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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12480/2024

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la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] FArrc•

1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12/5/2023, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato estinte le pene comminate con le sentenze di cui ai numeri 1 e 2 del cumulo del 6/5/2003 e ha confermato nel resto il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale in data 22/6/2022 in relazione all'analoga richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla pena inflitta dal Tribunale di Cremona il 4/3/1997, confermata dalla Corte di appello di Brescia e irrevocabile il 28/2/1999, in quanto il condannato, durante il decorso della prescrizione, avrebbe commesso un reato della stessa indole.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta identità di indole tra il reato di cui all'art. 455 cod. pen., contraffazione di banconote, e quello di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in ordine alla contraffazione della patente di guida.

5. In data 13 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta identità di indole tra il reato di contraffazione di banconote di cui all'art. 455 cod. pen. e quello relativo alla contraffazione della patente di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., commesso nel quinquennio.

La doglianza è infondata.

2.1. La valutazione circa l'identità o meno dell'indole tra due reati, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte ed espressamente previsto dall'art. 101 cod. pen., prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati (Sez. 5, n. 40281 del 13/07/2017, Baratto, Rv. 271014 - 01; Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C, Rv. 266545).

In generale, pertanto, possono essere ritenuti «reati della stessa indole» non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni, desunti - anche a prescindere dall'identità del bene protetto - dalle modalità di esecuzione o dai moventi economici del reo (Sez. 5, n. 40281 del 13/07/2017, Baratto, Rv. 271014 - 01; Sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv. 248774).

2.2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione si è conformato ai principi indicati.I due reati, quello di cui all'art. 455 cod, pen. e quello di cui agli artt.477 e 482 cod. pen., entrambi contenuti nello stesso Titolo VII, Dei delitto contro la fede pubblica, sono pacificamente della stessa indole.

Le disposizioni, infatti, sono poste a tutela del medesimo bene e hanno lo scopo di garantire la genuinità dei documenti pubblici nei quali vi è un naturale affidamento dei cittadini tanto che tra le due ipotesi di reato, come correttamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione, vi è una pressoché totale sovrapposizione, sia con riferimento all"interesse tutelato che anche riguardo agli ulteriori elementi, materiale e soggettivo (in senso nella sostanza analogo, a contrario, ancora da ultimo Sez. 5, n. 40281 del 13/07/2017, Baratto, Rv. 271014 - 01 e Sez. 3, n. 2818 del 14/09/1999, Degni, Rv. 214524 - 01).

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sen,tenza con motivazione semplifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] FArrc• 1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 12/5/2023, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha dichiarato estinte le pene comminate con le sentenze di cui ai numeri 1 e 2 del cumulo del 6/5/2003 e ha confermato nel resto il provvedimento emesso dallo stesso Tribunale in data 22/6/2022 in relazione all'analoga richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla pena inflitta dal Tribunale di Cremona il 4/3/1997, confermata dalla Corte di appello di Brescia e irrevocabile il 28/2/1999, in quanto il condannato, durante il decorso della prescrizione, avrebbe commesso un reato della stessa indole. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta identità di indole tra il reato di cui all'art. 455 cod. pen., contraffazione di banconote, e quello di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. in ordine alla contraffazione della patente di guida. 5. In data 13 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In un unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta identità di indole tra il reato di contraffazione di banconote di cui all'art. 455 cod. pen. e quello relativo alla contraffazione della patente di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., commesso nel quinquennio. La doglianza è infondata. 2.1. La valutazione circa l'identità o meno dell'indole tra due reati, come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte ed espressamente previsto dall'art. 101 cod. pen., prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati (Sez. 5, n. 40281 del 13/07/2017, Baratto, Rv. 271014 - 01; Sez. 6, n. 15439 del 17/03/2016, C, Rv. 266545). In generale, pertanto, possono essere ritenuti «reati della stessa indole» non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni, desunti - anche a prescindere dall'identità del bene protetto - dalle modalità di esecuzione o dai moventi economici del reo (Sez. 5, n. 40281 del 13/07/2017, Baratto, Rv. 271014 - 01; Sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv. 248774). 2.2. Nel caso di specie il giudice dell'esecuzione si è conformato ai principi indicati.I due reati, quello di cui all'art. 455 cod, pen. e quello di cui agli artt.477 e 482 cod. pen., entrambi contenuti nello stesso Titolo VII, Dei delitto contro la fede pubblica, sono pacificamente della stessa indole. Le disposizioni, infatti, sono poste a tutela del medesimo bene e hanno lo scopo di garantire la genuinità dei documenti pubblici nei quali vi è un naturale affidamento dei cittadini tanto che tra le due ipotesi di reato, come correttamente ritenuto dal giudice dell'esecuzione, vi è una pressoché totale sovrapposizione, sia con riferimento all"interesse tutelato che anche riguardo agli ulteriori elementi, materiale e soggettivo (in senso nella sostanza analogo, a contrario, ancora da ultimo Sez. 5, n. 40281 del 13/07/2017, Baratto, Rv. 271014 - 01 e Sez. 3, n. 2818 del 14/09/1999, Degni, Rv. 214524 - 01). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sen,tenza con motivazione semplifi
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