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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05095/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha rilevato come non sussistano i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando il requisito della particolare tenuità dell'offesa in considerazione delle modalità della condotta tenuta dall'imputato e del rilevante valore economico della somma carpita, oltre alla ricorrenza della abitualità del comportamento in capo a [OSCURATO:PERSONA], attinto da due precedenti penali per reati della stessa indole); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in punto di dosimetria della pena, è del tutto generico e, in ogni caso, manifestamente infondato in quanto il giudizio sulla congruità della sanzione - affidato alla discrezionalità del giudice di merito- è stato correttamente condotto sulla scorta degli indici di cui all'art. 133 cod. pen (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si rileva la congruità rispetto alle modalità dell'azione criminosa della misura della pena stabilita dal primo giudice, peraltro di poco superiore al minimo edittale, anche in ragione della personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne e delle conseguenze economiche inflitte, significative di un grado di colpevolezza non assestabile sul minimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha rilevato come non sussistano i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando il requisito della particolare tenuità dell'offesa in considerazione delle modalità della condotta tenuta dall'imputato e del rilevante valore economico della somma carpita, oltre alla ricorrenza della abitualità del comportamento in capo a [OSCURATO:PERSONA], attinto da due precedenti penali per reati della stessa indole); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in punto di dosimetria della pena, è del tutto generico e, in ogni caso, manifestamente infondato in quanto il giudizio sulla congruità della sanzione - affidato alla discrezionalità del giudice di merito- è stato correttamente condotto sulla scorta degli indici di cui all'art. 133 cod. pen (si veda pagina 5 della sentenza impugnata, ove si rileva la congruità rispetto alle modalità dell'azione criminosa della misura della pena stabilita dal primo giudice, peraltro di poco superiore al minimo edittale, anche in ragione della personalità dell'imputato, gravato da precedenti condanne e delle conseguenze economiche inflitte, significative di un grado di colpevolezza non assestabile sul minimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2
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