CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bari il 4 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Bari il 9 giugno 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con l'aggravante della "nnafiosità", fatto commesso dal 6 al 29 novembre 2003, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge: con il primo motivo, in particolare, contesta la mancata riqualificazione del reato nella violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; con l'ulteriore denunzia la mancata esclusione dell'aggravante speciale della "mafiosità". Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Entrambi i motivi sono meramente reiterativi di questioni già dedotte in appello e già affrontate e risolte, con motivazione che risulta adeguata, congrua, logica ed immune da vizi deducibili in sede di legittimità (v. pp. 7-9 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 o