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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 28807/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37437/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], LERZO Mirana, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 1209/2019,depositata il 2 marzo 2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del1 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Chiavari contestando la mancata esecuzione dei lavori concordati per un importo di euro 62.000,00; chiedevano la risoluzione per inadempimento dell’accordo privo di data, di cui alla scrittura sottoscritta dalle parti e allegata al preliminare di vendita in data 21/12/2007, relativo a un immobile in fase di costruzione, sito in Cicagna, via Chiapparino 9/8, oltre a due posti scoperti, con accordo di vendita a corpo al prezzo di euro 140.000,00, cui aveva fatto seguito la vendita in data 27/6/2008 , nonché la restituzione agli attori della somma di euro42.800,00.

Gli attori precisavano di avere pagato euro 32.800,00 , ricevendo in restituzione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gli assegni pagati per un totale di euro 19.200,00.

Gli attori contestavano altresì di avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre agli 11 assegni, la somma di euro 10.000,00 in contanti per completare l'importo pattuito di euro 62.000,00. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale.

Con sentenza n. 10010/17 del 2 marzo 17 , il Tribunale di Genova dichiarava risolto per mutuo dissenso il contratto e compensava integralmente le spese di lite.

2. –Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e MirianaLerzo.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Genova, con sentenza n. 1209/2019 depositata il 2 marzo 2017, rigettava l’appello, condannando gli appellanti a rifondere le spese del giudizio.

3. – Calloni e Lerzo hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ex art. 360 c. 1 n. 4 cod. proc. civ.I ricorrenti evidenziano che la pronuncia di primo grado, a fronte delle contrapposte domande delle parti di risoluzione per inadempimento, ha disposto la risoluzione per mutuo dissenso, incorrendo nel vizio di ultra o extra petizione, come contestato nel primo motivo d’appello, laddove si sosteneva che una lettura degli atti di causa non fa emergere nessun accordo di risoluzione,neppure per facta concludentia.[OSCURATO:SOCIETA] d’appello, confermando la sentenza impugnata, laddove aveva pronunciato la risoluzione del contratto per mutuo dissenso, senza rilevare la palese violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sarebbe incorsanella medesima violazione.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio ex art. 360 c.1 n. 3 cod. proc. civ.: violazione degli artt. 156 secondo comma, 132 n. 4 exart. 360, c. 1 n. 4 e 5 cod. proc. civ.

Nel ricorso si deduce che il giudice di primo grado, come rilevato dalla Corte d’appello , aveva in motivazione ritenuto prevalente l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], affermando che “debba essere considerato prevalente il comportamento inadempiente della società convenuta, che non ha dimostrato di essersi attivata perl’esecuzione all’accordo negoziale, eseguendo le obbligazioni poste a suo carico, integranti il nucleo della funzione economico-sociale del contratto”.

Avendo la Corte d'appello condiviso tale valutazione, richiamandola espressamente, tanto sarebbe stato sufficiente per imporre la risoluzione per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA].

Si verificherebbe pertanto un insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza (nella parte in cui si richiama e si condivide la valutazione di prevalenza dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]) e il dispositivo che conferma la pronuncia la risoluzione per mutuo dissenso.

1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.

Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale ( Cass., Sez.

VI - 2, 21 settembre 2020, n. 19706; C ass., Sez.

VI - 1, 5 giugno 2018, n. 14314; Cass., Sez.

I, 16 febbraio 2016, n. 2984; Cass., Sez.

III, 19 gennaio 2016, n. 767; Cass., Sez.

III, 19 dicembre 2014, n. 26907; Cass., Sez.

Un., 15 gennaio 1983, n. 329).

Non sussiste, inoltre,violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché – proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di controparte – non pronunzia ultra petitail giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, secondo comma, c.c. (Cass., Sez.

II , 15 giugno 2020 , n. 11466 ; Cass., Sez.

II, 5 novembre 2009, n. 23490).

Correttamente la corte di merito ha ritenuto che, nella specie, vi sia stato un reciproco inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con la scrittura privata oggetto del contendere, né sussiste alcun insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza e il dispositivo.

2. –Con il terzo motivo di ricorso si contesta il vizio exart. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ.; violazione degli artt. 156, comma 1, cod. proc. civ.; art. 132 c. n. 4 cod. proc. civ.che si denuncia ex art. 360 , comma 1 , n. 4 e 5 cod. proc. civ.

Nell’atto di citazione del primo grado erano stati trascritti gli 11 assegni consegnati a [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di 52.000,00 con la funzione di garanzia dei pagamenti concordati, precisando parte attrice di avere pagato l’importo di euro 32.800,00, ricevendo in restituzione gli assegni corrispondenti agli importi pagati e producendo gli assegni così restituiti.

Nell’atto di appello si evidenziava che la società convenuta nella comparsa di costituzione riconosceva espressamente che gli assegni furono effettivamente consegnati a [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la decisione adottata (rigetto del secondo e terzo motivo di appello, assorbimento del primo) sarebbe supportata da una motivazione che si riduce a una mera parafrasi della motivazione della sentenza appellata, senza alcun esame del motivo d’appello concernente i fatti non contestati e comunque ammessi da controparte ( la dazione degli assegni specificati nell’attodi citazione; gli obblighi assunti dalle parti con la scrittura privata senza data denominata “[OSCURATO:PERSONA]”; il riconoscimento della effettiva consegna degli assegni contenuto nella comparsa di costituzione e risposta 1 dicembre 2011, con la conseguente mancata contestazione della loro ricezione; la produzione in giudizio di 7 assegni per euro32.800,00, che implicava l’intervenuto pagamento dei relativi importi).

In particolare, si denuncia l’affermazione apodittica secondo cui “La dazione della somma indicata attraverso gli assegni asseritamente consegnati in garanzia non risulta provata”, e dell’altra secondo cui “anche a volerli considerare dati a garanzia a beneficio della parte venditrice, non è stata prodotta la documentazione bancaria da cui risulti l’incasso degli stessi” senza entrare nel merito di quanto argomentato nell’atto di appello, laddove il pagamento della somma si desumeva necessariamente dall’espresso riconoscimento della dazione degli undici assegni in garanzia e dalla restituzione di sette dei medesimi, il che implicava l’intervenuto pagamento.

Con il quarto motivo di ricorso si prospetta il vizio ex art. 360 , comma 1,n. 5 cod. proc. civ.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

I ricorrenti deducono che il Tribunale non abbia esaminato gli atti processuali e le produzioni degli attori e del pari la Corte d’Appello, che si sia limitata a trascrivere, per respingere il proposto appello, i motivi addotti dal Tribunale, senza esaminare gli atti processuali e in particolare la documentazione prodotta dagli attori e il comportamento processuale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ignorando del tutto quanto argomentato nel secondo motivo di appello, in merito al fatto che la società convenuta aveva riconosciuto in comparsa di risposta la dazione di tutti gli assegni e la funzione di garanzia attribuita agli stessi.

2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Nell'ipotesi di "doppia conforme" exart. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., Sez.

III, 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., Sez.

III, 28 febbraio 2023, n. 5947).

Nella specie non emerge la deduzione della diversità delle ragioni poste a fondamento dell'una e dell'altra decisione, né sussiste tale diversità alla stregua degli argomenti addotti e fatti valere dalla sentenza impugnata, né sussiste alcuna lesione d e l «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez.

I, 3 marzo 2022, n. 7090).

3. –Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna iricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 3.400,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37437/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], LERZO Mirana, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n. 1209/2019,depositata il 2 marzo 2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del1 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Chiavari contestando la mancata esecuzione dei lavori concordati per un importo di euro 62.000,00; chiedevano la risoluzione per inadempimento dell’accordo privo di data, di cui alla scrittura sottoscritta dalle parti e allegata al preliminare di vendita in data 21/12/2007, relativo a un immobile in fase di costruzione, sito in Cicagna, via Chiapparino 9/8, oltre a due posti scoperti, con accordo di vendita a corpo al prezzo di euro 140.000,00, cui aveva fatto seguito la vendita in data 27/6/2008 , nonché la restituzione agli attori della somma di euro42.800,00. Gli attori precisavano di avere pagato euro 32.800,00 , ricevendo in restituzione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. gli assegni pagati per un totale di euro 19.200,00. Gli attori contestavano altresì di avere consegnato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre agli 11 assegni, la somma di euro 10.000,00 in contanti per completare l'importo pattuito di euro 62.000,00. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale. Con sentenza n. 10010/17 del 2 marzo 17 , il Tribunale di Genova dichiarava risolto per mutuo dissenso il contratto e compensava integralmente le spese di lite. 2. –Avverso tale sentenza proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e MirianaLerzo. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Genova, con sentenza n. 1209/2019 depositata il 2 marzo 2017, rigettava l’appello, condannando gli appellanti a rifondere le spese del giudizio. 3. – Calloni e Lerzo hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si è costituita con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ex art. 360 c. 1 n. 4 cod. proc. civ.I ricorrenti evidenziano che la pronuncia di primo grado, a fronte delle contrapposte domande delle parti di risoluzione per inadempimento, ha disposto la risoluzione per mutuo dissenso, incorrendo nel vizio di ultra o extra petizione, come contestato nel primo motivo d’appello, laddove si sosteneva che una lettura degli atti di causa non fa emergere nessun accordo di risoluzione,neppure per facta concludentia.[OSCURATO:SOCIETA] d’appello, confermando la sentenza impugnata, laddove aveva pronunciato la risoluzione del contratto per mutuo dissenso, senza rilevare la palese violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sarebbe incorsanella medesima violazione. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio ex art. 360 c.1 n. 3 cod. proc. civ.: violazione degli artt. 156 secondo comma, 132 n. 4 exart. 360, c. 1 n. 4 e 5 cod. proc. civ. Nel ricorso si deduce che il giudice di primo grado, come rilevato dalla Corte d’appello , aveva in motivazione ritenuto prevalente l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], affermando che “debba essere considerato prevalente il comportamento inadempiente della società convenuta, che non ha dimostrato di essersi attivata perl’esecuzione all’accordo negoziale, eseguendo le obbligazioni poste a suo carico, integranti il nucleo della funzione economico-sociale del contratto”. Avendo la Corte d'appello condiviso tale valutazione, richiamandola espressamente, tanto sarebbe stato sufficiente per imporre la risoluzione per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]. Si verificherebbe pertanto un insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza (nella parte in cui si richiama e si condivide la valutazione di prevalenza dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA]) e il dispositivo che conferma la pronuncia la risoluzione per mutuo dissenso. 1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale ( Cass., Sez. VI - 2, 21 settembre 2020, n. 19706; C ass., Sez. VI - 1, 5 giugno 2018, n. 14314; Cass., Sez. I, 16 febbraio 2016, n. 2984; Cass., Sez. III, 19 gennaio 2016, n. 767; Cass., Sez. III, 19 dicembre 2014, n. 26907; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 1983, n. 329). Non sussiste, inoltre,violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché – proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di controparte – non pronunzia ultra petitail giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, secondo comma, c.c. (Cass., Sez. II , 15 giugno 2020 , n. 11466 ; Cass., Sez. II, 5 novembre 2009, n. 23490). Correttamente la corte di merito ha ritenuto che, nella specie, vi sia stato un reciproco inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte con la scrittura privata oggetto del contendere, né sussiste alcun insanabile contrasto tra la motivazione della sentenza e il dispositivo. 2. –Con il terzo motivo di ricorso si contesta il vizio exart. 360 c. 1 n. 3 cod. proc. civ.; violazione degli artt. 156, comma 1, cod. proc. civ.; art. 132 c. n. 4 cod. proc. civ.che si denuncia ex art. 360 , comma 1 , n. 4 e 5 cod. proc. civ. Nell’atto di citazione del primo grado erano stati trascritti gli 11 assegni consegnati a [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di 52.000,00 con la funzione di garanzia dei pagamenti concordati, precisando parte attrice di avere pagato l’importo di euro 32.800,00, ricevendo in restituzione gli assegni corrispondenti agli importi pagati e producendo gli assegni così restituiti. Nell’atto di appello si evidenziava che la società convenuta nella comparsa di costituzione riconosceva espressamente che gli assegni furono effettivamente consegnati a [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la decisione adottata (rigetto del secondo e terzo motivo di appello, assorbimento del primo) sarebbe supportata da una motivazione che si riduce a una mera parafrasi della motivazione della sentenza appellata, senza alcun esame del motivo d’appello concernente i fatti non contestati e comunque ammessi da controparte ( la dazione degli assegni specificati nell’attodi citazione; gli obblighi assunti dalle parti con la scrittura privata senza data denominata “[OSCURATO:PERSONA]”; il riconoscimento della effettiva consegna degli assegni contenuto nella comparsa di costituzione e risposta 1 dicembre 2011, con la conseguente mancata contestazione della loro ricezione; la produzione in giudizio di 7 assegni per euro32.800,00, che implicava l’intervenuto pagamento dei relativi importi). In particolare, si denuncia l’affermazione apodittica secondo cui “La dazione della somma indicata attraverso gli assegni asseritamente consegnati in garanzia non risulta provata”, e dell’altra secondo cui “anche a volerli considerare dati a garanzia a beneficio della parte venditrice, non è stata prodotta la documentazione bancaria da cui risulti l’incasso degli stessi” senza entrare nel merito di quanto argomentato nell’atto di appello, laddove il pagamento della somma si desumeva necessariamente dall’espresso riconoscimento della dazione degli undici assegni in garanzia e dalla restituzione di sette dei medesimi, il che implicava l’intervenuto pagamento. Con il quarto motivo di ricorso si prospetta il vizio ex art. 360 , comma 1,n. 5 cod. proc. civ.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti deducono che il Tribunale non abbia esaminato gli atti processuali e le produzioni degli attori e del pari la Corte d’Appello, che si sia limitata a trascrivere, per respingere il proposto appello, i motivi addotti dal Tribunale, senza esaminare gli atti processuali e in particolare la documentazione prodotta dagli attori e il comportamento processuale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ignorando del tutto quanto argomentato nel secondo motivo di appello, in merito al fatto che la società convenuta aveva riconosciuto in comparsa di risposta la dazione di tutti gli assegni e la funzione di garanzia attribuita agli stessi. 2.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili. Nell'ipotesi di "doppia conforme" exart. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., Sez. III, 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5947). Nella specie non emerge la deduzione della diversità delle ragioni poste a fondamento dell'una e dell'altra decisione, né sussiste tale diversità alla stregua degli argomenti addotti e fatti valere dalla sentenza impugnata, né sussiste alcuna lesione d e l «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. I, 3 marzo 2022, n. 7090). 3. –Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 3.400,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello