazione sarebbe stata affermata esclusivamente sulla scorta dialcune intercettazioni, che tuttavia non sarebbero sufficiente ad integrare l’elementopsicologico del reato contestato, poiché entrambe le condotte previste dall’articolo in esamerichiederebbero il dolo specifico, dunque non solo la consapevolezza dell’operatività dellastruttura associativa ma anche la volontà di prendere parte alle attività della stessarappresentandosi e volendo anche il perseguimento degli scopi di terrorismo mediante ilcompimento di atti violenti.3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’utilizzo difonti aperte, in mancanza tuttavia della citazione delle fonti di tali contenuti informativi. Ladifesa, dunque, non avrebbe potuto interloquire sul punto, non essendosi formata la prova incontraddittorio tra le parti alla luce della mancanza di una specifica indicazione delle fontistesse, necessaria al fine di consentire alla difesa di vagliare la genuinità dei contenutiinformativi e di metterne in discussione l’attendibilità.3.4. Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 273cod. proc. pen., poiché il ragionamento del Tribunale si sarebbe sviluppato per relationemmediante un meccanismo presuntivo che assimilerebbe la mera appartenenza alle associazionisolidaristiche italiane ad una consapevole partecipazione a un sodalizio terroristico. Innumerosi passaggi dell’ordinanza, infatti, si farebbe esclusivo riferimento a conversazioniintervenute tra altri soggetti e di cui l’indagato non avrebbe potuto essere a conoscenza, ancheperché spesso cronologicamente risalenti, nonché a elementi indiziari relativi ad altri individui.3.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione, e mancata assunzione diuna prova decisiva richiesta dalla parte in relazione al rigetto dell’assunzione della consulenzatecnica di parte della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] depositata dalla difesa. Il Tribunale avrebbe infattiaffermato l’impossibilità di introdurre nel processo pareri di esperti qualificati volti a contestarericostruzioni storiche, quali quelle compiute in fase investigativa, in merito alla natura unitariadi Hamas. Tale affermazione sarebbe tuttavia giuridicamente erronea, poiché al fine di talericostruzione apparirebbe indispensabile il possesso di competenze storiche. Peraltro, l’utilizzodella consulenza tecnica e della perizia sarebbe pacificamente ammesso anche in relazione amaterie non puramente confinate nell’ambito tecnico-scientifico.4.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, concui ha chiesto il rigetto del ricorso.5.In data 2 aprile 2026 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria di replica alle conclusionidel Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2. Prima di passare all’esame dei singoli motivi di ricorso, è necessario soffermarsi suglielementi essenziali del delitto contestato al ricorrente.2.1. L’art. 270-bis cod. pen., rubricato «Associazioni con finalità di terrorismo ancheinternazionale o di eversione dell'ordine democratico», punisce, al primo comma, con lareclusione da sette a quindici anni, «Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige ofinanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità diterrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; e, al secondo comma, sancisce che«Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni».Vengono in rilievo, dunque, due fattispecie autonome di reato (per la rispettivadistinzione, in tema di associazioni sovversive, cfr. Sez. 1, n. 11382 del 11/07/1987,Benacchio, Rv. 176948 e in motivazione; per le associazioni criminose di altra natura, exmultis, Sez. 1, n. 1198 del 26/05/1986, Davoli, Rv. 174963). La prima sanziona condottespecifiche di partecipazione, considerate più gravi perché di più pregnante lesività per il benegiuridico protetto, la seconda assume un ruolo di “chiusura”, estendendo la punibilità aqualsiasi, ulteriore forma di “partecipazione”, diversa da quelle catalogate dal comma primo.Ogni forma partecipativa, qualificata o meno, è focalizzata sull’attività della “associazione”,che, al pari delle variegate strutture associative previste dalla legge penale, è fattispecie a dolospecifico, perché deve essere connotata dal peculiare proposito di compiere “atti di violenzacon finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.La tipologia della partecipazione all’associazione può presentare, innanzitutto, i requisititipici della partecipazione al reato a concorso necessario, che si sostanzia nello stabileinserimento del singolo nell'associazione criminosa con l’affectio che lo connota, in sintonia coni principi radicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di delitto di partecipazioneall’associazione per delinquere, che deve consistere nella salda “messa a disposizione” delsodalizio, con la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato contribuisceall’operatività dell’associazione. Si è infatti persuasivamente affermato che «in tema diassociazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinedemocratico, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a coluiche si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo delsodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l'interessato “prende parte” al fenomeno