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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 dicembre 2023

Cassazione n. 04007/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Albania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1005/23 del G.i.p.

Tribunale di Bari del 08/06/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Bari, in accoglimento della richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di cinque anni di reclusione e 30.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di violazione degli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo difetto ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; che è stato, dunque, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 4 dicembre 2023 Il consi tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Albania [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 1005/23 del G.i.p. Tribunale di Bari del 08/06/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Bari, in accoglimento della richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di cinque anni di reclusione e 30.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di violazione degli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo difetto ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; che è stato, dunque, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 4 dicembre 2023 Il consi tensore
Sentenza Cassazione n. 04007/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris