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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28904/2021

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ORDINANZA sul ricorso 11407-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona 2020 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2569 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4966/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2017 R.G.N. 6003/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 11407/2018 Premesso che con sent. n. 4966/2017, pubblicata il 9 novembre 2017, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda, con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che venisse dichiarata, con le pronunce conseguenti, la illegittimità del rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato intercorso con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 30/9/2009 (poi prorogato fino al 31/10/2010) per difetto di specifica e precisa indicazione del motivo a giustificazione del ricorso al lavoro temporaneo da parte dell'utilizzatrice, tale non potendosi ritenere il generico riferimento contrattuale a "ragioni di carattere produttivo: necessità di inserire risorse nell'ambito dell'assistenza ai punti vendita [OSCURATO:SOCIETA], per la più intensa attività che si registra relativamente al lancio di nuovi prodotti"; - che la Corte ha osservato, a sostegno della propria decisione, come la causale fosse sufficientemente specifica e come fosse onere della società appellante dedurre e provare l'avvenuto lancio di nuovi prodotti, l'aumento conseguente di attività e l'assegnazione della lavoratrice alla funzione di assistenza ai punti vendita: prova che, alla luce delle prove testimoniali e documentali acquisite al giudizio, doveva considerarsi raggiunta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Larese con quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) con controricorso; rilevato che con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 4, e 21 del d.lgs. n. 276/2003, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sufficientemente specifica la causale apposta al contratto di somministrazione e di lavoro somministrato stipulati in data 24 giugno 2009, senza peraltro considerare che essa, contenendo solo un generico riferimento al "lancio" da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di "nuovi prodotti", non identificati in alcun modo nel contratto e che la società aveva descritto unicamente in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, non era tale da fornire alcuna informazione circa i motivi concreti che avevano determinato l'esigenza di fare ricorso alla somministrazione e, quindi, da consentire di ritenere assolto l'obbligo di specificazione imposto dalle norme di legge richiamate; - che con il secondo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e 27, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale, erroneamente valutando il materiale di prova in atti, ritenuto che fosse stata • raggiunta la prova della effettiva sussistenza delle ragioni giustificatrici indicate nel contratto e per avere reso, poi, un'affermazione contraddittoria e illogica, là dove aveva considerato "irrilevante" il collegamento fra tali ragioni e l'assunzione della ricorrente; - che con il terzo e il quarto motivo di ricorso la lavoratrice ripropone tale ultima censura, rispettivamente deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3) e la nullità della sentenza per violazione della stessa norma (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.); osservato che il primo motivo è infondato, avendo il giudice di appello fatto applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte; - che, infatti, è stato precisato che: "In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003, il controllo giudiziale, che non si estende al sindacato delle scelte tecniche, organizzative e produttive dell'utilizzatore, va concentrato sulla verifica dell'effettività delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione" (Cass. n. 21916/2015); "In tema di somministrazione di lavoro, la causale giustificativa indicata in punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo è assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dall'art. 21, comma 1, lett. c), del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, fermo restando l'onere per l'utilizzatore di fornire la prova dell'effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione" (Cass. n. 21001/2014); "In tema di somministrazione di manodopera, le punte di intensa attività, non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, risultano sicuramente ascrivibili nell'ambito di quelle 'ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore', che consentono, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell'art. 21, primo comma, lett. c), del medesimo decreto legislativo" (Cass. n. 2521/2012); - che, d'altra parte, compete al giudice di merito accertare - con una valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta sottratta al controllo in sede di legittimità - la sussistenza delle ragioni che giustificano il ricorso ad una prestazione di lavoro a tempo determinato e, in particolare, la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive e organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare (cfr. in tal senso già Cass. n. 2010/10033, fra le molte conformi); - che il secondo motivo è inammissibile, posto che:(a) il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ., "è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del 'nuovo' art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)": Cass. n. 13395/2018; (b) il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito configura "un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modif., dalla

I. n. 134 del 2012" (Cass. n. 23940/2017); (c) "spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova" (Cass. n. 25608/2013, fra le molte conformi); - che è infondata la censura di ordine motivazionale già espressa nell'ambito del secondo motivo e riproposta nei successivi in relazione all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.; - che infatti il giudice di appello, dopo avere ritenuto provato il "lancio di nuovi prodotti", ha chiarito come fosse "irrilevante" la circostanza che la lavoratrice non vi fosse stata adibita "giacché tanto nel contratto di somministrazione, stipulato con la Adecco, quanto in quello stipulato tra la somministratrice e la lavoratrice si fa riferimento alla necessità di procedere all'assunzione per fare fronte a picchi di più intensa attività dovuti alla introduzione di nuovi giochi e non anche ad una adibizione esclusiva al call center destinato a quel particolare tipo di gioco"; rilevando, quindi, in definitiva come la Larese fosse stata avviata presso [OSCURATO:SOCIETA] "per far fronte al previsto picco di chiamate che si sarebbe realizzato al momento dell'introduzione di nuovi giochi" (p. 7), quale ragione in sé giustificatrice della somministrazione e complessiva esigenza organizzativa, sicché nessuna contraddizione o illogicità è riscontrabile nel ragionamento seguito dalla Corte territoriale; ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 11407-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 278, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona 2020 