associativo,rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez.2, n.25452 del 21/02/2017, Beniamino e altri, Rv. 270171).Essa può anche alternativamente modellarsi come partecipazione “esterna”all’associazione, secondo le forme del concorso eventuale ex art. 110 cod. pen., laddove ilsoggetto attivo del reato non faccia parte dell’associazione, ma fornisca un contributo, plurimo 8o una tantum, che si palesi rilevante per la vitalità, la conservazione o per il rafforzamentodell’attività dell’associazione. Si è di recente puntualizzato, invero, che il concorso esterno neldelitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico postulache l'agente, non inserito organicamente nella struttura associativa, non si limiti ad unamanifestazione unilaterale di adesione alle finalità che essa persegue, ma operi pur semprenell'ambito di una relazione di natura bilaterale con il gruppo criminale ed apporti un contributovolto a soddisfare specifiche esigenze di esso (Sez. 6, n. 2076 del 09/10/2024, Zouabi, Rv.287513; v. anche Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.235290).2.2. Con particolare riferimento all’aspetto del “finanziamento” – che interessa la vicendacondotta all’attenzione del collegio – la L. n. 153 del 2016 ha introdotto l’art. 270-quinquies.1cod. pen., intitolato «Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», il quale punisce, alprimo comma, «Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1,raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinatia essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità diterrorismo di cui all'articolo 270-sexies […] indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondiper la commissione delle citate condotte».In virtù della clausola di riserva dell’incipit della norma incriminatrice che permette didefinirne la natura sussidiaria («al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis…»), il soggettoneppure vi concorre ab extrinseco; la sua condotta, nella materialità e per il coefficientepsicologico, non è proiettata sull’associazione e non rappresenta un apporto al mantenimentoin vita dell’associazione, ma è strumentale al sovvenzionamento di singole attività terroristiche,che siano, o meno, riconducibili ad un sodalizio criminoso.2.3. Il paradigma delle norme incriminatrici in disamina – art. 270-bis, anche nella formaestesa all’istituto di creazione giurisprudenziale del concorso esterno, ed art. 270-quinquies.1cod. pen. – riguarda in ogni caso reati di pericolo presunto od astratto, caratterizzati daun’accentuata anticipazione della soglia della punibilità, ed ai fini della loro integrazione non èrichiesta la realizzazione degli eventi di danno costituiti dagli atti di terrorismo, ma la sola“messa in pericolo” dell’interesse tutelato, che è ricavabile dalla rispettiva naturaplurioffensiva, intesa come potenziale compromissione sia della vita e dell'incolumità dellevittime, sia della libertà di autodeterminazione degli [OSCURATO:PERSONA] e delle organizzazioni internazionali(Sez. 5, n. 75 del 18/07/2008, P.G. in proc. Laaagoub e altri, Rv. 242355), in linea con ladefinizione di «condotte con finalità di terrorismo» di cui all’art. 270-sexies cod. pen.Anzi, osserva il Collegio, mentre l’art. 270-bis comma 1 cod. pen. reca l’indicazionegenerale, tra le forme alternative di “partecipazione” associativa di rilievo penale, dellacondotta di colui che “finanzia” il sodalizio che si proponga il compimento di atti con finalità diterrorismo, l’art. 270-quinquies.1 cod. pen. contiene un’importante specificazione esegeticadella locuzione e chiarisce che, per «finanziamento di condotte con finalità di terrorismo», si 9deve intendere il comportamento di chi «raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro,in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati per ilcompimento» di atti finalizzati al terrorismo, arretrando, in tal guisa, la soglia della punibilitàanche alla semplice “raccolta” o “messa a disposizione” di denaro o di beni funzionali a talescopo ed ampliando il ventaglio delle attività preparatorie ritenute idonee a raggiungere ilgrado di pericolosità sufficiente al perfezionamento del reato.Nella comparazione tra le due norme penali risalta la distinzione attinente allaperimetrazione dell’oggetto dell’attività criminale e del “focus” che deve guidare l’elementosoggettivo del reato. Nella tipicità delineata dall’art. 270-bis cod. pen. spicca l’intenzione dellegislatore di punire il “finanziamento” di un’associazione che si “proponga” il compimento disostegno economico del gruppo associato in quanto tale, con la consapevolezza chequest’ultimo annovera, tra i suoi scopi, quello di realizzare atti di terrorismo; di tal che non èrichiesto che il partecipe dell’associazione contribuisca a finanziare, e voglia finanziare unsingolo atto terroristico.Nel testo normativo modellato dall’art. 270-quinquies.1 cod. pen., invece, il legiferante haconcentrato la propria attenzione su qualsiasi forma di finanziamento destinata ad essere, intutto o in parte, “utilizzata” per il compimento di azioni terroristiche.Dirimente rimane comunque la già menzionata clausola di riserva determinata, con la qualeil legislatore ha ricondotto i rapporti tra le due norme incriminatrici all’alveo del concorsoapparente ed assegnato la precedenza alla fattispecie associativa, con la conseguenza che ilpartecipe al sodalizio terroristico risponde del reato di cui all’art. 270-bis cod. pen. quale chesia il vincolo dallo stesso apposto ai finanziamenti che ha operato in favore dell’associazione,sempre che, come già ricordato, egli sia in ogni caso consapevole delle finalità terroristicheperseguite dalla stessa.Merita di essere ricordato, a conferma della volontà convenzionale ed interna di anticiparela protezione del bene giuridico, quanto stabilito dalla Direttiva UE 2017/541 sulla lotta controil terrorismo, che ha sostituito la [OSCURATO:PERSONA] 2002/475/GAI. L’art. 4 stabilisce cheintegra «partecipazione alle attività di un gruppo terroristico» anche la fornitura di «mezzimateriali […] tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezzache tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico» e l’art. 11 –dedicato al «Finanziamento del terrorismo» – prevede, al paragrafo primo, che «[OSCURATO:PERSONA] adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiuteintenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente oindirettamente, con l’intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza chesaranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di unodei reati di cui agli articoli da 3 a 10» e al paragrafo secondo che «Qualora il finanziamento delterrorismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3,4 e 9 (che riguardano i reati di terrorismo, i reati riconducibili a un gruppo terroristico e i viaggi 10a fini terroristici, n.d.r.) , non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tuttoo in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorreche l’autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati». L’art.1 lett. d) del d. lgs. 22 giugno 2007 n. 109 sancisce che costituisce «finanziamento delterrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, allaprovvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorseeconomiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente,in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo,secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo deifondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette».2.4. La fattispecie di cui all’art. 270-bis cod. pen. è a dolo specifico (Sez.5, n. 2843 del22/11/2013, dep. 2014, Legori, n.m.), ed è necessario che tutti i compartecipi, “interni” alconsesso associativo, siano animati dalla medesima, particolare ed aggiuntiva finalità, in altreparole da consapevolezza e volontà protese al perseguimento della peculiare finalità diterrorismo che connota l’organizzazione; non è richiesto che quest’ultima sia l’”unica” finalità(non è preteso, cioè, trattarsi di “dolo esclusivo”), perché un fine particolare può essereaffiancato anche da altri obbiettivi, diversi da quello terroristico strettamente inteso. Ènecessaria, in conclusione, la consapevolezza che l’associazione di cui si faccia parte abbia, trai propri condivisi scopi, anche quello del compimento di atti terroristici.E, qualora l’apporto del singolo si atteggi nelle forme del concorso “esterno”, odeventuale, nel reato associativo, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del05/10/1994, Demitry, in motivazione), hanno già chiarito che, nelle fattispecie (anche) a dolospecifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quellaparticolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre peraltro che il concorrente privodel dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elementosoggettivo; (...). In coerenza con gli orientamenti della teoria della fattispecie plurisoggettivaeventuale, si deve ammettere la possibilità che la specifica intenzione sussista in capo ad unsoggetto diverso dall'esecutore».La distinzione interpretativa è declinazione del più generale principio di diritto in virtù delquale, ai fini della configurabilità, sul piano soggettivo, del concorso esterno nel delittoassociativo non si richiede, in capo al concorrente, il dolo specifico proprio del partecipe, doloche consiste nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire atenerla in vita e a farle raggiungere gli obiettivi che si è prefissa, bensì quello generico,consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopidell'associazione (Sez. U n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202904).2.5. Quanto alla natura di associazione terroristica, i recenti approdi della giurisprudenzadi questa Corte hanno chiarito che essa si ricava non solo dall'inclusione dell'organizzazionenegli elenchi di associazioni terroristiche stilati dagli organismi sovranazionali, ma anche dalla 11disamina del concreto manifestarsi dell'organizzazione stessa alla stregua degli indici descrittivifattuali indicati dall'art. 270-sexies cod. pen. (Sez. 6, n. 32712 del 11/07/2024, Yaeesh, Rv.286860; Sez. 5, n. 10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv. 277239 - 01; fattispecie in tema diriconoscimento dell'IS' come associazione terroristica operante in una dimensione spazialeglobale, che si avvale di strutture dislocate in vari paesi, protesa all'affermazione della “jihadglobale” e finalizzata a commettere atti di violenza stragista per destabilizzare i pilastri degliordinamenti costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile,alla vita ed integrità delle persone).È rilevante dunque l’accostamento interpretativo che, in armonia con la giurisprudenza dilegittimità (cfr. anche mass. conf.: Sez. 5, n. 39545 del 04/07/2008, Ciise, Rv. 241730 – 01;Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 235288 - 01),sottolinea la centralità del disposto dell’art. 270-sexies, cod. pen. che cataloga le condotte«con finalità di terrorismo» come quelle che «per la loro natura o contesto, possono arrecaregrave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo diintimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale acompiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutturepolitiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazioneinternazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità diterrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia». Lanorma d’interpretazione autentica, nell'ultima parte, per descrivere le «altre condotteterroristiche», rinvia dunque alle definizioni delle convenzioni o di altre norme internazionalivincolanti per l'Italia. Sul punto, in particolare, Sez. 1, n. 1072 del 11/10/2006, dep.17/01/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235288 – 01, ha osservato, in motivazione, che l'ultimaparte dell'art. 270-sexies rinvia alle convenzioni internazionali e dunque alle due fontiprincipali, quali la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delleNazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo – che all’art. 2 ha sancito che«Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo,direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi conl'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente oparzialmente, al fine di compiere […] (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravilesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni diconflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire unpopolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o aastenersi dal compiere qualcosa»; - e la [OSCURATO:PERSONA] quadro 2002/475/GAI dell'Unione Europea,prima modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] quadro 2008/919/GAI e poi sostituita dalla più recenteDirettiva 2017/541/UE, che all’art.3, § 1, ha stabilito che «[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misurenecessarie affinché siano considerati reati di terrorismo i seguenti atti intenzionali, definiti reatiin base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possonoarrecare grave danno a un paese o a un’organizzazione internazionale, quando sono commessi 12con uno degli scopi elencati al paragrafo 2»; ed il § 2 ha previsto che tali scopi consistano nel:«a) intimidire gravemente la popolazione; b) costringere indebitamente i poteri pubblici oun’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; c)destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche osociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale».Al di là dei dettagli definitori, e per quanto di interesse per il presente scrutinio, certo èche le fonti internazionali così individuate convergono sulla caratteristica distintiva degli atti diterrorismo, individuata nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normaleanonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine diseminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazioneinternazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto (così Sez. 5, n.26860 del 29/02/2024, Chadad e altro, n.m.; Sez. 1, n. 1072 del 2006, cit.).Sez. 1, [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la definizione dell'art. 270-sexies cod. pen. –proprio per il carattere “aperto” assunto dalla norma nell’ultimo inciso, che rinviaesplicitamente alle fonti internazionali vincolanti per l’Italia - deve essere coordinata con quelladella menzionata Convenzione del 1999, resa esecutiva nel nostro Paese con la L. n. 7 del2003, e che, di riflesso, gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo -indicati dalle norme nazionali sulla scorta della [OSCURATO:PERSONA] quadro dell'Unione Europea - devonoessere integrati facendo riferimento anche alle previsioni della citata convenzione. Devetrarsene il corollario che dall'integrazione della normativa interna con l'anzidetta fonteinternazionale deriva che la finalità di terrorismo è altresì configurabile quando le condottesiano compiute nel contesto di conflitti armati — qualificati tali dal diritto internazionale anchese consistenti in guerre civili interne — e siano rivolte contro civili o contro persone noncombattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario.Possono dunque ricondursi ad “atti terroristici” anche gli atti di violenza compiuti nelcontesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concretesituazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vitae dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paurae panico (Sez. 1, n. 1072 del 2006, [OSCURATO:PERSONA], cit.; da ultimo, Sez.5, n. 26860 del29/02/2024, Chadad e altro, n.m., cit. ); e poiché «ai fini della legge penale, la finalità diterrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero,un'istituzione e un organismo internazionale» (art. 270-bis, comma 3, cod. pen.), costituisconoarmati, siano rivolte contro la popolazione civile presente in territori che, in base al dirittointernazionale, devono ritenersi illegittimamente occupati (Sez.6, n. 32712 del 11/07/2024,cit.).2.6. Non vale a scriminare la colorazione terroristica dell’azione l’inserimento di omicidi eddi sopraffazione del nemico usurpatore, come nel caso della reazione “ritorsiva” palestineseall’occupazione dei propri territori da parte di Israele, dal momento che l'atto terroristico ècompatibile - alla luce della normativa internazionale ed in particolare dell'art. 2 dellaConvenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1999, recepita dalla L. n. 7 del 2003 - con un contesto bellico,considerato che riveste natura terroristica anche l'atto diretto contro un obiettivo militare,quando le peculiari e concrete situazioni di fatto facciano apparire certe ed inevitabili le graviconseguenze per la vita e l'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffonderepaura e panico nella collettività. Ne deriva che, ai fini dell'individuazione della natura dell'attoincriminato, l'elemento discretivo, in un contesto bellico o di occupazione militare, non è tantolo strumento adoperato quanto l'obiettivo avuto di mira, di guisa che costituisce attoterroristico quello che sia in tempo di pace, sia nel corso di un conflitto armato, si diriga controun civile o una persona che non partecipi o non partecipi più attivamente alle ostilità (Sez.5, n.39545 del 04/07/2008, Ciise, Rv.241730).2.7. Se è vero, inoltre, che l’atto terroristico – l’obbiettivo “apice” a cui deve tendere ilconsesso associativo de quo – si sostanzia in una grave esplosione di generalizzata violenza,non è meno vero che la valutazione dell’apporto concorsuale penalmente rilevanteall’organizzazione che se ne prefiguri la realizzazione deve rispondere al modello dell’unitarietàdel concorso e dell’atipicità del contributo del singolo concorrente, che si deve tradurre in unacompartecipazione, morale o materiale, idonea, anche se minima, al conseguimento delcomune risultato stabilito. In altri termini, non è requisito indefettibile che la condotta delsingolo sia (o sia stata) direttamente strumentale al compimento dell’aggressioneintimidatoria, ma è necessario che essa sia (o possa essere) utile ad agevolarne larealizzazione anche con azioni di supporto, rappresentate dalla fornitura di mezzi, generialimentari, presidi sanitari, servizi logistici funzionali al conseguimento (anche) dello scopoterroristico. Il carattere composito della natura e del grado del contributo generato si rivelatanto più confacente a configurare una forma di concorso penalmente rilevante ove si discettidi una condotta di partecipazione ad un’associazione criminosa o a fattispecie strutturate comereato di pericolo presunto, in cui la punibilità sia ancorata al perfezionamento di mere condottepreparatorie, come, appunto e per quel che si è detto, quella associativa regolata dall’art. 270-bis cod. pen. (al pari della più generale figura di associazione per delinquere di cui all’ art. 416cod. pen.), ovvero quella disciplinata dall’art. 270-quinquies.1 cod. pen.In questa direzione si è già posta la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto cheanche un’attività di sostegno compiuta dagli appartenenti ad una “cellula” che faccia capo adun più ampio organismo dotato di obbiettivi terroristici, dunque di aiuto e di assistenza a coloroche siano demandati alla sua operatività “militare”, ben possa integrare il delitto dipartecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (Sez.5, n.10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv.277239; Sez.5, n. 2651 del 08/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.265925 e in motivazione). Tale partecipazione, in altre parole, può concretarsi ancheprodromiche rispetto alla esecuzione del programma (Sez. 1, del 15 giugno 2006, n. 30824,Tartag, Rv. 234182), strumentali e di supporto logistico all’attività dell’associazione che,inequivocabilmente, rivelino l’inserimento del singolo nell’organigramma del sodalizio (così Sez.1, n. 1072 del 2006, cit.).Anche l’adesione ideologica, dunque non isolata, né fine a sé stessa (ex multis, Sez. 6, n.14503 del 19/12/2017, dep. 2018, Messaoudi, Rv. 272730; Sez. 1, n. 22719 del 22/3/2013,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 256489; n. 30824 del 15/6/2006, Tartag, Rv. 234182; Sez. 1, 11/05/2000, P.G.in proc. Paiano e altri, Rv.216253), può costituire significativo indicatore di internitàall’associazione con finalità di terrorismo internazionale, ove si traduca in seri propositicriminali volti a realizzare una delle finalità associative, senza che sia necessario, data lanatura di reato di pericolo astratto, l’inizio della materiale esecuzione del programma criminale(Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv.279408; nello stesso senso, Sez. 2, n. 7808 del04/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680; Sez.5, n. 8891 del 18/12/2020, Lutumba, Rv.280750; Sez.2, n. 24994 del 25/05/2006, Bouhrama, Rv. 234345; Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, Ragoubie altri, Rv. 230431). In altri termini, anche la condotta di propaganda ed apologia può varcarei confini della partecipazione punibile ove si fonda con altri connotati di materialità edoggettività, ravvisabili nel comportamento tenuto dai sodali (Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019,PG