Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28479/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Pagamento in ORDINANZA misura ridotta sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10974/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale delle Medaglie d'Oro n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Pietra n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 124/2019, pubblicata il 6 febbraio 2019, notificata il 6 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; A letta la memoria depositata nell'interesse della ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 21 marzo 2016, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Arezzo, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 19 del 22 febbraio 2016, emessa dal Comune di Foiano della [OSCURATO:PERSONA] - che le irrogava, per irregolarità riscontrate nella vendita di prodotti cosmetici, la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 in ordine al primo verbale di accertamento ed euro 1.000,00 per il secondo verbale, importi determinati ai sensi della legge regionale Toscana n. 28/2005 -, chiedendo che fosse disposto l'annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria comminata con l'ordinanza-ingiunzione opposta.

Al riguardo, l'opponente esponeva: che il 19 novembre 2015 e il 12 dicembre 2015 la Polizia municipale del Comune di Foiano della [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto delle ispezioni presso il negozio ad insegna "L'Erbolario", gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] e posto nel centro commerciale [OSCURATO:PERSONA] del suddetto Comune; che, nel corso di tali ispezioni, era stata rilevata la presenza di prodotti cosmetici, destinati alla vendita al dettaglio, delle stagioni primavera/estate 2015 e autunno/inverno 2015 nonché relativi alle festività di Natale 2015, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15, primo comma, lett. h), della legge regionale Toscana n. 28/2005; che, in particolare, tali merci erano state prodotte da meno di 365 giorni e si trattava di merci non di fine serie, non in eccedenza di magazzino, non aventi la natura di prototipi e non attinte da difetti di produzione non occulti; che alla notifica dei verbali di accertamento emessi il 30 novembre 2015 e il 14 dicembre 2015 seguiva la richiesta di audizione dell'interessato, che avveniva il 5 febbraio 2016; che dopo l'audizione era emessa l'ordinanza-ingiunzione contestata; che, successivamente, in data 16 marzo 2016 aveva corrisposto la sanzione comminata, con riserva di ripetizione.

Si costituiva in giudizio il Comune di Foiano della [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda ed eccepiva che l'ingiunto, corrispondendo la sanzione amministrativa irrogata, aveva prestato acquiescenza alla stessa, riconoscendo, di fatto, la propria responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con sentenza n. 62/2017 del 20 settembre 2017, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'ordinanza- ingiunzione opposta.

In particolare, sosteneva che la normativa di settore in tesi violata prevedeva alternativamente le condizioni per la vendita di prodotti in outlet, sicché l'eccedenza di magazzino doveva essere valutata separatamente dal requisito della produzione ultrannuale e conseguentemente tale eccedenza poteva sussistere ove già durante la stagione in corso la merce avesse registrato un calo delle vendite, come doveva ritenersi nel caso di specie, trattandosi di merce soggetta a scadenza. 2.- Sul gravame interposto dal Comune di Foiano della [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 17 novembre 2017, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il Tribunale di Arezzo, con la sentenza di cui in epigrafe, in totale riforma della pronuncia appellata, accoglieva l'impugnazione e, per l'effetto, rigettava l'opposizione e confermava l'ordinanza-ingiunzione opposta.

A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava: a) che la sanzione era stata comminata e pagata a titolo di oblazione dell'illecito, con l'effetto che il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo edittale, aveva chiuso ogni rapporto con l'Amministrazione ingiungente ed aveva natura sostanzialmente transattiva, in quanto avrebbe estinto il potere sanzionatorio dell'ufficio e determinato l'acquiescenza del privato ingiunto; b) che, pertanto, l'opposizione spiegata era inammissibile, benché l'opponente avesse richiesto la restituzione della somma corrisposta in caso di accoglimento dell'opposizione; c) che anche il rilievo secondo cui sarebbero state inopportune due ispezioni entro un breve lasso di tempo doveva essere respinto, poiché la seconda ispezione era stata disposta per verificare l'interruzione delle vendite dei prodotti oggetto di verifica nel periodo di maggior afflusso di clientela. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso l'intimato Comune di Foiano della [OSCURATO:PERSONA]. 4.- La ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 11, 16 e 18 della legge n. 689/1981, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 100 c.p.c., nonché l'errata valutazione delle risultanze probatorie, per avere il Tribunale ritenuto che il pagamento fosse avvenuto in misura ridotta rispetto al dovuto, mentre esso era avvenuto all'esito dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'intero importo ivi riportato, determinato, in relazione alla gravità della violazione, nella misura del doppio del minimo edittale previsto.

Secondo l'istante, tale pagamento - effettuato con riserva di ripetizione - non aveva il significato di prestare acquiescenza alla sanzione comminata, bensì era diretto a sottrarsi all'esecuzione coatta, stante che l'ordinanza-ingiunzione costituiva titolo esecutivo. 1.1.- Il motivo è fondato.

E tanto perché il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione ha corrisposto l'intero importo della sanzione comminata e riportata nel provvedimento, benché casualmente coincidente con il doppio del minimo edittale, all'esito della sua emissione.

Segnatamente, l'ordinanza-ingiunzione è stata adottata il 22 febbraio 2016 mentre il pagamento della somma di euro 2.000,00, comminata in tale provvedimento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni rilevate, è stato effettuato il 16 marzo 2016.

E quindi la ricorrente non ha eseguito il pagamento per usufruire di un'agevolazione nella corresponsione del dovuto.

Per l'effetto, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, il pagamento, da parte dell'indicato autore della violazione amministrativa, della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di evitare, a scopo cautelativo, le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo del provvedimento sanzionatorio, non comporta, di per sé, acquiescenza ad essa, né incide sull'interesse dello stesso ad insorgere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo.

Diversamente avviene nella fattispecie disciplinata dall'art. 16 della legge n. 689/1981, che - prevedendo il "pagamento in misura ridotta", da parte dell'indicato (nel processo verbale di contestazione della violazione) autore della violazione, corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ossia prima che l'ordinanza-ingiunzione sia emessa - implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte del contravventore, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche a fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10706 del 10/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 15687 del 11/07/2006; Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 11/02/2005).

Per converso, nella fattispecie il pagamento assolto è stato meramente attuativo del dettato dell'ordinanza-ingiunzione e il relativo importo ha coperto l'intero ammontare della sanzione irrogata, al fine di sottrarsi alla sua esecuzione forzata, sicché non ha avuto una valenza ammissiva della propria responsabilità in ordine all'illecito amministrativo contestato. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 15, 19-quater e 102 della legge regionale Toscana n. 28/2005, poiché il Giudice d'appello si dovrebbe adeguare alla nozione di eccedenza di magazzino cui aveva aderito il Giudice di Pace con la sentenza di prime cure.

Ad avviso dell'istante, si sarebbe potuto realizzare il presupposto dell'eccedenza di magazzino, idoneo a consentire la vendita delle merci in outlet, anche ove la produzione della merce fosse risalita ad epoca anteriore all'anno e si fosse registrato un calo nelle vendite. 2.1.- Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, trattandosi di censura dipendente dalla doglianza preliminare accolta.

Tanto più che esso non è indirizzato verso alcuna argomentazione della decisione impugnata, che - all'esito della ritenuta inammissibilità dell'opposizione per l'asserita acquiescenza prestata - non ha affatto affrontato il merito delle contestazioni.

Senonché il giudice, dopo la statuizione di inammissibilità dell'opposizione, si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, con la conseguenza che non può preventivamente essere sindacato il merito potenziale, ossia l'ipotetico esito della lite nel merito, che potrà, invece, essere affrontato, per effetto della cassazione della decisione impugnata, davanti al giudice del rinvio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11371 del 16/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4424 del 27/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 11861 del 23/11/1998; Sez.

U, Sentenza n. 1271 del 03/05/1971; Sez. 1, Sentenza n. 850 del 25/03/1971; Sez. 1, Sentenza n. 2321 del 10/11/1970).

È infatti inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere una decisione su questioni meramente ipotetiche, senza che siano investite specifiche statuizioni della sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20126 del 22/06/2022; Sez. 2, Sentenza n. 2612 del 04/02/2021; Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 19/03/2008). 3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, in persona di altro magistrato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Pagamento in ORDINANZA misura ridotta sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10974/2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazzale delle Medaglie d'Oro n. 7, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza di Pietra n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 124/2019, pubblicata il 6 febbraio 2019, notificata il 6 febbraio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; A letta la memoria depositata nell'interesse della ricorrente ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso depositato il 21 marzo 2016, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Arezzo, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 19 del 22 febbraio 2016, emessa dal Comune di Foiano della [OSCURATO:PERSONA] - che le irrogava, per irregolarità riscontrate nella vendita di prodotti cosmetici, la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 2.000,00, di cui euro 1.000,00 in ordine al primo verbale di accertamento ed euro 1.000,00 per il secondo verbale, importi determinati ai sensi della legge regionale Toscana n. 28/2005 -, chiedendo che fosse disposto l'annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria comminata con l'ordinanza-ingiunzione opposta. Al riguardo, l'opponente esponeva: che il 19 novembre 2015 e il 12 dicembre 2015 la Polizia municipale del Comune di Foiano della [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto delle ispezioni presso il negozio ad insegna "L'Erbolario", gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] e posto nel centro commerciale [OSCURATO:PERSONA] del suddetto Comune; che, nel corso di tali ispezioni, era stata rilevata la presenza di prodotti cosmetici, destinati alla vendita al dettaglio, delle stagioni primavera/estate 2015 e autunno/inverno 2015 nonché relativi alle festività di Natale 2015, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 15, primo comma, lett. h), della legge regionale Toscana n. 28/2005; che, in particolare, tali merci erano state prodotte da meno di 365 giorni e si trattava di merci non di fine serie, non in eccedenza di magazzino, non aventi la natura di prototipi e non attinte da difetti di produzione non occulti; che alla notifica dei verbali di accertamento emessi il 30 novembre 2015 e il 14 dicembre 2015 seguiva la richiesta di audizione dell'interessato, che avveniva il 5 febbraio 2016; che dopo l'audizione era emessa l'ordinanza-ingiunzione contestata; che, successivamente, in data 16 marzo 2016 aveva corrisposto la sanzione comminata, con riserva di ripetizione. Si costituiva in giudizio il Comune di Foiano della [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda ed eccepiva che l'ingiunto, corrispondendo la sanzione amministrativa irrogata, aveva prestato acquiescenza alla stessa, riconoscendo, di fatto, la propria responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] di Pace adito, con sentenza n. 62/2017 del 20 settembre 2017, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'ordinanza- ingiunzione opposta. In particolare, sosteneva che la normativa di settore in tesi violata prevedeva alternativamente le condizioni per la vendita di prodotti in outlet, sicché l'eccedenza di magazzino doveva essere valutata separatamente dal requisito della produzione ultrannuale e conseguentemente tale eccedenza poteva sussistere ove già durante la stagione in corso la merce avesse registrato un calo delle vendite, come doveva ritenersi nel caso di specie, trattandosi di merce soggetta a scadenza. 2.- Sul gravame interposto dal Comune di Foiano della [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 17 novembre 2017, cui resisteva la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., il Tribunale di Arezzo, con la sentenza di cui in epigrafe, in totale riforma della pronuncia appellata, accoglieva l'impugnazione e, per l'effetto, rigettava l'opposizione e confermava l'ordinanza-ingiunzione opposta. A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale rilevava: a) che la sanzione era stata comminata e pagata a titolo di oblazione dell'illecito, con l'effetto che il pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo edittale, aveva chiuso ogni rapporto con l'Amministrazione ingiungente ed aveva natura sostanzialmente transattiva, in quanto avrebbe estinto il potere sanzionatorio dell'ufficio e determinato l'acquiescenza del privato ingiunto; b) che, pertanto, l'opposizione spiegata era inammissibile, benché l'opponente avesse richiesto la restituzione della somma corrisposta in caso di accoglimento dell'opposizione; c) che anche il rilievo secondo cui sarebbero state inopportune due ispezioni entro un breve lasso di tempo doveva essere respinto, poiché la seconda ispezione era stata disposta per verificare l'interruzione delle vendite dei prodotti oggetto di verifica nel periodo di maggior afflusso di clientela. 3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito con controricorso l'intimato Comune di Foiano della [OSCURATO:PERSONA]. 4.- La ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 11, 16 e 18 della legge n. 689/1981, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 100 c.p.c., nonché l'errata valutazione delle risultanze probatorie, per avere il Tribunale ritenuto che il pagamento fosse avvenuto in misura ridotta rispetto al dovuto, mentre esso era avvenuto all'esito dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'intero importo ivi riportato, determinato, in relazione alla gravità della violazione, nella misura del doppio del minimo edittale previsto. Secondo l'istante, tale pagamento - effettuato con riserva di ripetizione - non aveva il significato di prestare acquiescenza alla sanzione comminata, bensì era diretto a sottrarsi all'esecuzione coatta, stante che l'ordinanza-ingiunzione costituiva titolo esecutivo. 1.1.- Il motivo è fondato. E tanto perché il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione ha corrisposto l'intero importo della sanzione comminata e riportata nel provvedimento, benché casualmente coincidente con il doppio del minimo edittale, all'esito della sua emissione. Segnatamente, l'ordinanza-ingiunzione è stata adottata il 22 febbraio 2016 mentre il pagamento della somma di euro 2.000,00, comminata in tale provvedimento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le due violazioni rilevate, è stato effettuato il 16 marzo 2016. E quindi la ricorrente non ha eseguito il pagamento per usufruire di un'agevolazione nella corresponsione del dovuto. Per l'effetto, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, il pagamento, da parte dell'indicato autore della violazione amministrativa, della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di evitare, a scopo cautelativo, le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo del provvedimento sanzionatorio, non comporta, di per sé, acquiescenza ad essa, né incide sull'interesse dello stesso ad insorgere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo. Diversamente avviene nella fattispecie disciplinata dall'art. 16 della legge n. 689/1981, che - prevedendo il "pagamento in misura ridotta", da parte dell'indicato (nel processo verbale di contestazione della violazione) autore della violazione, corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ossia prima che l'ordinanza-ingiunzione sia emessa - implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte del contravventore, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche a fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10706 del 10/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 15687 del 11/07/2006; Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 11/02/2005). Per converso, nella fattispecie il pagamento assolto è stato meramente attuativo del dettato dell'ordinanza-ingiunzione e il relativo importo ha coperto l'intero ammontare della sanzione irrogata, al fine di sottrarsi alla sua esecuzione forzata, sicché non ha avuto una valenza ammissiva della propria responsabilità in ordine all'illecito amministrativo contestato. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 15, 19-quater e 102 della legge regionale Toscana n. 28/2005, poiché il Giudice d'appello si dovrebbe adeguare alla nozione di eccedenza di magazzino cui aveva aderito il Giudice di Pace con la sentenza di prime cure. Ad avviso dell'istante, si sarebbe potuto realizzare il presupposto dell'eccedenza di magazzino, idoneo a consentire la vendita delle merci in outlet, anche ove la produzione della merce fosse risalita ad epoca anteriore all'anno e si fosse registrato un calo nelle vendite. 2.1.- Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, trattandosi di censura dipendente dalla doglianza preliminare accolta. Tanto più che esso non è indirizzato verso alcuna argomentazione della decisione impugnata, che - all'esito della ritenuta inammissibilità dell'opposizione per l'asserita acquiescenza prestata - non ha affatto affrontato il merito delle contestazioni. Senonché il giudice, dopo la statuizione di inammissibilità dell'opposizione, si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, con la conseguenza che non può preventivamente essere sindacato il merito potenziale, ossia l'ipotetico esito della lite nel merito, che potrà, invece, essere affrontato, per effetto della cassazione della decisione impugnata, davanti al giudice del rinvio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11371 del 16/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4424 del 27/03/2001; Sez. 3, Sentenza n. 11861 del 23/11/1998; Sez. U, Sentenza n. 1271 del 03/05/1971; Sez. 1, Sentenza n. 850 del 25/03/1971; Sez. 1, Sentenza n. 2321 del 10/11/1970). È infatti inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione diretto ad ottenere una decisione su questioni meramente ipotetiche, senza che siano investite specifiche statuizioni della sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20126 del 22/06/2022; Sez. 2, Sentenza n. 2612 del 04/02/2021; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 19/03/2008). 3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, in persona di altro magistrato, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Arezzo in composizione monocratica, in persona di altro magistrato,
Sentenza Cassazione n. 28479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris