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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09285/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 546, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen., in relazione al travisamento degli atti processuali (in particolare, in ordine alle dichiarazioni rese dal ricorrente durante l'interrogatorio di garanzia) posti a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in rapina - non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto, reiterando in termini generici i medesimi rilievi già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza), esso non risulta conforme al principio di autosufficienza, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio motivazionale e, richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723); che, con specifico riguardo al travisamento della prova, si è affermato che «l'esame del vizio presuppone necessariamente che l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali» (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911; in senso conforme, di recente, v.

Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449, non mass. sul punto); che, inoltre, deve osservarsi come, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 18 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 546, primo comma, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'art. 192 cod. proc. pen., in relazione al travisamento degli atti processuali (in particolare, in ordine alle dichiarazioni rese dal ricorrente durante l'interrogatorio di garanzia) posti a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di concorso in rapina - non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto, reiterando in termini generici i medesimi rilievi già dedotti in appello e congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda la pag. 4 della impugnata sentenza), esso non risulta conforme al principio di autosufficienza, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio motivazionale e, richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Sisti, Rv. 260994; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723); che, con specifico riguardo al travisamento della prova, si è affermato che «l'esame del vizio presuppone necessariamente che l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali» (Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911; in senso conforme, di recente, v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281449, non mass. sul punto); che, inoltre, deve osservarsi come, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di una puntuale indicazione degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 no