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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2023

Cassazione n. 29946/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32211-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; Oggetto GIURISDIZIONE – [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]. 127, CO.1, LETT.

D DPR 3/1957 R.G.N.32211/2018 Cron.

Rep.

Ud.14/09/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2074/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2018 R.G.N. 4036/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 2 luglio 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimandato le parti davanti al primo giudice, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali e del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il reintegro - previa declaratoria di invalidità o disapplicazione dei decreti direttoriali MISE e di ogni altro atto presupposto o conseguenziale ivi compreso l’atto di risoluzione , assunto sulla base dell’art. 127, co. 1, lett. d) d.p.r. n. 3 del 1957, del rapporto di lavoro come dirigente del MISE, qualifica conseguita all’esito di un concorso presso il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali alle cui dipendenze prestava servizio, con incarico dirigenziale non generale di direzione della Divisione III della [OSCURATO:PERSONA] - nel ruolo di dirigente e nell’incarico rivestito o altro equivalente,con condanna dei Ministeri al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande a far data dall’illegittima risoluzione, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e per perdita di chance, biologici ed esistenziali; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto attenere la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] all’impugnazione di atti di gestione del rapporto di lavoro, rimessi alla cognizione del giudice ordinario, riguardando essenzialmente il giudizio, che pure investe la ricorrenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura concorsuale pubblica per dirigente di II fascia indetto dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, l’illegittimità della decadenza dai ruoli dirigenziali, della revoca dell’incarico dirigenziale già espletato per un triennio con successivo rinnovo, nonché della “restituzione” al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di funzionario precedentemente ricoperto; - che per la cassazione di tale decisione ricorr ono entrambi i Ministeri , affidando l’impugnazione ad un unico motiv o , cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, i Ministeri ricorrenti lamentano la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, insistendo nell’eccezione di difetto di giurisdizione di tale giudice in favore del giudice amministrativo, assumendo che oggetto delle controversia sia il determinarsi di falsi documentali o dichiarazioni non veritiere per l’accesso al pubblico impiego, ovvero la valutazione circa la correttezza della novazione del rapporto posto che la [OSCURATO:PERSONA] era un pubblico impiegato; - che questa Sezione è assegnataria in via generale dei ricorsi attinenti al riparto delle giurisdizioni in ambito di pubblico impiego, in forza di decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che il motivo risulta infondato avendo la Corte territoriale correttamente desunto la giurisdizione in base all’interpretazione dell’oggetto della domanda proposta, palesemente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità di atti di gestione del rapporto successivi all’immissione della ricorrente nei ruoli di dirigente di II fascia per effetto dell’utile collocazione nella graduatoria del concorso indetto dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali; - che l’oggetto della pretesa riguarda infatti la contestazione della decadenza dal (singolo) rapporto di lavoro della originaria ricorrente e in alcun modo il concorso svolto anni prima; - che la questione in ordine alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in ipotesipotuta emergere in ambito di operazioni concorsuali, ma così non è stato ed una volta stipulato il contratto, la decadenza ai sensi dell’art. 127, co. 1, lett. d) d.p.r. n. 3 del 1957si manifesta, in ambito di impiego pubblico privatizzato, come rilievo di una nullità negoziale, del tutto interna alla giurisdizione ordinaria e destinata ad operare obiettivamente, in ragione della ricorrenza o meno dei presupposti per la decadenza stessa, senza che siano coinvolti profili di discrezionalità; - che l’apprezzamento della Corte territoriale trova conferma nell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 11.7.2019, n. 18699) per cui “il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d, d.P.R. n. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. d.P.R. n. 445/2001) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza allorquando tale infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. e ciò per conseguente nullità del contratto” da cui discende l’instaurazione del rapporto, il che implica la riconduzione della fattispecie nell’ambito privatistico, qualificando la reazione dell’amministrazione come espressione di un potere negoziale; - che del resto, secondo questa S.C., la controversia , riguardando la validità o meno del singolo rapporto, rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, anche nell’ipotesi in cui la graduatoria del concorso sia stata annullata in via di autotutela (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27197); - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32211-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; Oggetto GIURISDIZIONE – [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]. 127, CO.1, LETT. D DPR 3/1957 R.G.N.32211/2018 Cron. Rep. Ud.14/09/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2074/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/05/2018 R.G.N. 4036/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 2 luglio 2018, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimandato le parti davanti al primo giudice, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali e del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il reintegro - previa declaratoria di invalidità o disapplicazione dei decreti direttoriali MISE e di ogni altro atto presupposto o conseguenziale ivi compreso l’atto di risoluzione , assunto sulla base dell’art. 127, co. 1, lett. d) d.p.r. n. 3 del 1957, del rapporto di lavoro come dirigente del MISE, qualifica conseguita all’esito di un concorso presso il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali alle cui dipendenze prestava servizio, con incarico dirigenziale non generale di direzione della Divisione III della [OSCURATO:PERSONA] - nel ruolo di dirigente e nell’incarico rivestito o altro equivalente,con condanna dei Ministeri al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande a far data dall’illegittima risoluzione, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e per perdita di chance, biologici ed esistenziali; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto attenere la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] all’impugnazione di atti di gestione del rapporto di lavoro, rimessi alla cognizione del giudice ordinario, riguardando essenzialmente il giudizio, che pure investe la ricorrenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura concorsuale pubblica per dirigente di II fascia indetto dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, l’illegittimità della decadenza dai ruoli dirigenziali, della revoca dell’incarico dirigenziale già espletato per un triennio con successivo rinnovo, nonché della “restituzione” al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] nel ruolo di funzionario precedentemente ricoperto; - che per la cassazione di tale decisione ricorr ono entrambi i Ministeri , affidando l’impugnazione ad un unico motiv o , cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, i Ministeri ricorrenti lamentano la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, insistendo nell’eccezione di difetto di giurisdizione di tale giudice in favore del giudice amministrativo, assumendo che oggetto delle controversia sia il determinarsi di falsi documentali o dichiarazioni non veritiere per l’accesso al pubblico impiego, ovvero la valutazione circa la correttezza della novazione del rapporto posto che la [OSCURATO:PERSONA] era un pubblico impiegato; - che questa Sezione è assegnataria in via generale dei ricorsi attinenti al riparto delle giurisdizioni in ambito di pubblico impiego, in forza di decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che il motivo risulta infondato avendo la Corte territoriale correttamente desunto la giurisdizione in base all’interpretazione dell’oggetto della domanda proposta, palesemente volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità di atti di gestione del rapporto successivi all’immissione della ricorrente nei ruoli di dirigente di II fascia per effetto dell’utile collocazione nella graduatoria del concorso indetto dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali; - che l’oggetto della pretesa riguarda infatti la contestazione della decadenza dal (singolo) rapporto di lavoro della originaria ricorrente e in alcun modo il concorso svolto anni prima; - che la questione in ordine alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe in ipotesipotuta emergere in ambito di operazioni concorsuali, ma così non è stato ed una volta stipulato il contratto, la decadenza ai sensi dell’art. 127, co. 1, lett. d) d.p.r. n. 3 del 1957si manifesta, in ambito di impiego pubblico privatizzato, come rilievo di una nullità negoziale, del tutto interna alla giurisdizione ordinaria e destinata ad operare obiettivamente, in ragione della ricorrenza o meno dei presupposti per la decadenza stessa, senza che siano coinvolti profili di discrezionalità; - che l’apprezzamento della Corte territoriale trova conferma nell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 11.7.2019, n. 18699) per cui “il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d, d.P.R. n. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. d.P.R. n. 445/2001) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza allorquando tale infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. e ciò per conseguente nullità del contratto” da cui discende l’instaurazione del rapporto, il che implica la riconduzione della fattispecie nell’ambito privatistico, qualificando la reazione dell’amministrazione come espressione di un potere negoziale; - che del resto, secondo questa S.C., la controversia , riguardando la validità o meno del singolo rapporto, rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, anche nell’ipotesi in cui la graduatoria del concorso sia stata annullata in via di autotutela (Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27197); - che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per