CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Ancona in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Ancona ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni quattro di reclusione e € 20.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo H), ed ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi C e C). 2. - Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione: Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile. Al riguardo, deve rammentarsi che allorché si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l'obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie. Non di meno, tale obbligo è strettamente correlato al principio devolutivo e alla consistenza dei motivi e con la precisazione che qualora le censure sollevate siano mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni genetiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati (Sez.2, n. 19619 del 13/02/2014 Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Tale è la situazione nel caso concreto là dove il ricorrente ripropone la questione del mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve correttamente negata in ragione del peso ponderale (grammi 464,50 di cocaina e grammi 46,04 di hashish) e dei principi affermati da SU Murolo e del richiamo (pag. 2) alla sentenza di primo grado. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Inammissibile perché contrario l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità è il primo motivo di ricorso con cui lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riguardo al capo C. All'imputato era contestata l'importazione, in concorso con altri, di un quantitativo pari a grammi 986,74 di cocaina, fatto per il quale ha riportato condanna. Va ricordato che, poiché il principio di correlazione tra e sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, per il suo rispetto occorre verificare che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). Ora, la sentenza impugnata ha ripercorso gli esiti delle investigazioni sulla scorta delle quali era argomentata la responsabilità dell'imputato per la condotta di reato contestata nel capo C. Inoltre, deve rilevarsi che il medesimo ha, con osservato dal giudice dell'impugnazione, svolto tutte le difese sin dall'interrogatorio di garanzia e poi nel processo ed ancora con i motivi di impugnazione avverso la pronuncia di condanna per la condotta come contestata nel capo di imputazione sulla scorta del materiale probatorio a sua disposizione sin dall'inizio del procedimento. Anche il secondo motivo di ricorso con cui deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dal capo D è inammissibile perché meramente riproduttivo delle censure già devolute e disattese con motivazione immune da rilievi di illogicità e diretto a proporre censure di fatto. Contrariamente all'assunto difensivo la sentenza impugnata contiene congrua e non manifestamente illogica motivazione (pag. 4-5). Anche il diniego di riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 114 cod.pen. con riguardo al capo Il ruolo non marginale è definito a pag. 5-6 con motivazione che non è illogica, quanto al fatto di lieve entità esso è stato escluso è stato escluso tenuto conto del quantitativo importato (pari a quasi un chilogrammo di cocaina) e delle altre circostanze dell'azione ben delineate a pag 6, con motivazione in linea con i principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. 4. - I ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i