CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12773/20 24 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha indicato l’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, n. 3053 / 0 6 / 20 2 3 , depositata i n data 24 novembre 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto IRPEF2014 - Recupero credito d’imposta - Ritenute d’acconto fittizie Rilevato che: 1. A seguito di controlli eseguitidall’Ufficio di Milano, l’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],emetteva nei confronti della contribuente l’ avvis o di accertamento n. TD7050302672, con il qual e rettificava la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2014, disconoscendo le ritenute IRPEF, operate dal sostituto di imposta in percentuali anomale e, quindi, plausibilmente fittizie. La ricorrente impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver presentato al datore di lavoro regolare istanza di applicazione dell’aliquota IRPEF più elevata e di non poter essere considerata responsabile in solido con il sostituto d’imposta. La CTP rigettava il ricorso. 2. La contribuente interponeva gravame alla Co mmissione tributaria regionale (poi Corte di giustizia di secondo grado) della Calabria, eccependo il vizio di ultrapetita per avere la CTP ritenuto fittizio il rapporto di lavoro con la ditta avente sede in Lombardia. La C GT - 2 respingeva i l gravam e evidenziando che la contribuente non aveva fornito elementi giustificativi dell’applicazione di ritenute così elevate e che l’accertamento impugnato si inseriva in una più ampia attività investigativa compiuta su ditte operanti come datori di lavoro di comodo, per essere risultate non operative. 3. Per la cassazione della citata sentenza l a Murdaca ha proposto ricorso affidato ad un motiv o . L’Ufficio resiste con controricorso ed eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità dell’unico motivo di doglianza. Il ricorso è stato, quindi,fissato per l’adunanza camerale del 12dicembre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l a contribuente avanza l’«eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’error in judicando (art. 360, comma 1, punto 3, c.p.c.) per travisamento dei fatti e per manifesta violazione di legge – combinato disposto artt. 64 e 67 del Dpr n. 600/73, 163 Dpr n. 917/86 e 35 Dpr n. 602/73, nonché dell’art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/92». Sostiene, in primo luogo, di aver precisato, nel corso del giudizio, che l’Ufficio non aveva tenuto conto di quanto stabilito dalla Circolare n. 199/E del 30.11.2011 circa la facoltà, in capo ai sostituti d’imposta, di applicare, su richiesta del lavoratore, un’aliquota più elevata di quella derivante dall’applicazione dell’art. 23 d.P.R. n. 600/1973 (ovvero del 20% in caso di lavoro autonomo) e, nella specie, la ricorrente aveva chiesto l’applicazione della percentuale del 35%. Afferma, poi, che contrariamente a quanto sostenuto in sentenza il sostituto di imposta è una società operativa e corrente in Bianco (RC), a pochi chilometri di distanza dalla residenza della contribuente. Inoltre, le ritenute operate e non versate dal sostituto d’imposta erano state iscritte a ruolo nei confronti di quest’ultimo ex art. 36bis d.P.R. n. 600/1973, per cui il recupero effettuato dall’Ufficio, con l’atto impugnato, realizza una duplicazione di imposta vietata dall’art. 67 d.P.R. cit. e dall’art. 163 tuir. Infine, secondo il comma 5bis dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992, introdotto dalla legge 130/2022, è l’ente impositore il soggetto gravato dell’onere della prova. 1.1. Il motivo, subito superando l’eccezione di inammissibilità sollevata dal patrono erariale in quanto conforme al dettato dell’art.366 cod. proc. civ., èinfondato. 1.2.Premessa l’irrilevanza (ammessa anche dalla ricorrente) della normativa sopravvenuta di cui al comma 5bis dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 (in quanto non applicabile ratione temporis ), l a genericità della doglianza in parte qua (poiché la contribuente si limita a riportare la nuova norma senza minimamente specificare la rilevanza nel caso concreto) e, comunque, l’inconferenza della stessa (considerato che, come affermato dall’Ufficio del Massimario, con essa il legislatore ha cristallizzato una regola già assodata in materia), la decisione della CGT-2 in relazione al difetto di prove giustificative della richiesta di applicazione di un’aliquota maggiore deve essere confermata. Invero, parte ricorrente ha solo dedotto di aver chiesto l’applicazione di detta aliquota, sulla scorta di una circolare dell'Ufficio, ma non ha indicato, nel corso del giudizio, le ragioni concrete della richiesta, ‘generica ed immotivata’ secondo il giudice di appello, dell’applicazione del 35% (che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, è certamente elevata rispetto al 20%, per essere superiore di ¾). Nonostante il detto deficit probatorio sia sufficiente al rigetto del ricorso originario (e dell’appello) proposto(i) dalla contribuente, la CGT-2 ha ad abundantiam precisato che l’atto impugnato si inseriva in una più ampia attività di controllo volta alla repressione del fenomeno delle società datrici di lavoro ‘di comodo’, non operative o cessate; tra queste risultavano anche i due sostituti d’imposta della Murdaca. A ciò deve aggiungersi che, come correttamente sottolineato dal patrono erariale, la mancata prova, da parte della contribuente, di reddito dalle due società indicate quali sostituti d’imposta completava il quadro probatorio, dal quale poteva legittimamente inferirsi che la detrazione di ritenute di imposta in percentuale maggiore (35%) fosse in realtà finalizzata esclusivamente a far scaturire un credito di imposta in sede di conguaglio. Né, infine, rileva la solidarietà passiva tra sostituto e sostituito atteso che la norma di cui all’art. 35 d.P.R. n. 602/1973, come interpretata da questa Corte a Sezioni Unite nel 2019 (sent. n. 10378 del 12/04/2019), prevede sì la responsabilità solidale del sostituto solo in caso di mancata effettuazione delle ritenute da parte del sostituito, ma a patto che sussista un reale rapporto di lavoro (evenienza nella fattispecie esclusa). 2. In definitiva,il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric