CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24158/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi e ne chiede l'accoglimento R' [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte militare di appello del 6 ottobre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale militare di Verona del 5 novembre 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi uno di reclusione militare, sostituita con la pena di euro 7.500,00 di multa, in ordine al reato aggravato di violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio, ai sensi degli artt. 120 e 47, primo comma, n. 2, cod. pen. mil . pace, perché il 9 dicembre 2016, nella qualità di appuntato scelto della Guardia di Finanza effettivo presso il Gruppo di Modena, comandato in servizio di vigilanza presso il Corpo di guardia della Caserma del Comando provinciale di Modena, dopo aver ricevuto dal maresciallo capo in congedo, [OSCURATO:PERSONA], un documento (nella specie, la sentenza n. 4803/2016 della Corte di appello di Bologna) da consegnare alla Sezione Comando del Gruppo (o, comunque, ai propri superiori), aveva omesso di curare la consegna del citato atto, che veniva rinvenuto solo in data 13 luglio 2017. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, nel ritenere sussistente l'elemento soggettivo del reato, avrebbe erroneamente affermato che la consapevolezza di trasgredire la consegna risultava dall'obliterazione dell'affidamento del plico alla [OSCURATO:PERSONA] in luogo della consegna dell'atto al Brigadiere capo [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, però, il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti, era adibito proprio alla Sezione Comando del Gruppo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La Corte militare di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che l'imputato, con 27 anni di servizio alle spalle, fosse stato consapevole di violare la consegna, a nulla rilevando che tale comportamento fosse stato posto in essere per andare incontro alle presunte esigenze di un collega del quale egli si fidava. Per la configurabilità del reato di violata consegna previsto dall'art. 120 cod. pen. mil . pace, infatti, è sufficiente la violazione delle prescrizioni della consegna, la cui tassatività ne esige l'osservanza incondizionata, senza che sia necessario il verificarsi di un ulteriore evento come conseguenza di tale violazione, trattandosi di reato di pericolo presunto volto a tutelare la funzionalità e l'efficienza di determinati servizi militari (Sez. 1, n. 458 del 02/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280212). ( Ne consegue che la violazione della consegna deve ritenersi, di per se stessa, idonea a ledere interessi di rilievo costituzionale, riconducibili ai valori espressi dall'art. 52 Cost., che giustificano la norma incriminatrice anche per il caso in cui non sia derivato un danno concreto all'apparato militare, non potendosi pretendere l'incriminazione del soggetto attivo del reato soltanto nel caso in cui dalla violazione della funzionalità del servizio sia derivato un danno materiale. L'accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che identificano la consegna che si ritiene violata, naturalmente, rimane compito dell'Autorità giudiziaria militare, alla quale spetta di valutare se tutte le prescrizioni impartite siano, nel caso concreto, finalizzate a garantire il corretto svolgimento del servizio comandato. Si tratta, allora, di verificare se l'eventuale inadempimento del militare a una o più di tali prescrizioni sia idoneo a pregiudicare l'integrità del bene protetto, possedendo quelle connotazioni di offensività richieste dall'art. 120 cod. pen. mil . pace. Si muove, del resto, in questa direzione, anche la Corte costituzionale, che, con la sentenza 5 aprile 2000, n. 263, nel ritenere il predetto articolo conforme all'art. 52 Cost., ha evidenziato che tale disposizione rispondeva «al requisito LI della offensività in astratto, che va intesa come limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa in materia penale e che spetta indubbiamente a questa Corte rilevare [...]». Si è evidenziato, inoltre, che, una «volta accertato che il bene giuridico protetto dall'art. 120 del codice penale militare di pace è la funzionalità e l'efficienza di servizi determinati, che il legislatore ha inteso garantire rendendone rigide e tassative le modalità di esecuzione da parte del militare comandato, non vi è ragione di dubitare che la violazione della consegna sia di per sè suscettibile di ledere interessi di rilievo costituzionale riconducibili ai valori espressi dall'art. 52 della Costituzione». D'altronde, nel caso in esame, lo stesso imputato aveva dichiarato di non aver annotato nell'apposito registro il passaggio del plico, ma di averlo lasciato sulla scrivania di [OSCURATO:PERSONA]. Su tale punto, il giudice di secondo grado ha chiarito che, nel caso in cui il militare riceva della corrispondenza o un plico, lo deve annotare nell'apposito registro e lo deve consegnare senza ritardo ai destinatari. Nel caso di impossibilità di recapito, è necessario che questi compili il registro di passaggio di consegne lasciato al militare montante, che a sua volta lo dovrà portare in consegna fino a quando potrà materialmente produrlo nelle mani del destinatario, circostanza non avvenuta nel caso in esame. Secondo il giudice di merito, quindi, il destinatario, a causa della condotta posta in essere dall'imputato, non aveva avuto effettiva conoscenza del documento, circostanza che aveva determinato un danno all'Amministrazione, conseguente alla commissione del suddetto reato da parte dell'imputato. 3 (L 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i