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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 25226/2023

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a seguente ORDINANZA CLQ_ t12.,a,u,c) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 del TRIBUNALE di MILANO Aatek) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.

Igs. n. 286 del 1998, nella misura di mesi sei di reclusione, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa la sussistenza del reato ascritto all'imputato ed in ordine all'esclusione di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (cfr. seconda pagine della sentenza ove si fa riferimento al contenuto della comunicazione di notizia di reato del 30 settembre 2022, del verbale di spontanee dichiarazioni dell'imputato, del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera).

Considerato che nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica del fatto e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.

Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 marzo 2023 Il Consigliere eft—e-nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA CLQ_ t12.,a,u,c) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 del TRIBUNALE di MILANO Aatek) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 286 del 1998, nella misura di mesi sei di reclusione, nella parte in cui non sarebbe stata data esauriente motivazione circa la sussistenza del reato ascritto all'imputato ed in ordine all'esclusione di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il motivo non è consentito, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, posto che il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Rilevato, altresì, che il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso, motivatamente, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente (cfr. seconda pagine della sentenza ove si fa riferimento al contenuto della comunicazione di notizia di reato del 30 settembre 2022, del verbale di spontanee dichiarazioni dell'imputato, del decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera). Considerato che nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato atto della correttezza della proposta qualificazione giuridica del fatto e della congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 2023 Il Consigliere eft—e-nsore
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