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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 36154/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 27063-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore pro tempore DOTT.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], • giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3310/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La curatela del [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Napoli sez. dist. di Marano, [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare che questi occupava senza titolo alloggio in sua proprietà e conseguentemente condannarlo al pronto rilascio ed al risarcimento del danno.

Si costituì il convenuto, contestando la pretesa attorea in quanto l'alloggio in signoria della moglie [OSCURATO:PERSONA] per averlo acquistato dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], che evocò in giudizio a titolo di garanzia impropria - pag. 12 ricorso -.

Si costituì pure il Manna, che aderì alle difense del Messineo in quanto vendette alla di lui moglie il terreno su cui fu eretto l'immobile oggetto di causa.

All'esito della trattazione istruttoria, il Tribunale partenopeo accolse la domanda proposta dalla curatela fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Napoli e detto Giudice, resistendo la procedura fallimentare, la quale pure svolse impugnazione incidentale, e nella contumacia del Manna, dichiarò improcedibile l'impugnazione principale, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'appellante, mentre rigettò il gravame incidentale mosso dalla procedura fallimentare poiché l'unico atto di richiesta di rilascio, rimessa all'occupante abusivo provato in causa, I risultava esser la notifica della citazione, sicché da tale momento poteva configurarsi un pregiudizio in dipendenza dell'occupazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa dalla Corte partenopea, articolando due motivi di censura, illustrato anche con nota difensiva.

Resiste con controricorso la procedura del fallimento [OSCURATO:PERSONA].

Ragioni della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non ha pregio giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d'impugnazione proposto il ricorrente denunzia violazione delle norme portate negli artt. 347, 348 comma 1 e 165 comma 1 e 2 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo, posto che erroneamente la Corte partenopeo ritenne tardiva la sua costituzione nel giudizio d'appello con conseguente applicazione della sanzione dell'improcedibilità.

Anzitutto il ricorrente lumeggia che il consolidato insegnamento sul punto reso da questa Suprema Corte - l'iscrizione a ruolo in presenza di più parti appellate deve avvenire entro 10 giorni dalla prima notifica eseguita - doveva essere riesaminato anche alla luce dell'introduzione del processo telematico, nel quale gli atti sono ostesi alle parti anche giorni dopo li loro effettivo deposito per via elettronica.Quindi parte ricorrente osserva come la Corte partenopea, non solo, non aveva dato seguito alla sua richiesta di assunzione informazioni presso la Cancelleria circa il momento della sua costituzione, ma neppure aveva argomentato al riguardo così omettendo l'esame di un fatto rilevante.

La censura svolta appare priva di fondamento posto che, al riguardo dell'intervenuta iscrizione a ruolo della causa d'appello, la Corte partenopea ha appositamente motivato.

Difatti i Giudici napoletani hanno osservato come, nella specie, l'iscrizione a ruolo avvenne in cartaceo e, non già, mediante le modalità del processo telematico, sicché il richiamo al citato procedimento appariva irrilevante nella specie.

Per altro l'argomentazione sviluppata, tesa a superare il consolidato insegnamento sul punto di questa Suprema Corte, non assume rilievo dirimente poiché ciò che ha rilievo è la tempestiva iscrizione a ruolo, non già, l'eventualità che possano sorgere dei disguidi che impediscano alle controparti un immediato apprezzamento della avvenuta iscrizione.

Con la seconda ragione di doglianza il Messineo rileva violazione delle norme ex artt. 348 comma 1, 350 comma 2, 166 comma 1 e 2, 106 e 269 cod. proc. civ. nonché omesso esame di fatto decisivo, in quanto la Corte distrettuale ebbe a malamente ritenere esistere litisconsorzio anche nei confronti del Manna, pure destinatario della notifica dell'atto d'appello.Difatti osserva il Messineo come il Manna fu da lui evocato in giudizio sulla base della prospettazione di garanzia impropria in quanto venditore dell'alloggio, da lui occupato, alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e verso il quale peraltro con l'atto d'appello alcuna domanda più aveva proposto.

Dunque il Manna nel caso specifico risultava destinatario della notifica della citazione in appello, non già, quale parte del giudizio di gravame, bensì ai soli fini della litis denuntiatio - art. 332 cod. proc. civ. -.

La questione risulta sottoposta ai Giudici partenopei che al riguardo hanno fondato la loro statuizione su due osservazioni: il rilievo che nella specie concorreva in appello situazione di causa dipendente ex art 331 cod. proc. civ.; puntuale insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] - Cass. sez. 3 n° 6963/19 - in forza del quale anche in ipotesi di cause scindibili ex art 332 cod. proc. civ. comunque opera l'obbligo di tempestiva iscrizione a ruolo anche in relazione soggetto, cui la notificazione viene effettuata a fini di litis denuntiatio.

Ambedue le prospettazioni della Corte partenopea sono corrette e possono sostenere autonomamente la decisione.

Di fatti è costante insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] - Cass. sez. 3 n° 20552/14, Cass. sez. 3 n° 16590/19 - che in caso di chiamata in garanzia quando oggetto del gravame è la domanda principale viene a costituirsi una situazione di pregiudiziale dipendenza tra causa principale e la causa fondata sulla chiamata in garanzia con il formarsi di una situazione di litisconsorzio processuale e quindi applicazione del disposto ex art 331 cod. proc. civ., ossia la disciplina in tema di cause inscindibili.

Dunque non assume dirimente rilievo l'osservazione del ricorrente che contro il Manna alcuna delle parti del giudizio di gravame avesse coltivato domanda in sede d'appello poiché, comunque, il Manna era parte del giudizio d'appello, stante la situazione di litis consorzio processuale venutasi a costituire in dipendenza dell'inscindibilità delle cause.

La seconda ratio, lumeggiata dal Collegio partenopeo, appare ancora più radicale in quanto fondata su insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] che reputa applicabile la disciplina in tema di iscrizione a ruolo anche nell'ipotesi di cause scindibili, ex art 332 cod. proc. civ., ossia la situazione posta dal Messineo alla base della sua argomentazione critica.

Dunque correttamente il Collegio partenopeo ha ritenuto che il termine utile per la tempestiva iscrizione a ruolo decorreva dal perfezionarsi della notifica al Manna della citazione in appello, rispetto al qual momento l'iscrizione fatta dal Messineo era tardiva con la conseguente pronunzia di improcedibilità.

Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del Messineo alla rifusione verso la curatela fallimentare delle spese dì lite per questo giudizio di legittimità, tassate in C 4.300,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense Concorrono in capo al Messineo le condizioni processuali per il versamento di somma pari a quella versata con l'iscrizione a ruolo.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il Messineo a rifondere alla curatela fallimentare resistente le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate in C 4.300,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'ad 13 comma 1 bis dPR 115/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27063-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del Curatore pro tempore DOTT.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], • giusta procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3310/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La curatela del [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad evocare in causa, avanti il Tribunale di Napoli sez. dist. di Marano, [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare che questi occupava senza titolo alloggio in sua proprietà e conseguentemente condannarlo al pronto rilascio ed al risarcimento del danno. Si costituì il convenuto, contestando la pretesa attorea in quanto l'alloggio in signoria della moglie [OSCURATO:PERSONA] per averlo acquistato dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], che evocò in giudizio a titolo di garanzia impropria - pag. 12 ricorso -. Si costituì pure il Manna, che aderì alle difense del Messineo in quanto vendette alla di lui moglie il terreno su cui fu eretto l'immobile oggetto di causa. All'esito della trattazione istruttoria, il Tribunale partenopeo accolse la domanda proposta dalla curatela fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Napoli e detto Giudice, resistendo la procedura fallimentare, la quale pure svolse impugnazione incidentale, e nella contumacia del Manna, dichiarò improcedibile l'impugnazione principale, stante la tardiva costituzione in giudizio dell'appellante, mentre rigettò il gravame incidentale mosso dalla procedura fallimentare poiché l'unico atto di richiesta di rilascio, rimessa all'occupante abusivo provato in causa, I risultava esser la notifica della citazione, sicché da tale momento poteva configurarsi un pregiudizio in dipendenza dell'occupazione. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa dalla Corte partenopea, articolando due motivi di censura, illustrato anche con nota difensiva. Resiste con controricorso la procedura del fallimento [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non ha pregio giuridico e va rigettato. Con il primo mezzo d'impugnazione proposto il ricorrente denunzia violazione delle norme portate negli artt. 347, 348 comma 1 e 165 comma 1 e 2 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo, posto che erroneamente la Corte partenopeo ritenne tardiva la sua costituzione nel giudizio d'appello con conseguente applicazione della sanzione dell'improcedibilità. Anzitutto il ricorrente lumeggia che il consolidato insegnamento sul punto reso da questa Suprema Corte - l'iscrizione a ruolo in presenza di più parti appellate deve avvenire entro 10 giorni dalla prima notifica eseguita - doveva essere riesaminato anche alla luce dell'introduzione del processo telematico, nel quale gli atti sono ostesi alle parti anche giorni dopo li loro effettivo deposito per via elettronica.Quindi parte ricorrente osserva come la Corte partenopea, non solo, non aveva dato seguito alla sua richiesta di assunzione informazioni presso la Cancelleria circa il momento della sua costituzione, ma neppure aveva argomentato al riguardo così omettendo l'esame di un fatto rilevante. La censura svolta appare priva di fondamento posto che, al riguardo dell'intervenuta iscrizione a ruolo della causa d'appello, la Corte partenopea ha appositamente motivato. Difatti i Giudici napoletani hanno osservato come, nella specie, l'iscrizione a ruolo avvenne in cartaceo e, non già, mediante le modalità del processo telematico, sicché il richiamo al citato procedimento appariva irrilevante nella specie. Per altro l'argomentazione sviluppata, tesa a superare il consolidato insegnamento sul punto di questa Suprema Corte, non assume rilievo dirimente poiché ciò che ha rilievo è la tempestiva iscrizione a ruolo, non già, l'eventualità che possano sorgere dei disguidi che impediscano alle controparti un immediato apprezzamento della avvenuta iscrizione. Con la seconda ragione di doglianza il Messineo rileva violazione delle norme ex artt. 348 comma 1, 350 comma 2, 166 comma 1 e 2, 106 e 269 cod. proc. civ. nonché omesso esame di fatto decisivo, in quanto la Corte distrettuale ebbe a malamente ritenere esistere litisconsorzio anche nei confronti del Manna, pure destinatario della notifica dell'atto d'appello.Difatti osserva il Messineo come il Manna fu da lui evocato in giudizio sulla base della prospettazione di garanzia impropria in quanto venditore dell'alloggio, da lui occupato, alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e verso il quale peraltro con l'atto d'appello alcuna domanda più aveva proposto. Dunque il Manna nel caso specifico risultava destinatario della notifica della citazione in appello, non già, quale parte del giudizio di gravame, bensì ai soli fini della litis denuntiatio - art. 332 cod. proc. civ. -. La questione risulta sottoposta ai Giudici partenopei che al riguardo hanno fondato la loro statuizione su due osservazioni: il rilievo che nella specie concorreva in appello situazione di causa dipendente ex art 331 cod. proc. civ.; puntuale insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] - Cass. sez. 3 n° 6963/19 - in forza del quale anche in ipotesi di cause scindibili ex art 332 cod. proc. civ. comunque opera l'obbligo di tempestiva iscrizione a ruolo anche in relazione soggetto, cui la notificazione viene effettuata a fini di litis denuntiatio. Ambedue le prospettazioni della Corte partenopea sono corrette e possono sostenere autonomamente la decisione. Di fatti è costante insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] - Cass. sez. 3 n° 20552/14, Cass. sez. 3 n° 16590/19 - che in caso di chiamata in garanzia quando oggetto del gravame è la domanda principale viene a costituirsi una situazione di pregiudiziale dipendenza tra causa principale e la causa fondata sulla chiamata in garanzia con il formarsi di una situazione di litisconsorzio processuale e quindi applicazione del disposto ex art 331 cod. proc. civ., ossia la disciplina in tema di cause inscindibili. Dunque non assume dirimente rilievo l'osservazione del ricorrente che contro il Manna alcuna delle parti del giudizio di gravame avesse coltivato domanda in sede d'appello poiché, comunque, il Manna era parte del giudizio d'appello, stante la situazione di litis consorzio processuale venutasi a costituire in dipendenza dell'inscindibilità delle cause. La seconda ratio, lumeggiata dal Collegio partenopeo, appare ancora più radicale in quanto fondata su insegnamento di questo [OSCURATO:PERSONA] che reputa applicabile la disciplina in tema di iscrizione a ruolo anche nell'ipotesi di cause scindibili, ex art 332 cod. proc. civ., ossia la situazione posta dal Messineo alla base della sua argomentazione critica. Dunque correttamente il Collegio partenopeo ha ritenuto che il termine utile per la tempestiva iscrizione a ruolo decorreva dal perfezionarsi della notifica al Manna della citazione in appello, rispetto al qual momento l'iscrizione fatta dal Messineo era tardiva con la conseguente pronunzia di improcedibilità. Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del Messineo alla rifusione verso la curatela fallimentare delle spese dì lite per questo giudizio di legittimità, tassate in C 4.300,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo regola di tariffa forense Concorrono in capo al Messineo le condizioni processuali per il versamento di somma pari a quella versata con l'iscrizione a ruolo. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il Messineo a rifondere alla curatela fallimentare resistente le spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate in C 4.300,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'ad 13 comma 1 bis dPR 115/0
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