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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 12273/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' per rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - quale giudice del riesame - ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Catanzaro, con la quale era stata rigettata l'istanza, presentata in veste di terza interessata nel procedimento in cui era imputato il coniuge [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il dissequestro della somma giacente sul libretto di risparmio n.49434832, intestato alla stessa istante.

Il Tribunale ha osservato che il Riitano era imputato per i reati di cui agli artt. 74, commi 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 416bis.1, comma 1, cod.pen., 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990; che il 26/04/2021 era stato disposto il sequestro, funzionale alla confisca ai sensi dell'art.240bis cod.pen., della somma di € 64.928,00, rinvenuta sul conto corrente intestato alla Garzaniti; che, in sede di istanza di dissequestro, la terza interessata aveva evidenziato come la predetta somma fosse stata ricevuta dal Riitano a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione e accreditata sul suddetto conto corrente cointestato con la moglie; che, il 14/11/2018, la somma era stata prelevata per essere trasferita sul predetto libretto di deposito nominativo; che la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza7ritenendo che le dichiarazioni rese dalla istante non fondassero la liceità della somma, in assenza della prova effettiva della confluenza della stessa sul libretto postale.

Il Tribunale ha rilevato che le allegazioni difensive non erano idonee a comprovare la liceità delle somme e, in particolare, l'effettiva riconducibilità all'indennizzo per ingiusta detenzione erogato in favore del Riitano; difatti, ha ritenuto non adeguatamente comprovata l'erogazione dal conto corrente comune ai due coniugi al deposito postale intestato esclusivamente alla Garzaniti, rimanendo quindi inalterati i presupposti fondanti del titolo genetico. 2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art.12/sexies del d.l. n.306/1991 e successive modificazioni e per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

Ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato nella parte cui non ha ritenuto indimostrato l'assunto difensivo in ordine all'accredito delle somme confluite sul conto corrente sul libretto di deposito di titolarità della ricorrente; ha contestato l'omessa considerazione delle dichiarazioni rese dalla terza interessata; ha comunque ritenuto documentalmente provato che la somma incassata dal Riitano fosse poi confluita sul libretto postale intestato alla Garzaniti, richiamando le suddette risultanze probatorie.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria scritta nella quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso in conseguenza dell'avvenuta restituzione della somma da parte della Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 24/01/2025.

4. Attesa la dichiarazione di rinuncia presentata dalla difesa della ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.d), cod.proc.pen..

Nulla va provveduto ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., essendo la rinuncia stata determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 25 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' per rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - quale giudice del riesame - ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Catanzaro, con la quale era stata rigettata l'istanza, presentata in veste di terza interessata nel procedimento in cui era imputato il coniuge [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere il dissequestro della somma giacente sul libretto di risparmio n.49434832, intestato alla stessa istante. Il Tribunale ha osservato che il Riitano era imputato per i reati di cui agli artt. 74, commi 1-4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, 416bis.1, comma 1, cod.pen., 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990; che il 26/04/2021 era stato disposto il sequestro, funzionale alla confisca ai sensi dell'art.240bis cod.pen., della somma di € 64.928,00, rinvenuta sul conto corrente intestato alla Garzaniti; che, in sede di istanza di dissequestro, la terza interessata aveva evidenziato come la predetta somma fosse stata ricevuta dal Riitano a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione e accreditata sul suddetto conto corrente cointestato con la moglie; che, il 14/11/2018, la somma era stata prelevata per essere trasferita sul predetto libretto di deposito nominativo; che la Corte d'appello aveva rigettato l'istanza7ritenendo che le dichiarazioni rese dalla istante non fondassero la liceità della somma, in assenza della prova effettiva della confluenza della stessa sul libretto postale. Il Tribunale ha rilevato che le allegazioni difensive non erano idonee a comprovare la liceità delle somme e, in particolare, l'effettiva riconducibilità all'indennizzo per ingiusta detenzione erogato in favore del Riitano; difatti, ha ritenuto non adeguatamente comprovata l'erogazione dal conto corrente comune ai due coniugi al deposito postale intestato esclusivamente alla Garzaniti, rimanendo quindi inalterati i presupposti fondanti del titolo genetico. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art.12/sexies del d.l. n.306/1991 e successive modificazioni e per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Ha censurato la motivazione del provvedimento impugnato nella parte cui non ha ritenuto indimostrato l'assunto difensivo in ordine all'accredito delle somme confluite sul conto corrente sul libretto di deposito di titolarità della ricorrente; ha contestato l'omessa considerazione delle dichiarazioni rese dalla terza interessata; ha comunque ritenuto documentalmente provato che la somma incassata dal Riitano fosse poi confluita sul libretto postale intestato alla Garzaniti, richiamando le suddette risultanze probatorie. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire memoria scritta nella quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso in conseguenza dell'avvenuta restituzione della somma da parte della Corte di appello di Catanzaro con ordinanza del 24/01/2025. 4. Attesa la dichiarazione di rinuncia presentata dalla difesa della ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.d), cod.proc.pen.. Nulla va provveduto ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., essendo la rinuncia stata determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25 febbraio
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