c/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 276065).2.8. Con particolare riferimento alle forme di manifestazione del terrorismo internazionaledi natura latamente “jihadista”, proprio per le sue ramificazioni globalizzate e planetarie, si èopportunatamente osservato che non possono essere traslati, con automatismo, i medesimicriteri interpretativi propri delle associazioni criminali e sovversive nazionali e di tipo stanziale,con la conseguenza che perdono di consistenza i principi della notorietà o consapevolezzabilaterale e della reciproca integrazione e diretta interrelazione tra coloro che rivestono ruoliapicali e i militanti, che possono essere sparsi ed operanti, con compiti variegati ed eterogenei,in diversi Paesi. In altri termini, è sufficiente che l'azione del singolo si innesti nella strutturaorganizzata, di modo che esista un contatto operativo, un legame, anche flebile, ma concreto,tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche soltantoindiretta, dell’adesione da parte del soggetto agente (Sez.6, n. 14503 del 19/12/2017, P.M. inproc. Messaoudi, Rv. 272730, cit.; Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, Lutumba, cit.).In detto contesto l'affiliazione e la partecipazione, nel rispetto delle imprescindibiligaranzie discendenti dal principio di offensività, devono essere valutate secondo parametri chevalorizzino la specificità del fenomeno e colgano adeguatamente, in relazione ai casi concreti, ilsuperamento della soglia di messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma di cui all'art. 270-biscod.pen. (così Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019, PG c/ AntarHakim, cit.).Nel medesimo solco, Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, Chabchoub e altri, Rv. 253944, hachiarito che il reato è perfetto anche in presenza di un sodalizio connotato da struttureorganizzative “cellulari” o “a rete”, in grado di operare contemporaneamente in più Paesi,anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o 15sporadici tra i vari gruppi in rete, che realizzi anche una sola delle condotte di supportofunzionale all'attività terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, tra lequali possono essere annoverate quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti dipropaganda, all'assistenza agli associati, o, appunto, al finanziamento (nello stesso senso,Sez.2, n.38208 del 27/04/2018, Wakas, n.m.).3. Venendo ad esaminare le censure prospettate dal ricorrente, risulta logicamentepregiudiziale la trattazione del quinto motivo di ricorso, con cui si censura la mancataassunzione della consulenza storica a firma della d.ssa [OSCURATO:PERSONA] in ordine al movimentoHamas e alle charities.Esso è infondato.3.1. Tale consulenza rientra nell’ambito della consulenza tecnica fuori dei casi di periziadisciplinata dal codice di rito tra i mezzi di prova.L’art. 233 cod. proc. pen. prevede che, quando non sia stata disposta perizia, in ogni statoe grado del procedimento le parti possono nominare propri consulenti tecnici, i quali sonoabilitati ad esporre il loro parere al giudice anche presentando memorie a norma dell’art. 121cod. proc. pen. L’ipotesi della consulenza tecnica fuori dei casi di perizia è stata introdotta dalcodice di rito del 1988 al fine di consentire alle parti di avvalersi di un contributo esternoqualificato per la soluzione di quesiti tecnici da sottoporre al giudice, anche allo scopo divalutare la convenienza di disporre perizia.Diversamente da quanto previsto dall’art. 220 con riguardo alla perizia, il cui oggettoconsiste nello svolgimento di indagini, nell’acquisizione di dati o valutazioni che richiedonocompetenze tecniche scientifiche o artistiche, l’art. 233 circoscrive l’attività del consulente diparte – nel caso in cui non sia stata disposta perizia – a quella di rendere un parere e stabilisceal comma 1-bis dell’art. 233, che il giudice può autorizzarlo ad esaminare le cose sequestrate,ad intervenire alle ispezioni e ad esaminare l’oggetto di quelle alle quale non è intervenuto.Coerente con tale attività è anche lo strumento attraverso cui i risultanti di tale attivitàpossono essere introdotti nel processo e cioè attraverso una memoria ex art. 121 cod. proc.pen.Da ciò emerge che, nell’ipotesi prevista dall’art. 233, al consulente di parte non èconsentito addurre elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli già acquisiti, essendo a talescopo predisposto il diverso strumento delle indagini difensive, disciplinato dagli artt. 391-bis ess. cod. proc. pen.La consulenza di parte si deve pertanto sostanziare in un parere e non in un autonomoaccertamento tecnico, atteso che, diversamente, essa si risolverebbe nella non consentitamodifica della piattaforma cognitiva del giudice, ampliata in violazione delle regole delcontraddittorio sulla prova. Questa Corte di legittimità ha al riguardo affermato che il parere,che il consulente tecnico di parte abbia rassegnato in una memoria, è acquisibile secondo leforme di cui all'art. 121 cod. proc. pen. solo quando si limiti ad esporre argomentazioni di 16carattere tecnico sul significato probatorio di dati processuali già presenti in atti, e non anchequando, trasmodando in una vera e propria consulenza tecnica, sia volto ad introdurre ingiudizio un autonomo