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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 47573/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 13 settembre 2021 la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 30.4.3019, appellata da PANARO Raffaele, con la quale quest'ultimo è stato ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 75 del D. Lgs n. 159/2011 e condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anno uno di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - PANARO Raffaele deducendo violazione di legge in relazione all'art. 131bis cod. pen. e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 13 settembre 2021 la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 30.4.3019, appellata da PANARO Raffaele, con la quale quest'ultimo è stato ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art. 75 del D. Lgs n. 159/2011 e condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anno uno di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - PANARO Raffaele deducendo violazione di legge in relazione all'art. 131bis cod. pen. e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47573/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris