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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16223/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16452/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentatoe di- fesodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], PIGNA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nata il 21/02/ 1935), rappresentatie difesi dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato il se- guente indirizzo di posta elettronica certificata: –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Lecce, Sezione distaccata di Ta- ranto, n. 40/20, depositata il 30 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza non definitiva n. 1419 del 19 ottobre 1999, il Tribunale di Taranto, pronunciando sulle domande riunite proposte da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale di Palma, Vito, Beatrice, Nicoletta e [OSCURATO:PERSONA]- gnatellie [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di procuratrice generale di Maria, Angelo, David e [OSCURATO:PERSONA] e Giu- seppa [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di Castellaneta, ri- conobbe il diritto degli attori al pagamento delle indennità dovute per l'espro- priazione e l'occupazione legittima ed illegittima di un fondo destinato alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, detratto quanto già versato in via provvisoria, e degl'interessi sulle somme rivalutate.

1.1. Con sentenza definitiva n. 85 del 2001, il medesimo Tribunale prov- vide poi alla liquidazione delle indennità, condannando il Comune al paga- mento degli importi complessivi di Lire 577.831.030 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Lire 1.027.879.558in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali dal 9 maggio 2000.

1.2. Quest'ultima sentenza fu parzialmente riformata dalla Corte d'ap- pello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che con sentenza n. 58 del 7 aprile 2003 rideterminò le indennità di espropriazione in Euro 64.085,00 in favore del Galli ed Euro 114.293,00 in favore della Pignatelli, e quelle di oc- cupazione legittima in misura pari agl'interessi legali sulle predette somme per il periodo di quindici mesi, oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti dalla sentenza non definitivadi primo grado.

2. Avendo pagato, in pendenza del giudizio di appello, le somme di Euro 330.676,00 in favore del Galli ed Euro 557.773,45 in favore della Pignatelli, il Comune convenne separatamente in giudizio quest'ultima, in proprio e nella qualità, nonché Lucia e [OSCURATO:PERSONA], per sentirle condannare alla re- stituzione dei maggiori importi rispettivamente di Euro 173.494,65 ed Euro 83.329,94,indebitamente corrisposti in eccedenza rispetto alle somme liqui- date dalla sentenza di secondo grado, oltre interessi legali e rivalutazione.

Si costituirono le convenute, in ciascuno dei due giudizi, e resistettero alle domande, chiedendone il rigetto.

Lucia e [OSCURATO:PERSONA] chiamarono inoltre in causa Palma, Vito, Bea- trice, Tommaso,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si costituirono in giudizio, associandosi alle conclusionidelle convenute.

2.1. Nel corso del giudizio, avendo gli espropriati proceduto a pignora- mento presso terzi per ottenere il pagamento dell'ulteriore importo di Euro 283.829,93, oltre interessi e rivalutazione, il Comune convenne in giudizio Palma, Beatrice, Nicoletta, Lucia, Tommaso, [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione all'esecuzione.

Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto. 2.2.Riuniti i tre giudizi, il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2214 del 4 luglio 2016, rigettò la domanda di restituzione e l'opposizione all'esecu- zione.

3. L'impugnazione proposta dal Comuneè statarigettata dalla Corte d'ap- pello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 30 gennaio 2020.

Premesso che risultavano incontroversi a)la cessione volontaria dei fondi, avvenuta con contratti stipulati il 16 ottobre ed il 23 dicembre 1981, b) il riconoscimento, con la sentenza n. 58/03, delle indennità di occupazione le- gittima, calcolate ai sensi dell'art. 5-bisdel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, con- vertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per il periodo di quindici mesi previsto dai contratti di cessione, c) l'effettuazione del paga- mento soltanto in data 9 aprile 2002, e d)l'intervenuta formazione del giudi- cato in ordine agl'interessi ed alla rivalutazione, per effetto della mancata impugnazione della sentenza n. 1419/99, la Corte ha ritenuto che le obbliga- zioni del Comune fossero sorte a seguito del trasferimento della proprietàdei suoli, verificatosi al momento delle cessioni volontarie.

Precisato inoltre che i quindici mesi previsti dai contratti di cessione non costituivano un periodo contrassegnato da termini d'inizio e fine, ma una quantità di tempo da consi- derare ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, ha ritenuto condivisibile il calcolo delle somme dovute effettuato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dando atto della mancata formulazione di osservazioni en- tro il termine all'uopo fissato dal Tribunale, della genericità dei rilievi sollevati all'udienza del 6 aprile 2016 e della tardività di quelli proposti in comparsa conclusionale.Ha ritenuto pertanto esistenti i crediti fatti valere dagli appellati ed insussistente l'indebito fatto valere dal Comune, con la conseguente in- fondatezza dell'opposizione da quest'ultimo proposta.

3. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi.

I Pignatelli e la Chiaro hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si rileva che la difesa del Comune, pur avendo di- chiarato, nell'intestazione del ricorso, che la sentenza impugnata è stata no- tificata il 7 febbraio 2020, ha omesso di produrne la copia notificata, limitan- dosi a depositare una copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello, la quale non risulta corredata dalla relazione di notificazione, con la conseguenza che risulta impossibile stabilire se(avuto riguardo anche alla applicabilità della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma secondo, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogata dall'art. 36, comma primo, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) il ricorso, notificato l'8 giugno 2020, sia stato effettivamente proposto entro il termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimitàin tema di ricorso per cassazione, l'omesso deposito della relata di notifica della sen- tenza impugnata, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, a meno che la stessa non risulti comunque nella disponibilità del Giudice di legittimità, perché pro- dotta dal controricorrente o acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (cfr. Cass., Sez.

III, 29/10/2024, n. 27883; 16/09/2024, n. 24724; Cass., Sez.

I, 15/07/2024, n. 19475).Tale vizio, rilevabile anche d'uf- ficio, non può ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, trovando l'improcedibilità la sua ragione nell'esigenza di presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che osta- cola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo(cfr. Cass., Sez.

II, 20/06/2024, n. 17014; Cass., Sez. lav., 12/02/2020, n. 3466).L'impro- cedibilità non si pone d'altronde in contrastocon gli artt. 24 e 111 Cost. e con l'art. 6 della CEDU, costituendo una sanzione adeguata rispetto al fine di as- sicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassa- zione, in quanto comminata per l'omissione di un adempimento preliminare che non pregiudica il diritto alla difesa ed al giusto processo, intervene ndo dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel me- rito della pretesa, ed essendo volto a consentire la verifica del passaggio in giudicato della decisione impugnata (cfr. Cass., Sez.

III, 16/09/2024, n. 24724; Cass., Sez.

I, 15/07/2024, n. 19475; in proposito, v. anche Corte EDU, sent. 23/05/2024, Patricolo e altri c.

Italia).

La relativa declaratoria non richiede la preventiva stimolazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una questione di rito attinente ai requisiti di procedibilità della domanda (cfr. Cass., Sez.

I, 22/10/2024, n. 27313): essa può essere evitata soltanto nel caso in cui il ricorso per cassa- zione sia stato notificato prima del sessantesimo giorno successivo alla pub- blicazione del provvedimento impugnato, perdendo in tal caso rilievo la data della notificazione di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez.

II, 8/11/2024, n. 28781).

Nella specie, tuttavia, tale prova di resistenza non consente di pervenire ad un esito favorevole al ricorrente, giacché, pur tenendo conto della sospen- sione prevista dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, e prorogata dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata dovrebbe considerarsi scaduto il 3 giugno 2020, laddove, come si è detto,il ricorso è stato notificato l'8 giugno successivo.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in fa- vore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16452/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentatoe di- fesodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), [OSCURATO:PERSONA], PIGNA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nata il 21/02/ 1935), rappresentatie difesi dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato il se- guente indirizzo di posta elettronica certificata: –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Lecce, Sezione distaccata di Ta- ranto, n. 40/20, depositata il 30 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 gennaio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza non definitiva n. 1419 del 19 ottobre 1999, il Tribunale di Taranto, pronunciando sulle domande riunite proposte da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratore speciale di Palma, Vito, Beatrice, Nicoletta e [OSCURATO:PERSONA]- gnatellie [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di procuratrice generale di Maria, Angelo, David e [OSCURATO:PERSONA] e Giu- seppa [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Comune di Castellaneta, ri- conobbe il diritto degli attori al pagamento delle indennità dovute per l'espro- priazione e l'occupazione legittima ed illegittima di un fondo destinato alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, detratto quanto già versato in via provvisoria, e degl'interessi sulle somme rivalutate. 1.1. Con sentenza definitiva n. 85 del 2001, il medesimo Tribunale prov- vide poi alla liquidazione delle indennità, condannando il Comune al paga- mento degli importi complessivi di Lire 577.831.030 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e Lire 1.027.879.558in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre interessi legali dal 9 maggio 2000. 1.2. Quest'ultima sentenza fu parzialmente riformata dalla Corte d'ap- pello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che con sentenza n. 58 del 7 aprile 2003 rideterminò le indennità di espropriazione in Euro 64.085,00 in favore del Galli ed Euro 114.293,00 in favore della Pignatelli, e quelle di oc- cupazione legittima in misura pari agl'interessi legali sulle predette somme per il periodo di quindici mesi, oltre interessi e rivalutazione come riconosciuti dalla sentenza non definitivadi primo grado. 2. Avendo pagato, in pendenza del giudizio di appello, le somme di Euro 330.676,00 in favore del Galli ed Euro 557.773,45 in favore della Pignatelli, il Comune convenne separatamente in giudizio quest'ultima, in proprio e nella qualità, nonché Lucia e [OSCURATO:PERSONA], per sentirle condannare alla re- stituzione dei maggiori importi rispettivamente di Euro 173.494,65 ed Euro 83.329,94,indebitamente corrisposti in eccedenza rispetto alle somme liqui- date dalla sentenza di secondo grado, oltre interessi legali e rivalutazione. Si costituirono le convenute, in ciascuno dei due giudizi, e resistettero alle domande, chiedendone il rigetto. Lucia e [OSCURATO:PERSONA] chiamarono inoltre in causa Palma, Vito, Bea- trice, Tommaso,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si costituirono in giudizio, associandosi alle conclusionidelle convenute. 2.1. Nel corso del giudizio, avendo gli espropriati proceduto a pignora- mento presso terzi per ottenere il pagamento dell'ulteriore importo di Euro 283.829,93, oltre interessi e rivalutazione, il Comune convenne in giudizio Palma, Beatrice, Nicoletta, Lucia, Tommaso, [OSCURATO:PERSONA], Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione all'esecuzione. Si costituirono i convenuti, e resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto. 2.2.Riuniti i tre giudizi, il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2214 del 4 luglio 2016, rigettò la domanda di restituzione e l'opposizione all'esecu- zione. 3. L'impugnazione proposta dal Comuneè statarigettata dalla Corte d'ap- pello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 30 gennaio 2020. Premesso che risultavano incontroversi a)la cessione volontaria dei fondi, avvenuta con contratti stipulati il 16 ottobre ed il 23 dicembre 1981, b) il riconoscimento, con la sentenza n. 58/03, delle indennità di occupazione le- gittima, calcolate ai sensi dell'art. 5-bisdel d.l. 11 luglio 1992, n. 333, con- vertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per il periodo di quindici mesi previsto dai contratti di cessione, c) l'effettuazione del paga- mento soltanto in data 9 aprile 2002, e d)l'intervenuta formazione del giudi- cato in ordine agl'interessi ed alla rivalutazione, per effetto della mancata impugnazione della sentenza n. 1419/99, la Corte ha ritenuto che le obbliga- zioni del Comune fossero sorte a seguito del trasferimento della proprietàdei suoli, verificatosi al momento delle cessioni volontarie. Precisato inoltre che i quindici mesi previsti dai contratti di cessione non costituivano un periodo contrassegnato da termini d'inizio e fine, ma una quantità di tempo da consi- derare ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione, ha ritenuto condivisibile il calcolo delle somme dovute effettuato dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dando atto della mancata formulazione di osservazioni en- tro il termine all'uopo fissato dal Tribunale, della genericità dei rilievi sollevati all'udienza del 6 aprile 2016 e della tardività di quelli proposti in comparsa conclusionale.Ha ritenuto pertanto esistenti i crediti fatti valere dagli appellati ed insussistente l'indebito fatto valere dal Comune, con la conseguente in- fondatezza dell'opposizione da quest'ultimo proposta. 3. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi. I Pignatelli e la Chiaro hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che la difesa del Comune, pur avendo di- chiarato, nell'intestazione del ricorso, che la sentenza impugnata è stata no- tificata il 7 febbraio 2020, ha omesso di produrne la copia notificata, limitan- dosi a depositare una copia autentica, rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello, la quale non risulta corredata dalla relazione di notificazione, con la conseguenza che risulta impossibile stabilire se(avuto riguardo anche alla applicabilità della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 83, comma secondo, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogata dall'art. 36, comma primo, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40) il ricorso, notificato l'8 giugno 2020, sia stato effettivamente proposto entro il termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimitàin tema di ricorso per cassazione, l'omesso deposito della relata di notifica della sen- tenza impugnata, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ., comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione, a meno che la stessa non risulti comunque nella disponibilità del Giudice di legittimità, perché pro- dotta dal controricorrente o acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio (cfr. Cass., Sez. III, 29/10/2024, n. 27883; 16/09/2024, n. 24724; Cass., Sez. I, 15/07/2024, n. 19475).Tale vizio, rilevabile anche d'uf- ficio, non può ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, trovando l'improcedibilità la sua ragione nell'esigenza di presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che osta- cola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo(cfr. Cass., Sez. II, 20/06/2024, n. 17014; Cass., Sez. lav., 12/02/2020, n. 3466).L'impro- cedibilità non si pone d'altronde in contrastocon gli artt. 24 e 111 Cost. e con l'art. 6 della CEDU, costituendo una sanzione adeguata rispetto al fine di as- sicurare il rapido svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte di cassa- zione, in quanto comminata per l'omissione di un adempimento preliminare che non pregiudica il diritto alla difesa ed al giusto processo, intervene ndo dopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alla delibazione nel me- rito della pretesa, ed essendo volto a consentire la verifica del passaggio in giudicato della decisione impugnata (cfr. Cass., Sez. III, 16/09/2024, n. 24724; Cass., Sez. I, 15/07/2024, n. 19475; in proposito, v. anche Corte EDU, sent. 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia). La relativa declaratoria non richiede la preventiva stimolazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una questione di rito attinente ai requisiti di procedibilità della domanda (cfr. Cass., Sez. I, 22/10/2024, n. 27313): essa può essere evitata soltanto nel caso in cui il ricorso per cassa- zione sia stato notificato prima del sessantesimo giorno successivo alla pub- blicazione del provvedimento impugnato, perdendo in tal caso rilievo la data della notificazione di quest'ultimo (cfr. Cass., Sez. II, 8/11/2024, n. 28781). Nella specie, tuttavia, tale prova di resistenza non consente di pervenire ad un esito favorevole al ricorrente, giacché, pur tenendo conto della sospen- sione prevista dall'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, e prorogata dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata dovrebbe considerarsi scaduto il 3 giugno 2020, laddove, come si è detto,il ricorso è stato notificato l'8 giugno successivo. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in fa- vore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver
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