CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 15948/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza del 28.05.2025 del Tribunale di Napoli;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’annullamento senza rinvio;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha sostenutol’insussistenza dei presupposti per l’annullamento senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il tribunale di Napoli adito quale giudice dell’esecuzione per lasospensione o revoca della ingiunzione a demolire di cui alla RESA n. 182/13 e53/22 nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], accoglieva l’istanza e revocava l’ordine disgombero e la successiva ordinanza di sgombero.2. Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propone ricorsoper cassazione il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore del tribunale di Napoli, deducendo un solomotivo di impugnazione.3. Rappresenta il vizio di carenza di motivazione, oltre che dicontraddittorietà o manifesta illogicità e di violazione di legge, sostenendo che ilgiudice avrebbe omesso ogni controllo su un permesso in sanatoria prodotto dallaparte e si sostiene la sussistenza, agli atti della Procura, di documentazioneamministrativa con cui l’ufficio comunale rappresenta il prossimo annullamento inautotutela del predetto atto amministrativo, da ritenersi, per quanto è datoemergere dagli atti, provvedimento di sanatoria in termini di condono a fronte diopere originariamente oggetto di domanda di condono che risulterebbero“completamente modificate” all’attualità. Si dà atto anche della intervenutademolizione da parte dell’interessato delle opere abusive.4. Il ricorso è inammissibile, per mancanza di interesse, atteso che lostesso ricorrente comunica l’intervenuta demolizione delle opere di cui all’ordinedi demolizione revocato. Va anche osservato che la documentazioneamministrativa citata nel ricorso non risulta, per come allegata, a disposizione delgiudice, posto che in ricorso si fa riferimento in proposito ad “atti di questo ufficiodi Procura” senza che si specifichi il loro deposito presso il giudice adito.5. Quanto alla eventuale trasformazione di opere oggetto di domandadi condono, ove ancora sussistenti nonostante la citata demolizione, è utilericordare il principio per cui non possono ritenersi lecite, ancorchè non richiedentiastrattamente autorizzazione o fornite di un formale titolo autorizzatorio, le opereche, seppur autonomamente e astrattamente qualificabili come interventi privi dirilevanza penale, siano realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi maipreviamente sanati o condonati. (Sez. 3, n. 18199 del 07/04/2005 Rv. 231527 -0; Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011 Rv. 251290 - 01, Sez. 3, n. 9130 del06/07/2000 Rv. 217215 - 01). In tal senso si è espressamente precisato, anchedi recente, che qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzataabusivamente, ancorchè l'abuso non sia stato represso, costituisce una ripresadell'attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista inun intervento di manutenzione ordinaria, perchè anche tale categoria di interventiedilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruitolegittimamente (Sez. 3 - n. 48026 del 10/10/2019 Rv. 277349 - 01). Facendoapplicazione di tale principio generale, si è tra l'altro precisato che in tema di reatiedilizi, il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (c.i.l.a.) non èapplicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivosia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere stati oggettodi condono edilizio o di accertamento di conformità, poichè gli interventi ulteriorisu immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufattoprincipale, al quale ineriscono strutturalmente. (Sez. 3 - n. 41105 del 12/07/2018Rv. 274063 - 01; e ancora, con riguardo a interventi ricondotti astrattamente alregime di denuncia di inizio attività (DIA), o di Scia, rispettivamente, sez. 3, n.51427 del 16/10/2014 Rv. 261330 - 01; Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017 Rv.270252 - 01).6. Va anche ricordato che la realizzazione al rustico di un manufatto,rilevante ai fini dell'assoggettabilità temporale dello stesso al condono, comportail necessario completamento della copertura e il tamponamento dei muriperimetrali. (Sez. 3, n. 13641 del 15/11/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 278784 - 01).A fronte poi di opere proseguite oltre i termini massimi di realizzazione previstidalla disciplina di condono di riferimento, consegue la illiceità delle operemedesime alla luce del principio per cui, se si proseguono i lavori edilizi su unimmobile abusivo dopo la scadenza del termine per il condono, senza che ilpermesso in sanatoria sia stato rilasciato prima della prosecuzione stessa, ciòproduce due effetti giuridici: la commissione di un ulteriore reato, trattandosi dilavori edilizi su immobile abusivo, nonché la non concedlibilità del condonorichiesto, perché la data a cui fa riferimento la legge serve a fotografare lasituazione di fatto esistente su cui valutare la possibilità di rilasciare il titolo insanatoria (cfr. in motivazione Sez. 3, Sentenza n. 2231 del 2022, non massimata).7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che ilricorso debba essere dichiarato inammissibile. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 11/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]