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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 36274/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del 23 marzo 2023 con cui la Corte di appello di Firenze, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. riducendola nella misura concordata, è inammissibile; ritenuto che la dedotta nullità per omessa citazione a giudizio nel grado di appello è manifestamente infondata, perché contraddetta dall'elezione di domicilio eseguita presso il difensore di fiducia oltre che dalla stessa procura speciale rilasciata al medesimo difensore per la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.; ritenuto che le censure in merito alla erronea valutazione delle circostanze aggravanti ed alla conseguente prescrizione del reato sono inammissibili, in quanto precluse dalla rinuncia in funzione dell'accordo sulla pena perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); rilevato che il difetto dell'avviso al difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato sanato con rinvio dell'udienza del 7 giugno 2024 e rituale notificazione al predetto difensore in data 11 giugno 2024 per l'odierna udienza del 9 settembre 2024; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del 23 marzo 2023 con cui la Corte di appello di Firenze, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. riducendola nella misura concordata, è inammissibile; ritenuto che la dedotta nullità per omessa citazione a giudizio nel grado di appello è manifestamente infondata, perché contraddetta dall'elezione di domicilio eseguita presso il difensore di fiducia oltre che dalla stessa procura speciale rilasciata al medesimo difensore per la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.; ritenuto che le censure in merito alla erronea valutazione delle circostanze aggravanti ed alla conseguente prescrizione del reato sono inammissibili, in quanto precluse dalla rinuncia in funzione dell'accordo sulla pena perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389); rilevato che il difetto dell'avviso al difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato sanato con rinvio dell'udienza del 7 giugno 2024 e rituale notificazione al predetto difensore in data 11 giugno 2024 per l'odierna udienza del 9 settembre 2024; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] e estensore I
Sentenza Cassazione n. 36274/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris