CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 15669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4250/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Venturia 45 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso ex art. 10 d.P.R. n. 123/2001 - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, - controricorrente - avverso la sentenza n.2816/18, CTR Lombardia, depositata il 21 giugno 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni del P.G. nel senso della declaratoria della cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia indicata in epigrafe, la quale aveva dichiarato estinto il giudizio perché ritenuto tardivamente riassunto dalla parte, a seguito della sentenza di primo grado che dichiarava la falsità delle sottoscrizioni del contribuente in calce al contratto di telefonia n. 373/7084078. Il ricorrente aveva difatti impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate relativamente a tasse di concessione governative collegate alla predetta utenza per un totale di euro 10.706,20, assumendo di non aver mai stipulato il contratto di telefonia con la Fastweb e di non aver mai avuto in uso quella utenza, evincendo dal contratto prodotto che risultava il nome dell'attuale convivente della sua ex compagna e madre di sua figlia. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado respingeva l'istanza di sospensione del giudizio sul rilievo che difettava la prova della pendenza del procedimento penale per il reato di falso. La sentenza veniva appellata dinanzi alla CTR della Lombardia che sospendeva il giudizio in attesa della sentenza del Tribunale di Milano investito dell'accertamento della falsità delle sottoscrizioni. Il Tribunale di Milano accertava la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto con sentenza n. 9775/15 del 28 settembre 2015. La CTR fissava udienza di trattazione su istanza dell'Agenzia delle Entrate la quale eccepiva l'estinzione del giudizio poiché dal 28 settembre 2015 al 29 giugno 2016, il ricorrente non aveva provveduto a riassumere il giudizio dinanzi alla CTR, la quale ne dichiarava l'estinzione, compensando le spese, ancorchè all'udienza del 14 dicembre 2016, avesse rinviato la causa in attesa di definizione del giudizio, atteso che la sentenza di primo grado era stata impugnata dinanzi alla Corte d'Appello. L'Agenzia delle Entrate si è costituita, confermando la tesi proposta dal ricorrente e chiedendo la cessazione della materia del contendere, avendo annullato in autotutela l'avviso di accertamento opposto, già notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al ricorrente. Il ricorrente ha presentato memorie difensive assumendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di autoannullamento, rettificando l'affermazione in udienza ove confermava invece di aver ricevuto l'atto de quo. Il P.G. ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 360, 1 comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 43,49,39, 41 d.lgs. n. 546/92, nonchè dell'art. 337 c.p.c., per avere il decidente ritenuto erroneamente che il termine semestrale per la riassunzione del giudizio decorresse dalla sentenza del tribunale di Milano n. 9889/15 e non, come disposto dall'art. 297 c.p.c., dalla sentenza della Corte di appello dinanzi alla quale la prima decisione era stata impugnata, passata in giudicato il 30.10.2017. 3.11 secondo motivo deduce la nullità del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 49 e 50 del d.lgs. 546/92, nonchè degli artt. 295 e 337 c.p.c.; per avere il giudicante fatto errata applicazione delle disposizioni citate non avendo considerato che tempestivamente il ricorrente aveva depositato istanza di riassunzione in data 29.01.2018, entro il termine semestrale dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello. 4. Con le ultime due censure si lamenta l'omesso esame, ex art. 360, n. 5), c.p.c. delle domande e delle eccezioni formulate in sede di giudizio di merito, relative alla circostanza che la sentenza del Tribunale di Milano era stata oggetto di gravame; nonché per avere la Regionale omesso, ex art. 112 c.p.c., di esaminare la domanda di merito concernente l'annullamento dell'atto impositivo. 5. In via preliminare, si evidenzia che l'avviso di accertamento originariamente impugnato dal Langè è stato annullato dall'ente finanziario in sede di autotutela 1'11 febbraio 2019, successivamente alla notifica del presente ricorso per cassazione. 6. L'annullamento in via di autotutela degli atti impositivi impugnati comporta la cessazione della materia del contendere; consegue la estinzione del processo con l'ulteriore effetto della caducazione «delle pronunce emanate nei precedenti gradi di merito non passate in giudicato» (Sez. 5, sentenza n. 5641 del 20/03/2015; Cass. n. 33587/2018; Cass. n.20350/2019; Cass. n. 2021, n. 8887). Si rammenta che, con la sentenza n. 274 del 2005 la Corte costituzionale - nel dichiarare costituzionalmente illegittimo, in relazione al principio di ragionevolezza, riconducibile all'art. 3 della Costituzione, l'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge - ha affermato che la compensazione "ope legis" delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante il principio di responsabilità delle spese del giudizio, osservato anche nel processo tributario, si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore. Premesso che, per effetto della sentenza n. 274 del 2005 della Corte costituzionale - nelle ipotesi, come nella specie, di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge - non può operare la compensazione ope legis delle spese processuali, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016; Cass. sez. 6-5, n. 14939 del 2020). 7. In altri termini, la cessazione della materia del contendere, in dipendenza dell'annullamento - in via di autotutela - dell'atto impositivo non comporta « necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale», se non quando l'annullamento consegua alla «manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione » (Sez. 5, ordinanza n. 22231 del 26/10/2011); sicché, fuori nella ipotesi de qua, « può essere disposta la compensazione delle spese [...] all'esito della valutazione complessiva della lite » (Sez. 6-5, ordinanza n. 3950 del 14/02/2017). Orbene, nella specie, le spese del giudizio devono essere compensate, risultando solo dalla successiva dalla sentenza passata in giudicato l'estraneità del ricorrente al rapporto contrattuale instaurato con la società Fastweb e considerato che l'amministrazione finanziaria in grado d'appello aveva chiedo di dichiarare la cessazione della materia del contendere. 8. - Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 - 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 - 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. Ciò constatato, la causa di estinzione del giudizio, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (Sez. 5, Sentenza n. 19533 del 23/09/2011; Cass. n. 9753/2017; Cass.6068 del 24/02/2022). In applicazione di tale principio la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per cessazione della materia del contendere. Stante l'esito della controversia le spese processuali possono essere compensate. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] cessata la materia del contendere. compensa le spese del giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consi