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2569 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4966/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2017 R.G.N. 6003/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 11407/2018 Premesso che con sent. n. 4966/2017, pubblicata il 9 novembre 2017, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda, con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che venisse dichiarata, con le pronunce conseguenti, la illegittimità del rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato intercorso con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 30/9/2009 (poi prorogato fino al 31/10/2010) per difetto di specifica e precisa indicazione del motivo a giustificazione del ricorso al lavoro temporaneo da parte dell'utilizzatrice, tale non potendosi ritenere il generico riferimento contrattuale a "ragioni di carattere produttivo: necessità di inserire risorse nell'ambito dell'assistenza ai punti vendita [OSCURATO:SOCIETA], per la più intensa attività che si registra relativamente al lancio di nuovi prodotti"; - che la Corte ha osservato, a sostegno della propria decisione, come la causale fosse sufficientemente specifica e come fosse onere della società appellante dedurre e provare l'avvenuto lancio di nuovi prodotti, l'aumento conseguente di attività e l'assegnazione della lavoratrice alla funzione di assistenza ai punti vendita: prova che, alla luce delle prove testimoniali e documentali acquisite al giudizio, doveva considerarsi raggiunta; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Larese con quattro motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) con controricorso; rilevato che con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, comma 4, e 21 del d.lgs. n. 276/2003, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sufficientemente specifica la causale apposta al contratto di somministrazione e di lavoro somministrato stipulati in data 24 giugno 2009, senza peraltro considerare che essa, contenendo solo un generico riferimento al "lancio" da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di "nuovi prodotti", non identificati in alcun modo nel contratto e che la società aveva descritto unicamente in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, non era tale da fornire alcuna informazione circa i motivi concreti che avevano determinato l'esigenza di fare ricorso alla somministrazione e, quindi, da consentire di ritenere assolto l'obbligo di specificazione imposto dalle norme di legge richiamate; - che con il secondo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ. e 27, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, per avere la Corte territoriale, erroneamente valutando il materiale di prova in atti, ritenuto che fosse stata • raggiunta la prova della effettiva sussistenza delle ragioni giustificatrici indicate nel contratto e per avere reso, poi, un'affermazione contraddittoria e illogica, là dove aveva considerato "irrilevante" il collegamento fra tali ragioni e l'assunzione della ricorrente; - che con il terzo e il quarto motivo di ricorso la lavoratrice ripropone tale ultima censura, rispettivamente deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3) e la nullità della sentenza per violazione della stessa norma (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.); osservato che il primo motivo è infondato, avendo il giudice di appello fatto applicazione di principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte; - che, infatti, è stato precisato che: "In tema di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 3 dell'art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003, il controllo giudiziale, che non si estende al sindacato delle scelte tecniche, organizzative e produttive dell'utilizzatore, va concentrato sulla verifica dell'effettività delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione" (Cass. n. 21916/2015); "In tema di somministrazione di lavoro, la causale giustificativa indicata in punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo è assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dall'art. 21, comma 1, lett. c), del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, fermo restando l'onere per l'utilizzatore di fornire la prova dell'effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione" (Cass. n. 21001/2014); "In tema di somministrazione di manodopera, le punte di intensa attività, non fronteggiabili con il ricorso al normale organico, risultano sicuramente ascrivibili nell'ambito di quelle 'ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore', che consentono, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, e il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell'art. 21, primo comma, lett. c), del medesimo decreto legislativo" (Cass. n. 2521/2012); - che, d'altra parte, compete al giudice di merito accertare - con una valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta sottratta al controllo in sede di legittimità - la sussistenza delle ragioni che giustificano il ricorso ad una prestazione di lavoro a tempo determinato e, in particolare, la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive e organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare (cfr. in tal senso già Cass. n. 2010/10033, fra le molte conformi); - che il secondo motivo è inammissibile, posto che:(a) il vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ., "è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del 'nuovo' art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)": Cass. n. 13395/2018; (b) il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito configura "un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modif., dalla I. n. 134 del 2012" (Cass. n. 23940/2017); (c) "spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare l'attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova" (Cass. n. 25608/2013, fra le molte conformi); - che è infondata la censura di ordine motivazionale già espressa nell'ambito del secondo motivo e riproposta nei successivi in relazione all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ.; - che infatti il giudice di appello, dopo avere ritenuto provato il "lancio di nuovi prodotti", ha chiarito come fosse "irrilevante" la circostanza che la lavoratrice non vi fosse stata adibita "giacché tanto nel contratto di somministrazione, stipulato con la Adecco, quanto in quello stipulato tra la somministratrice e la lavoratrice si fa riferimento alla necessità di procedere all'assunzione per fare fronte a picchi di più intensa attività dovuti alla introduzione di nuovi giochi e non anche ad una adibizione esclusiva al call center destinato a quel particolare tipo di gioco"; rilevando, quindi, in definitiva come la Larese fosse stata avviata presso [OSCURATO:SOCIETA] "per far fronte al previsto picco di chiamate che si sarebbe realizzato al momento dell'introduzione di nuovi giochi" (p. 7), quale ragione in sé giustificatrice della somministrazione e complessiva esigenza organizzativa, sicché nessuna contraddizione o illogicità è riscontrabile nel ragionamento seguito dalla Corte territoriale; ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto; - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m. La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
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