accertamento, idoneo, come tale, ad eludere le regole del contraddittoriosulla prova (Sez. 1, n. 29845 del 19/06/2018, dep. 2019, Raeli, Rv. 276494 - 01).3.2. Con riguardo alla questione posta dalla difesa in ordine alla affermata inammissibilitàdella “consulenza storica” redatta dalla d.ssa [OSCURATO:PERSONA], osserva il Collegio come dalla sualettura emergano plurime criticità. Pur dando atto della senz’altro approfondita conoscenza chela consulente di parte dimostra della storia palestinese e di quella dell’organizzazione diHamas, non risulta che ella abbia competenze scientifiche come storica, tali da poterlaqualificare come consulente storico, né che il metodo utilizzato per redigerla possa qualificarsicome scientifico. Vale al riguardo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,secondo cui, in tema di prova scientifica, il giudizio di attendibilità di una teoria deve tenerconto degli studi che la sorreggono e delle basi fattuali sui quali sono condotti, dell’ampiezza,della rigorosità e dell’oggettività della ricerca, del grado di sostegno che i fatti accordano allatesi, della discussione critica che ha accompagnato l’elaborazione dello studio e delle opinionidissonanti che si siano eventualmente formate, dell’attitudine esplicativa dell’elaborazioneteorica, del grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica, nonchédell’autorità e dell’indipendenza di chi ha effettuato la ricerca (Sez. 5, n. 1801 del 16/11/2021,dep. 2022, Riccardi, Rv. 282545 - 01). In sostanza, devono risultare adeguatamentedocumentati sia la base scientifica dell’indagine, con riguardo ai criteri oggettivi seguiti, allefonti utilizzate e ai riscontri fattuali rinvenuti, sia le caratteristiche di professionalità,qualificazione e indipendenza di chi ne è l’autore.3.3. Tutto ciò difetta nel caso di specie.La relazione depositata dalla difesa introduce una serie di fatti, accadimenti e circostanzeche, oltre ad arrestarsi a circa dieci anni dalle vicende oggetto del presente procedimento,esulano dal materiale acquisito nello stesso e vengono dati per accertati senza che sianoindicate le relative fonti, se non in modo del tutto generico. Essa, pertanto, non solo è priva delrigore metodologico che deve caratterizzare l’indagine scientifica, ma determina altresì unanon consentita espansione della piattaforma cognitiva del giudizio. A ciò si aggiunga che datale materiale irritualmente introdotto nel procedimento, la consulente di parte trae conclusioniche vanno ben oltre accertamenti di carattere storico, spingendosi ad esprimere valutazionigiuridiche sulla qualificabilità di Hamas come associazione terroristica e sul ruolo svolto dalleassociazioni di beneficenza situate a Gaza e all’estero nel finanziamento di tale attività.È pertanto corretta l’affermazione con cui il Tribunale del riesame ha esclusol’ammissibilità della “consulenza storica” della d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la stessa conteneva«valutazioni in fatto e diritto spettanti all’Autorità giudiziaria». La difesa non si è confrontatacon tale motivazione, la quale, pur se sintetica, risulta ineccepibile, in quanto coglieesattamente il reale contenuto della relazione, che, lungi dall’esprimere un parere tecnico-scientifico, sconfina nell’ambito dell’attività di qualificazione giuridica dei fatti riservata al 17giudice.4. Sempre per ragioni di ordine logico, è necessario esaminare il terzo motivo di ricorso,con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alle “fonti aperte” utilizzate ai fini delladecisione.Esso è fondato, con assorbimento delle restanti censure.4.1. L’espressione “fonti aperte” é utilizzata anche in giurisprudenza per definire leinformazioni accessibili a tutti. Si tratta di informazioni reperibili attraverso la stampa, letrasmissioni televisive e radiofoniche, nonché attraverso il web. Ed in tal senso va rammentatoche alla possibilità di acquisire documenti e dati informatici reperibili in rete fa espressoriferimento l’art. 234-bis cod. proc. pen.La circostanza che l’informazione sia liberamente fruibile, tuttavia non equivale adammetterne la sua utilizzabilità nel processo.4.2. Si deve innanzitutto precisare che la circostanza che la fonte sia liberamenteaccessibile ad una vasta platea di soggetti – come avviene appunto nel caso di notizie reperibiliin rete – non consente di per sé di ricondurre la notizia al “fatto notorio”. Tale, invero, è solo ilfatto che non richiede, pure in tema di valutazione indiziaria, la verifica del probandum, vale adire ogni dato che può essere facilmente asseribile perché corrispondente a cognizioni comuni,storiche o de rerum natura (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, dep. 2025, Filippone, Rv.287971 – 01; Sez. 2, n. 4951 del 17/01/2017, Kunst, Rv. 269079 – 01, in motivazione; Sez.6, n. 4401 del 16/11/1994, dep. 1995, Merola, Rv. 200665); è necessario, in altri termini, chesi tratti, sostanzialmente, di un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale gradodi certezza da apparire incontestabile.Si deve poi escludere che siano utilizzabili nel processo le fonti aperte “indefinite”, vale adire quella massa di notizie indistinte, o comunque riportate senza riferimento allaprovenienza, acquisibili nel web. Tali notizie, che in rete ben possono consistere anche nella«opinione personalissima di una singola persona (a prescindere dalle sue effettive capacitàelaborative del pensiero)» la quale «ha la stessa accessibilità di un report scientifico di elevatolivello» porta a considerare la categoria in esame l’evoluzione non già della categoria del “fattonotorio”, quanto piuttosto l'evoluzione delle “voci correnti nel pubblico” (Sez. 6, n. 14838 del16/12/2024, cit.).La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice può porre a fondamento dellapropria decisione unicamente materiale probatorio, acquisito in contraddittorio, del quale siaaccertata la provenienza e che, quando contiene dati scientifici o elementi tecnici, promani dafonti autorevoli, certificate e comunque sottoposte al necessario vaglio di affidabilità che siottiene mediante il metodo dialettico processuale del contraddittorio che deve trovare puntualeriscontro nei passaggi logici della motivazione dei provvedimento giudiziario (Sez. 1, n. 24117del 19/04/2024, Sciortino, Rv. 286673 – 01, in motivazione). Si è perciò ritenuto che le cd."fonti aperte", reperibili anche tramite la rete Internet, possono costituire solo un parametro 18con cui valutare l’impiego di massime di esperienza o profili attinenti a fatti notori non oggettodi contestazione e, comunque, non riguardanti l'imputazione (Sez. 4, n. 21310 del26/04/2022, Rv. 283314), nonché quelle informazioni rese accessibili a tutti e chiaramenteindividuabili, grazie soprattutto alla rete internet, quali, ad es., «documenti normativi e non diistituzioni, nazionali e estere, un listino prezzi, l’esistenza di una notizia giornalistica benindividuata (non la sua veridicità), valori di borsa, cambio valute, distanze stradali,accadimenti noti e incontroversi» (Sez. 6, n. 14838 del 16/12/2024, cit.).4.3. Il Tribunale del riesame non si è attenuto a tali principi.Dopo aver escluso l’utilizzabilità dei documenti siglati “AVI” di provenienza israeliana,l’ordinanza impugnata ha ricostruito il quadro indiziario sulle intercettazioni di conversazioni,sui dati rinvenuti sul server dell’associazione, nonché su “fonti aperte”.Queste ultime sono state più volte richiamate con riguardo a plurimi profili, in particolareper affermare: i) la vocazione estera di Hamas, che coinvolge nella sua attività soggettioperanti all’estero; ii) Hamas si avvale come «canale di finanziamento degli enti di beneficenzae fondazioni della Fratellanza musulmana» ; iii) [OSCURATO:PERSONA], uno dei fondatori di [OSCURATO:PERSONA] esuo referente a Gaza, appartiene ad Hamas, avendo ricoperto il ruolo di ministro del governopalestinese iv) [OSCURATO:PERSONA], referente di [OSCURATO:PERSONA], ha presenziatoalla cerimonia celebrativa dell’accordo che aveva portato alla liberazione del soldato Shalitrapito da Hamas, alla presenza di membri di Hamas ; v) la riferibilità dell’associazione Rowad(finanziata da [OSCURATO:PERSONA]) ad Hamas.Il richiamo a tali fonti è tuttavia assolutamente generico e indefinito, dal momento che ilTribunale si è limitato ad evocare indistinte “fonti aperte”, senza specificare quali fossero (latestata giornalistica da cui ha attinto la notizia, report presenti su siti istituzionali e quali,pubblicazioni scientifiche sul tema) e senza valutarne specificamente l’attendibilità.Ne consegue che la mancata specificazione della fonte utilizzata e della sua qualità nepreclude l’utilizzabilità.5. Ciò comporta l’annullamento sul punto dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Genova.I giudici del rinvio, nel rispetto delle coordinate così tracciate, dovranno pertantoprocedere ad una rivisitazione complessiva del thema probandum, avendo cura di selezionareprovenienza, portata ed attendibilità delle cc.dd. fonti aperte; qualora le fonti aperte siano intutto o in parte abbandonate, se sussistano altri elementi indiziari, processualmente utilizzabilied autonomi rispetto alle fonti aperte tralasciate, sufficienti a fondare la medesima decisione;esprimersi, nei limiti del sindacato richiesto al Tribunale del riesame nella fase cautelare, sullarispondenza delle attività delle associazioni indicate nel capo d’incolpazione provvisoria aglielementi costitutivi del reato contestato e, con particolare riferimento al ruolo partecipativo delricorrente, se ricorrano elementi appaganti della consapevolezza, da parte sua, delle finalità(anche) terroristiche delle operazioni di finanziamento oggetto dell’attività delle associazioni; 19se il finanziamento di atti di terrorismo transiti per Hamas e se il fenomeno Hamas siaindividuabile come movimento animato da scopi in tutto o in parte terroristici; soffermarsi, poi,sulla attività delle charities più volte menzionate nei provvedimenti cautelari, chiarendo sequeste ultime rappresentino mero “schermo” fittizio del finanziamento di atti terroristici;ovvero se, qualora le charities siano invece esistenti ed impegnate nel settore del welfare perconto di Hamas o gestito da Hamas, tale settore sia comunque funzionale, in tutto o in parte,al compimento degli obiettivi terroristici della stessa Hamas. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. Mandaalla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in Roma, 08/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19360/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris