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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32512/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Catania del 10 novembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 3.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 lettera b) e 6 della legge n. 283 del 1962, accertato in Catania il 3 agosto 2016.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla formulazione del giudizio di colpevolezza, con particolare riferimento all'omessa considerazione della deposizione resa dal teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 28 aprile 2022, è manifestamente infondato, in quanto sorretto da doglianze in punto di fatto volte sostanzialmente a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una disamina non irrazionale del materiale probatorio compiuta dal Tribunale; nella sentenza impugnata, infatti, sono stati richiamati gli esiti degli accertamenti compiuti dall'[OSCURATO:PERSONA] di Catania, Servizio igiene alimenti di origine animale (esiti sintetizzati in dibattimento dal veterinario dr. [OSCURATO:PERSONA]), da cui è emerso che nell'attività di generi alimentari gestita dall'imputato sono stati rinvenuti prodotti in cattivo stato di conservazione per il luogo, per il sistema di conservazione e per i recipienti, per cui legittimamente è stato ritenuto ravvisabile il reato contravvenzionale contestato, non apparendo decisive le affermazioni del dipendente della società gestita dal ricorrente circa le corrette modalità di conservazione dei prodotti alimentari sequestrati, al cospetto delle ben diverse risultanze dell'attività ispettiva svolta dall'ASP di Catania.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Csitl3ziere 9stensgre [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Catania del 10 novembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 3.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 lettera b) e 6 della legge n. 283 del 1962, accertato in Catania il 3 agosto 2016. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla formulazione del giudizio di colpevolezza, con particolare riferimento all'omessa considerazione della deposizione resa dal teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 28 aprile 2022, è manifestamente infondato, in quanto sorretto da doglianze in punto di fatto volte sostanzialmente a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una disamina non irrazionale del materiale probatorio compiuta dal Tribunale; nella sentenza impugnata, infatti, sono stati richiamati gli esiti degli accertamenti compiuti dall'[OSCURATO:PERSONA] di Catania, Servizio igiene alimenti di origine animale (esiti sintetizzati in dibattimento dal veterinario dr. [OSCURATO:PERSONA]), da cui è emerso che nell'attività di generi alimentari gestita dall'imputato sono stati rinvenuti prodotti in cattivo stato di conservazione per il luogo, per il sistema di conservazione e per i recipienti, per cui legittimamente è stato ritenuto ravvisabile il reato contravvenzionale contestato, non apparendo decisive le affermazioni del dipendente della società gestita dal ricorrente circa le corrette modalità di conservazione dei prodotti alimentari sequestrati, al cospetto delle ben diverse risultanze dell'attività ispettiva svolta dall'ASP di Catania. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Csitl3ziere 9stensgre [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris