CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022
Cassazione n. 21528/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso - che deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura, anche in punto di valutazione della prova, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedan particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] co Centofanti M chel B pi [OSCURATO:PERSONA] --D_ ,2-022