CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 23917/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale del riesame di Catanzaro,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza in data 3 settembre 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro haconfermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro indata 28 luglio 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il commercio disostanze dopanti e per l’esercizio abusivo della professione medica, avente a oggetto lasomma di euro 84.635,00 euro, la somma di 90.000 yen e due apparecchi elettromedicali.2. Il ricorso per cassazione è affidato a quattro motivi. Deduce, con il primo, laviolazione delle norme processuali in relazione all’art. 132 del Codice della privacy e laviolazione di legge in relazione all’art. 15 Cost.; con il secondo, la violazione di normeprocessuali in relazione agli art. 266, 267, 125, 271 cod. proc. pen.; con il terzo, la nullitàdell’ordinanza e del decreto per difetto di proporzionalità; con il quarto, la nullità del decretoper difetto di motivazione del periculum e la nullità dell’ordinanza per l’impossibilità diintegrare una motivazione nulla. Nella memoria insiste nelle sue ragioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.Il procedimento ha tratto origine da un controllo doganale del 16 maggio 2024 cheaveva scoperto un commercio di sostanze anabolizzanti occultate nelle confezioni digiocattoli partite dal Messico e indirizzate a tale [OSCURATO:PERSONA], gestore di una palestra epersonal trainer.Dai primi accertamenti era emerso che, già nei mesi precedenti, [OSCURATO:PERSONA] avevaricevuto dei pacchi dello stesso tipo, provenienti dal Messico; che aveva intrattenutorelazioni commerciali con le società operanti nella disciplina del powerlifting; che avevapartecipato a giugno 2024 a un team di preparazione atletica a livello professionistico in taledisciplina; che aveva effettuato nel 2023 diversi pagamenti a negozi specializzati nellavendita di prodotti per l’alimentazione sportiva; che, in concomitanza con il sequestro deifarmaci dopanti di importazione illegale, aveva intrattenuto numerosi rapporti con la managerdi un atleta di powerlifting e con il ricorrente.Eseguite le indagini, e in particolare le intercettazioni e le perquisizioni, erano emersia carico di [OSCURATO:PERSONA] i fatti contestati di cui all’art. 586-bis, primo e settimo comma, cod. pen. eall’art. 348 cod. pen.2.I primi due motivi di ricorso hanno a oggetto l’inutilizzabilità delle intercettazioni,regolarmente autorizzate, per invalidità derivata dalle intercettazioni eseguite senzaautorizzazione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Nella prospettiva difensiva, non è possibile compiereindagini in virtù di una notizia di reato illegittimamente formata.Il tema è stato già portato all’attenzione della Corte costituzionale che, nelle duesentenze, la n. 252 del 2020 e la n. 219 del 2019, ha escluso criticità, ribadendo che il dirittoalla prova è un connotato essenziale del processo penale, in quanto componente del giustoprocesso, per cui è solo la legge a stabilire – con norme di stretta interpretazione, in ragionedella loro natura eccezionale – quali siano e come si atteggino i divieti probatori, «in funzionedi scelte di “politica processuale” che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti dellaragionevolezza, ad esercitare». Proprio con riferimento alle intercettazioni, la Corte dicassazione ha specificamente precisato che l'eventuale illegittimità delle operazioni diacquisizione delle utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati, in assenza di unaespressa previsione di legge, non determina l' inutilizzabilità delle successive attività dicaptazione effettuate in base ad autonomi decreti di intercettazione privi di qualsiasi vizio,non sussistendo un principio generale di invalidità derivata riferibile anche al vizio dell'inutilizzabilità (Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito, Rv. 284826 – 01).Il ricorrente ha citato in suo favore la sentenza Sez. 6, n. 15836 del 11/01/2023,Berera, Rv. 284590 – 01 secondo cui sono inutilizzabili, anche nel giudizio abbreviato, i datidi geolocalizzazione relativi a utenze telefoniche o telematiche, contenuti nei tabulatiacquisiti dalla polizia giudiziaria in assenza del decreto di autorizzazione dell'Autoritàgiudiziaria, in violazione dell'art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003. Tale principio di dirittoè stato affermato in un contesto diverso che riguarda il vizio intrinseco della prova formata inviolazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni costituzionalmente tutelato. Nelcaso in esame, invece, si invoca l’inutilizzabilità derivata della prova per un vizionell’acquisizione della notizia criminis, non sanzionato dal legislatore, che ha effettuato unascelta ritenuta pienamente compatibile con l’ordine costituzionale.Il ricorrente, inoltre, non si è confrontato con la parte di motivazione dell’ordinanza(pag. 3) laddove è riportato che era stato già indagato nel 2022, in quanto trovato inpossesso di numerosi farmaci a effetto dopante, rinvenuti sia nella palestra che in casa chein auto, molti dei quali erano già imbustati e pronti per essere spediti ai destinatari, e con laparte di motivazione dell’ordinanza (pag. 7) laddove è riportato che il sequestro eraintervenuto a valle dell’articolata indagine a carico di [OSCURATO:PERSONA], compendiata nell’annotazionedi servizio del 2024 e basata non solo sulle intercettazioni, ma anche sugli accertamentibancari, sulle perquisizioni e sui sequestri.Sotto altro profilo, deve osservarsi che il Tribunale del riesame ha ritenuto adeguatala motivazione del G.i.p. in ordine all’indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzionedelle indagini con argomenti non censurabili in questa sede. Per giurisprudenza costante, igravi indizi di reato che consentono il ricorso alle intercettazioni di conversazioni o dicomunicazioni, non attengono alla colpevolezza di un determinato soggetto, ma all'esistenzadi un il lecito penale, con la conseguenza che, per procedere legittimamenteall’intercettazione, non è necessario che tali indizi siano a carico di una persona individuatao del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (tra le tante,Sez. 1, n. 2568 del 18/09/2020, Modafferi, Rv. 280354). Risulta agli atti che il G.i.p., a frontedell’articolata e specifica richiesta del P.m., ha motivatamente autorizzato le intercettazioni. IlTribunale del riesame, a sua volta, ha confermato che dalle indagini erano emersi gli indizi direato delineati dal P.m. D’altra parte la valutazione di cui all'art. 267, comma 1, cod. proc.pen. è rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito e non è censurabile in questasede se non sotto il profilo della violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen.Alla stregua delle considerazioni svolte i motivi sono, dunque, entrambi infondati.3.Con il terzo motivo il ricorrente ha contestato la motivazione sulla proporzionalità. Ilmotivo è manifestamente infondato perché il controllo di legittimità è ammesso, ai sensidell’art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazionecosì radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o deltutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza equindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n.25932 del 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 e Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, Bevilacqua, Rv.226710, e tra le più recenti Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01 eamplius con riferimento ai precedenti giurisprudenziali, Sez. 3, n. 19989 del 10/01/2020,Costagliola, Rv. 279290-01; si vedano anche Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro,Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 6, n. 7472 del21/01/2009, Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 del 01/02/1999, Sabatini, Rv.212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104). Non vi rientra invece la suaeventuale illogicità manifesta (tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia,Rv. 269119 – 01). A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame haritenuto il sequestro proporzionato perché è emerso un giro commerciale di farmaciparticolarmente lucroso e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] nelle intercettazioni ha confessato alla suainterlocutrice che la maggior parte dei suoi guadagni non derivava dall’attività di personaltrainer, alludendo così al traffico di farmaci e sostanze nonché agli interventi dimicrochirurgia.Con il quarto motivo il ricorrente ha eccepito la motivazione apparente del decreto disequestro in ordine al periculum per difetto di corrispondenza del sequestro impeditivo allarichiesta di sequestro preventivo e ha contestato la possibilità di integrazione dellamotivazione da parte del Tribunale del riesame. Il motivo è formulato in modo generico,perché non sono allegati né la richiesta originaria del P.m. né l’ordinanza del G.i.p. Inplurime occasioni, questa Corte ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazioneche deduca vizi di motivazione (e ancor più laddove alleghi una violazione di legge fondatasulla diversità di motivazione tra richiesta e provvedimento) quando, pur richiamando attispecificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così darendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 5, n. 5897 del03/12/2020, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv.276432; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01). Un’ulterioreconsiderazione s’impone. Dalla ricostruzione del fatto nell’ordinanza impugnata, nonconfutata nel ricorso per cassazione, si desume che il ricorrente ha formulato solo unagenerica eccezione di apparenza di motivazione, non una specifica eccezione di difetto dicorrispondenza del sequestro emesso con quello richiesto dal P.m., con la conseguenza chela risposta del Tribunale del riesame pare congrua e comunque si sottrae al controllo dilegittimità, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. Peraltro, sebbene il Tribunale del riesameutilizzi il verbo “impedire”, non vi è dubbio che la motivazione, che richiama quella delprovvedimento genetico, è modellata sulla prevenzione, da realizzarsi con la sottrazione deldenaro e degli apparecchi medicali, per evitare la protrazione della condotta illecita dicommercializzazione di farmaci dopanti e di esercizio abusivo della professione medica.Anche questo motivo è, dunque, manifestamente infondato.Il ricorso va, in definitiva, rigettato con conseguente onere per il ricorrente di pagarele spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagPa.mQe.nMto. delle spese processuali.Così deciso, il 28 gennaio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]