CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con modifica della forma assolutoria, inammissibilità nel resto. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], insiste principalmente sull'accoglimento del primo motivo di ricorso, deposita conclusioni e nota spese alle quali si riporta. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], dopo breve discussione chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha assolto l'odierno ricorrente così riformando la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente pronunciata con sentenza in data 1 marzo 2016 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di truffa. 2. Propone ricorso per cassazione la parte civile costituita articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza del mancato rilievo della inammissibilità dell'atto di appello in quanto privo di riferimenti concreti al contenuto della sentenza di primo grado. 2.2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta mancanza dell'elemento psicologico del reato. Secondo il ricorrente, in sede di motivazione, la Corte territoriale avrebbe svolto una serie di ipotesi astratte, svincolate dalle emergenze processuali nemmeno fondate su allegazioni o deduzioni difensive. In maniera ritenuta contraddittoria, la Corte d'appello avrebbe da un lato confermato l'analisi ricostruttiva dei fatti svolta dal giudice di primo grado e, dall'altro, avrebbe ipotizzato profili di incompetenza tecnica e incapacità patrimoniale che rimarrebbero del tutto indimostrati. In tal modo, avrebbe proceduto alla lettura atomizzata degli elementi in atti offrendo una ricostruzione avulsa dal contesto probatorio, dovendosi in tal senso considerare le peculiarità del comportamento dell'indagato che avrebbe offerto ampie garanzie in ordine al proprio e altrui operato. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla formula assolutoria. Infatti, la Corte avrebbe evidenziato la presenza di elementi contraddittori e comunque non sufficienti per affermare la penale responsabilità dell'imputato giungendo tuttavia ad assolvere ai sensi del primo comma dell'articolo 530 codice di procedura penale e non ai sensi del secondo comma come avrebbe dovuto essere. In tal modo, si sarebbe determinata una illegittima compressione dei diritti che la parte civile avrebbe potuto esercitare nel contesto di un successivo giudizio civile sulla medesima vicenda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente. 2. Deve premettersi che la genericità dell'impugnazione, per come ritenuta rilevante anche in sede di appello dalle sezioni unite di questa Corte, sussiste quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto posti a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. In altri termini, la piena cognitio che caratterizza i poteri del giudice d'appello - privo di vincoli rispetto sia al contenuto dei motivi di ricorso, sia alle argomentazioni svolte dal primo giudice - viene in rilievo solo se e nei limiti in cui questo sia stato legittimamente investito di quei poteri: ciò che può avvenire solo a seguito di un'impugnazione che risulti rispettosa anche delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen., funzionali alla tutela di esigenze sistematiche che assumono rilievo costituzionale. Di conseguenza, il motivo di appello può ritenersi generico in quanto vi sia il richiamo a principi o considerazioni di diritto disancorati alla situazione concreta, quando l'appellante abbia omesso di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, quando - a fronte di una pluralità di contestazioni e di elementi probatori richiamati nella motivazione di primo grado - vi sia una critica alla sentenza che non si risolva in una contestazione non correlata con il singolo capo o il singolo mezzo istruttorio (Sez. 2, Sentenza n. 53482 del 15/11/2017 Rv. 271373 - 01). 2.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha effettivamente deciso la vicenda secondo parametri del tutto estranei a quello che era il contenuto delle difese articolate in appello. Risulta tra l'altro che il motivo di appello in punto responsabilità fosse del tutto sganciato non solo dal contenuto della sentenza di primo grado ma anche da qualsivoglia ricostruzione alternativa, ponendosi unicamente in dubbio la sussistenza degli elementi per una condanna sulla base di elementi non specificati. 3. Alle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, la conferma delle statuizioni civili della decisione di primo grado e la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile che liquida per entrambi i gradi di giudizio in complessivi euro 5105,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e conferma le statuizioni civili della decisione di primo grado. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile che liquida per entrambi i gradi di giudizio in complessivi euro 5105,00 oltre accessori di legge. Così deci in Rom