CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 11817/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 08/03/2022, decidendo quale giudice del rinvio, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 24/03/2021, con cui è stata parzialmente annullata la sentenza della Corte di appello di Potenza del 13/09/2019 nella sola parte relativa al trattamento sanzionatorio, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Potenza, in data 01/06/2016, in relazione al reato di cui all'art. 368 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (le cui ragioni venivano ribadite con memoria), che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva contestata e al giudizio di equivalenza della stessa con le concesse circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in proposito, pag. 4 e 5 sulla correttezza della contestazione della recidiva specifica infraquinquennale in considerazione delle numerose condanne per condotte fraudolente, della stessa indole di quella per cui si procede poiché finalizzate al perseguimento di un profitto economico, divenute irrevocabili poco prima della denuncia per calunnia, a conferma dell'indifferenza del reo ai numerosi interventi repressivi, nonché pag. 6 sulla rilevanza dei precedenti e l'assenza di resipiscenza che hanno impedito al giudice di ritenere la recidiva subvalente in sede di bilanciamento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]