Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 44/2011
ECLI:EU:C:2011:116
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 3 marzo 2011 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] C‑87/10
[OSCURATO:PERSONA] sa
contro
[OSCURATO:SOCIETA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Vicenza)
«Regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 44/2001 – Luogo in cui i beni acquistati sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto – Clausole commerciali»
I –
Introduzione
1.
La domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di Vicenza del 15 febbraio 2010 solleva una questione relativa all’interpretazione
della nozione di luogo di esecuzione di cui all’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre
2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale (
2
).
2.
Tale norma prevede, oltre al foro generale del domicilio del convenuto (
3
), il foro alternativo del luogo di esecuzione. Per quanto attiene ai contratti di compravendita di beni, per luogo di esecuzione
ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 s’intende, in linea di principio (
4
), il luogo di consegna di tali beni.
3.
Nella presente fattispecie si tratta in concreto di chiarire in che modo detto luogo vada individuato nel caso in cui i beni
vengano consegnati «franco sede [della venditrice italiana]» ad un trasportatore incaricato del trasporto all’acquirente.
4.
La Corte si è occupata di recente, nella sentenza 25 febbraio 2010 (
5
), del problema della determinazione del luogo di consegna in relazione ai contratti a distanza, stabilendo che, in mancanza
di diverso accordo tra le parti, si deve fare riferimento al luogo della consegna materiale dei beni all’acquirente «alla
destinazione finale dell’operazione di vendita (
6
)».
5.
Nel caso in oggetto occorre essenzialmente chiarire, ricollegandosi alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], quale rilevanza possa attribuirsi,
per stabilire il luogo di consegna, ad una clausola contrattuale come quella citata al precedente paragrafo 3.
II –
Contesto normativo
6.
L’art. 5 del regolamento n. 44/2001 così dispone:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione
dedotta in giudizio è:
– nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere
consegnati in base al contratto;
(…)».
III –
Clausole del commercio internazionale ([OSCURATO:PERSONA] o, abbreviato, [OSCURATO:PERSONA]
(
7
)
)
7.
Con gli [OSCURATO:PERSONA] la Camera di commercio internazionale ([OSCURATO:PERSONA] of Commerce, ICC) ha realizzato, per la prima
volta nel 1936, un compendio delle clausole contrattuali standard, che è stato oggetto, nel tempo, di un costante aggiornamento (
8
). Lo scopo è quello di fissare regole, seppure non giuridicamente vincolanti, valide a livello internazionale, per l’interpretazione
delle formule abitualmente impiegate nella contrattazione internazionale. In tal modo, si intende evitare nel modo più ampio
possibile le incertezze che potrebbero derivare da interpretazioni divergenti di tali clausole (
9
). Dal 1° gennaio 2011 è in vigore una nuova versione, integralmente rivista, degli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 2010) (
10
).
8.
[OSCURATO:PERSONA] rimandano a clausole standardizzate, cui viene assegnato, da un lato, un significato preciso e, dall’altro,
un’abbreviazione facilmente comprensibile composta di tre lettere. Le clausole regolano, in una sorta di catalogo, le principali
obbligazioni a carico rispettivamente del venditore (
11
) e dell’acquirente (
12
) con riguardo alla fornitura di merci, quali le modalità di consegna, il momento del trasferimento del rischio e la parte
contraente che deve sostenere i costi di trasporto o di assicurazione. Le diverse clausole e l’elenco delle obbligazioni collegato
a ciascuna di esse tengono conto degli ipotizzabili diversi interessi delle parti. Esse sono talvolta più gravose per l’acquirente,
altre volte per il venditore. Sotto il profilo terminologico gli [OSCURATO:PERSONA] 2000 si rifanno alla Convenzione delle Nazioni
Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (
13
).
9.
Quanto alla consegna, la cosiddetta clausola di ritiro «EXW» (franco fabbrica, [OSCURATO:PERSONA]) degli [OSCURATO:PERSONA] 2000 stabilisce,
al punto A4, che:
«Il venditore deve mettere la merce, senza obbligazione di caricarla sul mezzo di prelevamento, a disposizione del compratore
nel luogo di consegna convenuto alla data o nel periodo stipulato o, se nessun tempo è stato concordato, al tempo usuale per
la consegna di tale merce. (…)».
10.
Il punto B4 recita:
«Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4 (...)».
IV –
Fatti e questione pregiudiziale
11.
Nella causa principale i beni erano stati consegnati «franco sede [della venditrice italiana] (
14
)» al vettore e trasportati in Francia, presso la sede dell’acquirente. Chiamata in Italia a rispondere del pagamento, l’acquirente
eccepiva il difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano, evidenziando di avere la propria sede in Francia.
La venditrice sosteneva, invece, che il giudice italiano era competente in forza della citata clausola contrattuale.
12.
Il giudice del rinvio ha rilevato che il luogo di esecuzione rilevante ai fini dell’attribuzione della competenza giurisdizionale,
ai sensi dell’art. 5 del regolamento n. 44/2001, può essere sia la destinazione finale della merce in Francia, sia il luogo,
in Italia, in cui la merce è stata consegnata al trasportatore.
13.
In tale contesto, il giudice a quo ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 e, comunque, il diritto comunitario, laddove esso statuisce che
il luogo di esecuzione dell’obbligazione, nel caso di compravendita di beni, è il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero
dovuto essere consegnati in base al contratto, vada interpretato nel senso che il luogo della consegna, rilevante ai fini
dell’individuazione del Giudice dotato di competenza giurisdizionale, sia quello di destinazione finale delle merci oggetto
del contratto ovvero quello in cui il venditore si libera dell’obbligazione di consegna, in base alla normativa sostanziale
applicabile al singolo caso, ovvero, ancora se sia prospettabile una diversa interpretazione della norma citata».
V –
Analisi giuridica
A –
Premessa
14.
Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale, pervenuta alla cancelleria della Corte il 15 febbraio 2010, il giudice del
rinvio ha suscitato, in un primo momento, un «vespaio» sul piano giuridico (
15
), in relazione all’individuazione del luogo di consegna nella vendita a distanza (
16
).
15.
Tale questione era vivamente dibattuta sia in dottrina (
17
) sia in giurisprudenza (
18
). Le varie soluzioni ipotizzate si collocavano nella gamma di alternative proposte dal giudice del rinvio. Non era fra l’altro
chiaro, per circoscrivere schematicamente l’oggetto del contendere, se il luogo di consegna andasse individuato in base ad
elementi fattuali, più agevolmente riconoscibili, o piuttosto facendo ricorso a valutazioni di diritto sostanziale.
16.
Dieci giorni dopo la presentazione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte ha invece in un certo qual
modo dissolto il «vespaio», statuendo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], come segue: «L’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino,
del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono
stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato
sulla base delle disposizioni di tale contratto
.
Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base
, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei
beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali
beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita (in prosieguo: la «formula [OSCURATO:PERSONA]») (
19
)».
17.
Ad un primo esame la questione sollevata dal giudice del rinvio sembra già trovare soluzione nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo
cui, innanzi tutto, compete al giudice nazionale (
20
) determinare il luogo della consegna sulla base degli accordi concludenti delle parti, sempre che ciò sia possibile senza
ricorrere, preliminarmente e in via sussidiaria, al diritto sostanziale applicabile al contratto (
21
). Se non è possibile determinare il luogo di consegna alla luce delle disposizioni contrattuali, occorre far riferimento,
in subordine, al luogo della consegna dei beni all’acquirente (
22
).
B –
Affinità e differenze tra la presente causa e la causa [OSCURATO:PERSONA]
18.
Da una verifica più approfondita emerge però chiaramente che sia i fatti all’origine della sentenza [OSCURATO:PERSONA], sia le questioni
pregiudiziali sottoposte in quel contesto, divergono da quelle della causa qui in esame.
1. [OSCURATO:PERSONA]
19.
Nella causa [OSCURATO:PERSONA] la consegna doveva avvenire «secondo gli accordi (…) a seguito di ordine di spedizione, franco fabbrica
di Colleferro (
23
)» (in prosieguo: la «clausola [OSCURATO:PERSONA]»), cioè presso lo stabilimento della convenuta in Italia.
20.
Sorprende in un primo momento che detta clausola non sia stata oggetto di una più approfondita analisi nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. La Corte si accontenta essenzialmente di constatare, in generale, che «le parti di un contratto possono determinare
in modo autonomo il luogo di consegna dei beni (
24
)». La Corte non chiarisce se la locuzione «a seguito di ordine di spedizione, franco fabbrica» possa rappresentare in concreto
l’espressione della volontà delle parti di stabilire il luogo di consegna.
21.
La Corte non era però tenuta, per due ordini di ragioni, ad analizzare in dettaglio la clausola «a seguito di ordine di spedizione,
franco fabbrica» e a verificare se essa integrasse un accordo sul luogo di consegna. Da un lato, infatti, la Corte rimette
al giudice del rinvio il chiarimento di tali aspetti (
25
); dall’altro, neppure nella questione pregiudiziale il giudice del rinvio è partito dal presupposto che detta clausola potesse
rilevare ai fini della determinazione del luogo della consegna dei beni (
26
). Del resto neppure tale ultima considerazione desta stupore, dato che già dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dal Bundesgerichtshof tedesco il 9 luglio 2008 (
27
) emerge che il giudice del rinvio, «nell’ambito di una valutazione di merito», aveva esaminato detta «clausola concordata
dalle parti all’inizio del loro rapporto contrattuale», giungendo alla conclusione che «alla luce dell’insieme degli accordi
contrattuali», essa andasse letta non come un accordo sul luogo di consegna dei beni, bensì sulla ripartizione dei costi (
28
).
22.
In altri termini: né il giudice del rinvio, né la Corte avevano ritenuto che la clausola in esame rivestisse un significato
determinante ai fini dell’individuazione del luogo di consegna dei beni.
2. [OSCURATO:PERSONA]
23.
Il contratto oggetto della causa principale contiene una clausola a prima vista simile alla clausola [OSCURATO:PERSONA], in base alla
quale però la merce doveva essere consegnata, secondo il contratto, «franco sede [della venditrice italiana]». Il giudice
del rinvio si limita a rilevare l’esistenza di tale clausola, senza però pronunciarsi in concreto circa la sua importanza
ai fini della determinazione del luogo di consegna dei beni.
24.
Per contro le parti sostengono a tale riguardo punti di vista precisi e tra loro opposti. La venditrice interpreta la locuzione
citata come clausola commerciale, equiparabile alla clausola [OSCURATO:PERSONA] «franco fabbrica» ([OSCURATO:PERSONA], abbreviato: EXW), integrante
un accordo contrattuale sul luogo di consegna dei beni ai sensi della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Decisivo ai fini della determinazione
del luogo di esecuzione sarebbe, quindi, il luogo della consegna dei beni al vettore in Italia, e non la destinazione finale
dei beni in Francia. [OSCURATO:PERSONA] subordina invece a condizioni precise una previsione contrattuale del luogo di consegna,
indicando che le parti devono chiaramente precisare modalità, tempo e luogo della consegna dei beni. [OSCURATO:PERSONA] e le clausole
ad essi equiparabili regolerebbero in primo luogo il trasferimento del rischio e la ripartizione dei costi. La clausola in
esame non avrebbe pertanto alcuna rilevanza ai fini della determinazione del luogo di consegna anche solo in considerazione
del fatto che non sarebbe chiaro, neppure dopo un esame complessivo degli atti, quale obiettivo essa persegua. Alla luce della
sentenza [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe pertanto aversi riguardo, in mancanza di una previsione contrattuale del luogo di consegna, al
luogo di destinazione finale dei beni nel quale l’acquirente consegue il potere di disporne effettivamente. Con ciò si intende
unicamente la concreta acquisizione del possesso, mentre gli aspetti giuridici legati al trasferimento della proprietà sarebbero
irrilevanti.
C –
Questioni giuridiche che necessitano di un chiarimento
25.
Anzitutto occorre chiarire quale significato acquisisca la clausola «franco sede [della venditrice italiana]» nel presente
procedimento.
26.
Tale verifica compete, in ultima analisi, al giudice del rinvio (
29
). Esso sarà chiamato a verificare se la clausola è divenuta valida parte integrante del contratto, a valutare la reale volontà
delle parti ed eventualmente anche ad accertare come la clausola controversa non sia letteralmente identica alla clausola
[OSCURATO:PERSONA] «franco fabbrica» (
30
).
27.
Non spetta però alla Corte esprimersi su tali aspetti.
28.
Essi vanno tuttavia tenuti distinti dalla questione preliminare generale riguardante le condizioni previste dall’art. 5, punto 1,
lett. b), del regolamento n. 44/2001, per la stipula di un accordo sul luogo di esecuzione o per la previsione, all’interno
del contratto, di una clausola sul luogo di consegna di cui il giudice nazionale debba tener conto.
29.
La sentenza [OSCURATO:PERSONA] ammette sì che il luogo di consegna venga determinato sulla base delle disposizioni contrattuali, chiarisce
però che ciò deve avvenire senza far riferimento al diritto applicabile al contratto (
31
).
30.
In tale contesto si pone la questione se clausole commerciali internazionali, quali gli [OSCURATO:PERSONA], che devono essere interpretate
sulla base delle regole fissate dalla Camera di commercio internazionale, soddisfino il principio di legalità stabilito dal
dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA] per l’individuazione del luogo di consegna sulla base del contratto. Infatti, dato che
la sentenza [OSCURATO:PERSONA] vieta il ricorso al diritto sostanziale applicabile al contratto, lo stesso potrebbe valere anche per
il ricorso agli [OSCURATO:PERSONA].
31.
Non potendosi escludere che, nell’interpretare la clausola controversa, il giudice nazionale faccia riferimento alle regole
degli [OSCURATO:PERSONA] (
32
), ritengo utile affrontare tale aspetto nel risolvere la questione pregiudiziale. Detta problematica rientra peraltro nella
questione formulata in modo ampio dal giudice del rinvio, il quale chiede alla Corte un’interpretazione generale dell’art. 5,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 («…ovvero, ancora se sia prospettabile una diversa interpretazione») ai fini della
lite di cui è investito.
32.
In primo luogo valuterò pertanto se clausole commerciali come gli [OSCURATO:PERSONA] possano integrare una disposizione contrattuale
ai sensi del punto 2 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. In un secondo momento, tenuto conto dell’esito di tale verifica
preliminare, si tratterà di adattare la «formula [OSCURATO:PERSONA]» al caso in esame.
1. Se gli [OSCURATO:PERSONA] e le clausole commerciali equiparabili aventi un contenuto semantico concretamente definito possano considerarsi
disposizioni contrattuali idonee a determinare il luogo di consegna ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento
n. 44/2001.
33.
La sentenza [OSCURATO:PERSONA] precisa il margine discrezionale concesso alle parti per stabilire nel contratto il luogo di consegna
ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001.
34.
In base alla struttura dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, occorre distinguere, sotto il profilo sistematico,
tra accordi sul «luogo di esecuzione dell’obbligazione» e accordi sul luogo di consegna.
a) Ammissibilità degli accordi sul luogo di esecuzione, al crocevia tra le locuzioni «salvo diversa convenzione» e «[luogo di
consegna] in base al contratto» [art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001].
35.
Ad un primo esame il tenore letterale dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 sembra ammettere due modi
per stabilire il luogo di adempimento all’interno del contratto. Da un lato, un accordo indiretto sul luogo di esecuzione,
raggiunto prevedendo concretamente nel contratto il luogo di consegna (
33
), quale «luogo […] in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto (
34
)»; dall’altro, un accordo diretto sul luogo di esecuzione, se del caso del tutto indipendente dal luogo di consegna (
35
). In base alla lettera dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001, il ricorso al luogo di consegna ai fini
dell’individuazione del luogo di esecuzione è ammissibile, infatti, solo «salvo diversa convenzione».
36.
In che misura però le parti, in base a tale disposizione, possano stabilire una «diversa convenzione» se non operando un rimando
al luogo di consegna, resta in definitiva, anche dopo la sentenza [OSCURATO:PERSONA], sostanzialmente dubbio (
36
), con la conseguenza che le soluzioni tra loro contrastanti proposte su questo punto in dottrina (
37
) sono ancora in attesa di chiarimento (
38
).
37.
Detto quesito non rileva tuttavia ai fini della presente causa, dato che non si tratta qui di stabilire l’ammissibilità di
eventuali accordi sul luogo di esecuzione
indipendenti dal luogo di consegna
, quanto piuttosto di stabilire se
il luogo di consegna
possa essere validamente stabilito mediante il ricorso ad una clausola commerciale, e, di conseguenza, possa essere in tal
modo fissato nel contratto il luogo di esecuzione.
b) I criteri della «formula [OSCURATO:PERSONA]» per la determinazione contrattuale del luogo di consegna e il loro impiego in presenza
di clausole commerciali con un contenuto semantico concretamente definito
38.
Secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA], le parti del contratto possono stipulare convenzioni per accordarsi sul luogo di consegna (
39
), che però deve poter essere desunto dal contratto «senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto» (
40
).
39.
Se si applicano questi criteri alla clausola EXW degli [OSCURATO:PERSONA] 2000, si constata anzitutto che essa non fa riferimento al
diritto applicabile al contratto. In base ad un’interpretazione letterale della sentenza [OSCURATO:PERSONA], tale clausola non solleverebbe
pertanto problemi.
40.
La clausola EXW sarebbe, quindi, già di per sé adatta a determinare il luogo di esecuzione, dato che essa disciplina non soltanto
il trasferimento del rischio (punti A5 e B5), ma anche il luogo di consegna (punti A4 e B4) nei termini di una pura clausola
di ritiro. Parte della dottrina (
41
) e della giurisprudenza (
42
) sostiene pertanto l’opinione che il luogo di consegna e di esecuzione ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento
n. 44/2001 possa essere determinato mediante la clausola EXW degli [OSCURATO:PERSONA], se validamente inserita nel contratto.
41.
Questa tesi appare convincente anche a mio avviso. Per quale ragione le parti non dovrebbero potersi servire di comode clausole
commerciali al fine di stabilire contrattualmente il luogo di consegna? A favore di tali clausole depone, in particolare,
il fatto che esse sono ben ponderate e che il loro contenuto semantico può essere stabilito in modo obiettivo grazie alle
regole della Camera di commercio internazionale, diversamente da quanto può accadere nel caso di clausole contrattuali formulate
dalle parti in maniera autonoma, talvolta addirittura in una lingua straniera di cui queste non hanno una perfetta padronanza.
42.
Non convince invece l’obiezione secondo cui all’operatore del diritto, quale ad esempio il giudice chiamato ad accertare la
propria competenza giurisdizionale, il concreto significato della clausola potrebbe apparire chiaro eventualmente solo dopo
aver visionato le regole della Camera di commercio internazionale.
43.
È pur vero che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte si è espressa esplicitamente in senso favorevole al principio di una determinazione
pragmatica del luogo di esecuzione, escludendo l’eventuale ricorso a norme di collisione o di diritto sostanziale (
43
); a mio avviso però il riferimento ad [OSCURATO:PERSONA] specificamente individuati non è equiparabile al «riferimento al diritto sostanziale
applicabile al contratto (
44
)» condannato dalla Corte. Il loro significato concreto può desumersi, infatti, senza che sia necessario addentrarsi in complicate
questioni di diritto, prendendo visione di insiemi di regole agevolmente consultabili, quantomeno nel caso in cui la clausola
[OSCURATO:PERSONA] sia formulata chiaramente anche con riferimento alla versione vigente ratione temporis (ad esempio [OSCURATO:PERSONA] 2000).
Sostenere che la validità di un accordo sul luogo di consegna raggiunto ricorrendo ad una clausola [OSCURATO:PERSONA] dipenda dal fatto
che sia stata o meno allegata al contratto una copia delle regole che in concreto descrivono tale clausola, rappresenterebbe
un mero formalismo che non trova alcun fondamento giuridico nell’art. 5 del regolamento n. 44/2001.
c) Conclusione preliminare
44.
Tutto ciò premesso si può quindi constatare che gli [OSCURATO:PERSONA] e le clausole commerciali equiparabili possono in linea di principio
essere considerati disposizioni del contratto idonee a stabilire il luogo di consegna ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b),
del regolamento n. 44/2001.
2. Adattamento della «formula [OSCURATO:PERSONA]» alla presente causa
45.
Al fine di offrire al giudice del rinvio una soluzione utile, occorre evidenziare che i principi enucleati nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA] trovano applicazione in generale per i contratti di compravendita, e non soltanto per le vendite a distanza. L’art. 5,
punto 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001 – analogamente peraltro alla questione pregiudiziale nella presente causa –
non distingue, infatti, tra vendita a distanza e altri contratti di vendita (
45
), anche se deve riconoscersi che è proprio nel caso dei contratti a distanza che la determinazione del luogo di consegna solleva
particolari problemi.
46.
Pertanto il fattore decisivo è innanzi tutto, in linea generale, l’accordo di per sé concludente delle parti (
46
). [OSCURATO:PERSONA] o altre clausole commerciali equiparabili aventi un contenuto semantico definito possono in tal senso operare,
in via di principio, quali disposizioni del contratto idonee a stabilire il luogo di consegna ai sensi dell’art. 5, punto
1, lett. b), del regolamento n. 44/2001.
47.
Qualora non sia possibile determinare il luogo di consegna sulla base di un accordo concludente delle parti, occorre procedere,
come nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], secondo il principio della «definizione pragmatica del luogo dell’adempimento» sulla base di
criteri fattuali (
47
), basandosi sul luogo della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente consegue il potere di disporre effettivamente
di tali beni.
48.
Dalla versione autentica della sentenza [OSCURATO:PERSONA], quella in lingua tedesca, emerge con sufficiente chiarezza, e senza bisogno
di ulteriori precisazioni, che si tratta di un criterio puramente fattuale, collegato al mero possesso.
49.
Occorre tuttavia chiarire meglio che cosa si intenda, nella formula [OSCURATO:PERSONA], per consegna «alla destinazione finale dell’operazione
di vendita».
50.
Deve trattarsi a tale proposito del luogo in cui, «
in linea di principio,
i beni che costituiscono l’oggetto del contratto [con la consegna materiale all’acquirente (
48
)] devono trovarsi (…) dopo l’esecuzione di tale contratto
(
49
)
»
.
51.
Ne emerge, da un lato, che la consegna dei beni ad un trasportatore (diverso dalla persona dell’acquirente) non integra ancora,
in ogni caso, il luogo di consegna (
50
). Secondo l’opinione della Corte, l’operazione di vendita si conclude, infatti, solo con la consegna materiale all’acquirente.
52.
Dall’altro lato, diviene altresì chiaro che un ulteriore e
imprevedibile
spostamento dei beni da parte dell’acquirente è del tutto irrilevante ai fini dell’individuazione del luogo di consegna. Un
simile trasporto successivo, ad esempio nel caso di trasferimento dei beni dal deposito dell’acquirente ad un altro stabilimento,
non rientra nelle operazioni di vendita e conduce ad un luogo
diverso
da quello in cui i beni,
in linea di principio,
devono trovarsi dopo l’esecuzione del contratto.
53.
Dato che risulta decisivo il riferimento alle operazioni di vendita, il criterio della destinazione finale sembra potersi
applicare non solo all’ipotesi della vendita a distanza, ma anche al caso in cui l’acquirente provveda personalmente al ritiro
della merce: in tal caso la «destinazione finale delle operazioni di vendita» potrebbe dirsi raggiunta già presso la filiale
del venditore e le operazioni di vendita concluse con la consegna all’acquirente che ritira la merce.
54.
Il fattore determinante in tutti questi casi è, quindi, in definitiva, la consegna materiale all’acquirente nell’ambito dell’esecuzione
del contratto. Ad un esame più attento dei casi citati, essa appare necessaria, ma anche sufficiente per individuare il luogo
di consegna.
55.
Alla luce delle considerazioni svolte, sorge l’interrogativo se il riferimento aggiuntivo al criterio della «destinazione
finale» non crei confusione piuttosto che venire in aiuto. Sotto il profilo sistematico questo criterio risulta oltretutto
discutibile, in quanto ricorda quello del «luogo di destinazione finale della fornitura della merce (…)» previsto nell’art. 63,
n. 1, del regolamento n. 44/2001, espressamente per le sole persone domiciliate in Lussemburgo. Non sussiste alcun motivo
per prevedere un’applicazione generalizzata di tale norma speciale per la vendita a distanza.
56.
Una fonte di incertezza deriva in particolare dall’aggettivo «finale»: come andrebbe valutato ad esempio il caso in cui la
merce, dopo essere stata provvisoriamente collocata in un deposito dell’acquirente, venga poi trasferita da quest’ultimo in
un altro stabilimento e tale intenzione fosse stata nota al venditore fin dall’inizio? Ci si può facilmente immaginare quali
discussioni possano insorgere al riguardo facendo leva sul significato di tale locuzione. In un simile caso si porrebbe, inoltre,
la questione della mancata coincidenza tra il luogo di destinazione finale (l’altro stabilimento) e il luogo dell’effettiva
consegna della merce (il deposito provvisorio).
57.
Ritengo pertanto preferibile rinunciare all’espressione «alla destinazione finale dell’operazione di vendita». Il luogo della
consegna materiale all’acquirente integra un criterio sufficientemente chiaro e prevedibile per entrambe le parti, che non
richiede ulteriori modifiche.
VI –
Conclusione
58.
Suggerisco pertanto alla Corte di risolvere la questione sollevata dal giudice del rinvio come segue:
L’art. 5, punto 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il luogo della consegna,
rilevante ai fini dell’individuazione del giudice dotato di competenza giurisdizionale, va determinato sulla base degli accordi
contrattuali delle parti.
[OSCURATO:PERSONA] e le clausole commerciali equiparabili con un contenuto semantico concretamente definito possono in linea di
principio valere quali disposizioni del contratto idonee a determinare il luogo di consegna ai sensi dell’art. 5, punto 1,
lett. b), del regolamento n. 44/2001.
Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile
al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe
dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 12, pag. 1. La versione del regolamento attualmente in vigore è quella modificata dal regolamento (UE) della [OSCURATO:PERSONA]
12 maggio 2010, n. 416 (GU L 119, pag. 7).
3
– Art. 2, n. 1, del regolamento n. 44/2001.
4
– «Salvo diversa convenzione» [art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 44/2001].
5
– [OSCURATO:PERSONA] C‑381/08, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1255).
6
– In tal senso, punto 2 del dispositivo della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
7
– «[OSCURATO:PERSONA]» è un marchio della Camera di commercio internazionale.
8
– Per restare al passo con lo sviluppo del commercio internazionale nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 e 2000 sono state introdotte
modifiche, integrazioni e clausole aggiuntive. V., a tale riguardo, Jolivet, E.,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d’une norme du commerce international
, Litec, Parigi, 2003, paragrafi 136 e segg. e pagg. 475 e segg., che contiene un’elencazione in ordine cronologico degli
[OSCURATO:PERSONA] francesi (fino al 2000).
9
–
[OSCURATO:PERSONA] 2000, Die offiziellen Regeln der ICC zur Auslegung von Handelsklauseln
, ICC Deutschland‑Vertriebsdienst, Colonia, 1999, pag. 2.
10
– Zwilling‑Pinna, C.,
Update wichtiger Handelsklauseln: Neufassung der [OSCURATO:PERSONA] ab 2011
, Betriebs–Berater 2010, pagg. 2980 e segg.
11
– Contraddistinte negli [OSCURATO:PERSONA] 2000, all’interno dell’elenco delle obbligazioni, dalla lettera «A», e numerate in via
consecutiva. La disciplina sulla consegna è così contenuta al punto A4.
12
– Contraddistinte dalla lettera «B».
13
–
[OSCURATO:PERSONA] 2000, Die offiziellen Regeln der ICC zur Auslegung von Handelsklauseln
(cit. alla nota 9), pag. 10.
14
– Nella versione originale del contratto del 13 marzo 2008 viene utilizzata l’espressione: «
Resa
: Franco ns. sede».
15
– Questa è l’espressione che utilizza [OSCURATO:PERSONA] nelle sue note alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], pubblicate su
EWiR 2010, Art. 5 EuGVVO 1/10
, pagg. 287 e 288.
16
– Nelle citate note alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] osserva che la Corte non distingue a seconda che il trasportatore sia
stato incaricato dal venditore o dall’acquirente.
17
– Una sottile interpretazione della norma, supportata da un’ampia analisi della dottrina e della giurisprudenza, si rinviene
in Wipping, F.,
Der europäische Gerichtsstand des Erfüllungsorts – Art. 5 Nr. 1 EuGVVO
, Duncker & Humblot, Berlino, 2008, pagg. 180 e segg.; Lynker, Th.,
Der besondere Gerichtsstand am [OSCURATO:PERSONA] in der Brüssel I‑Verordnung (Art. 5 Nr. 1 EuGVVO)
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sul Meno, 2006, pagg. 84 e segg., e Ignatova, R.,
Art. 5 Nr. 1 EuGVO – Chancen und Perspektiven der Reform des Gerichtstands am [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sul Meno, 2005, pagg. 210 e segg. Quest’ultimo tra l’altro approfondisce la questione se occorra
avere riguardo al luogo di spedizione o di destinazione della merce e, sulla base di un’interpretazione grammaticale della
norma come formulata in diverse versioni linguistiche, giunge alla conclusione che «il tenore letterale della norma non è
risolutivo».
18
– V. i riferimenti indicati alla nota 17, il quadro d’insieme in Wittwer, A.,
Gerichtsstand des Erfüllungsorts beim internationalen [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] 2010, pagg. 151 e 152, e la domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof tedesco del 9 luglio
2008 nella causa [OSCURATO:PERSONA], consultabile in Internet, sub protocollo [OSCURATO:PERSONA] 184/07, all’indirizzo (http://www.bundesgerichtshof.de/cln_134/DE/Entscheidungen/entscheidungen_node.html).
19
– Punto 2 del dispositivo. Il corsivo è mio.
20
– [OSCURATO:PERSONA], punto 54.
21
– [OSCURATO:PERSONA], punto 53.
22
– [OSCURATO:PERSONA], punti 60-62.
23
– In tal senso, paragrafo 3 delle conclusioni dell’avvocato generale Mazák, presentate il 24 settembre 2009.
24
– [OSCURATO:PERSONA], punto 45.
25
– [OSCURATO:PERSONA], punto 54.
26
– La seconda questione pregiudiziale della causa [OSCURATO:PERSONA] era formulata, infatti, come segue: se il luogo in cui i beni sono
stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto debba determinarsi, nel caso di vendite a distanza, in base
al luogo della consegna materiale all’acquirente ovvero in base al luogo in cui i beni sono affidati al primo vettore ai fini
della consegna all’acquirente.
27
– V. nota 18 supra.
28
– Wittwer (cit. alla nota 18, pagg. 193 e 195) non sembra aver preso in considerazione tale aspetto,.
29
– [OSCURATO:PERSONA], punto 54.
30
– Sulle problematiche connesse all’interpretazione delle clausole di resa, v. Fogt, M.M.,
[OSCURATO:PERSONA] und Auslegung von FRANCO-Lieferklauseln beim CISG-Kauf
, [OSCURATO:PERSONA] 2003, pagg. 61, 67 e 68.
31
– [OSCURATO:PERSONA], punto 53.
32
– Qualora una clausola sia definita anche negli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propone di basarsi su detta definizione anche nel caso
in cui le parti non l’abbiano espressamente richiamata, a condizione che non vi siano elementi che comprovano chiaramente
una loro volontà contraria [von Staudinger, J./[OSCURATO:PERSONA], U.,
Kommentar zum [OSCURATO:PERSONA] mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Wiener UN-Kaufrecht (CISG),
Sellier‑de Gruyter, Berlino, 2005, art. 31 CISG, punto 31].
33
– Al punto 51 la sentenza [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il regolamento non definisce la nozione di luogo di consegna, e rimanda
per la sua determinazione anzitutto alle disposizioni del contratto (punto 54).
34
– Cosiddetto luogo di esecuzione «naturale».
35
– Tuttavia la Corte ha criticato gli «accordi astratti» sul luogo di esecuzione senza alcun collegamento con l’adempimento
della prestazione, già nell’ambito di applicazione della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, nella sentenza 20 febbraio 2007, causa C‑106/95, MSG (Racc. pag. I‑911, punto
35), riconoscendone la validità solo qualora siano allo stesso tempo rispettate le condizioni previste per gli accordi sul
foro competente (art. 17 di detta convenzione). V., nella giurisprudenza di norma favorevole agli accordi, sentenza della
Corte 17 gennaio 1980, causa 56/79, Zelger (Racc. pag. 89, punto 5).
36
– Nelle sue note alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] pubblicate in EuZW 2010, pagg. 303‑305, Leible ritiene di poter comunque dedurre,
dal fatto che il punto 46 si riferisce ad un accordo sul «luogo di esecuzione dell’obbligazione», che la Corte non ammetta,
da un lato, il rimando ad un luogo in base al contratto anziché al luogo di esecuzione e, dall’altro, che non approvi neppure
un accordo astratto sul luogo di esecuzione.
37
– In particolare la dottrina tedesca ha formulato molte ipotesi di interpretazione: ad esempio, Klemm, M.,
Erfüllungsortvereinbarungen im [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2005, pagg. 71‑80, nonché, per un’analisi completa sullo stato del dibattito,
Leible, S. in Rauscher, Th.,
[OSCURATO:PERSONA] und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR,
edizione rivista 2011, Sellier, Monaco di Baviera, 2011, Art. 5 del Brüssel I‑VO, punto 57b.
38
– È eloquente la considerazione, in senso quasi fatalista, di Briggs, A./Rees, R.,
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 3° ed., 2002, pag. 131: «It is close to impossible to make sense of the words “or otherwise agreed”(…).
They can be forgotten until an imaginative court is able to breathe meaning into them».
39
– [OSCURATO:PERSONA], punti 45 e 46.
40
– [OSCURATO:PERSONA], punto 55.
41
– V., ad esempio, Leible (nota 37) e la giurisprudenza ivi citata.
42
– V., ad esempio, con riguardo alla clausola «delivery: ex works» la decisione dell’Oberlandesgericht di Karlsruhe del 28 marzo
2006, IPRspr 2006, n. 111, pagg. 242-250.
43
– [OSCURATO:PERSONA], punti 54 e 53.
44
– [OSCURATO:PERSONA], punto 2 del dispositivo.
45
– V., in questo senso, anche le conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 32.
46
– [OSCURATO:PERSONA], punti 54 e 55.
47
– [OSCURATO:PERSONA], punto 52.
48
– [OSCURATO:PERSONA], punto 60.
49
– [OSCURATO:PERSONA], punto 61. Il corsivo è mio.
50
– V. anche [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 15), pag. 288.