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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 11616/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/04/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] imeresedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato per lacontravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. perché, senza avere rinnovato la denunciaall’Autorità di Pubblica sicurezza, deteneva presso la sua abitazione le armi comuni da sparodi cui all’imputazione;considerato che tutte le censure sono manifestamente infondate in quantoprospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidatagiurisprudenza di legittimità,rilevato, infatti, che è affatto generico il primo motivo, con il quale si contestaassertivamente la prova della ravvisabilità dell’elemento psicologico del reato, trascurando diconsiderare che – trattandosi di contravvenzione – la condotta è punibile anche a titolo dicolpa;ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti l’applicazione dellascriminante di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’applicazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena non ha costituito oggetto di richiesta da parte dell’imputato in sede diconclusioni del giudizio immediato svolto in primo grado e conseguente all’opposizione aldecreto penale di condanna;ricordato che, invero, la mancata concessione ex officio della sospensione condizionaledella pena (o della non menzione della condanna) non è deducibile con il ricorso percassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudiziodi merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 3, n.28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11616/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3199/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36311/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/04/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] imeresedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato per lacontravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. perché, senza avere rinnovato la denunciaall’Autorità di Pubblica sicurezza, deteneva presso la sua abitazione le armi comuni da sparodi cui all’imputazione;considerato che tutte le censure sono manifestamente infondate in quantoprospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidatagiurisprudenza di legittimità,rilevato, infatti, che è affatto generico il primo motivo, con il quale si contestaassertivamente la prova della ravvisabilità dell’elemento psicologico del reato, trascurando diconsiderare che – trattandosi di contravvenzione – la condotta è punibile anche a titolo dicolpa;ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti l’applicazione dellascriminante di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’applicazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena non ha costituito oggetto di richiesta da parte dell’imputato in sede diconclusioni del giudizio immediato svolto in primo grado e conseguente all’opposizione aldecreto penale di condanna;ricordato che, invero, la mancata concessione ex officio della sospensione condizionaledella pena (o della non menzione della condanna) non è deducibile con il ricorso percassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudiziodi merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 3, n.28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/04/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] imeresedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato per lacontravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. perché, senza avere rinnovato la denunciaall’Autorità di Pubblica sicurezza, deteneva presso la sua abitazione le armi comuni da sparodi cui all’imputazione;considerato che tutte le censure sono manifestamente infondate in quantoprospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidatagiurisprudenza di legittimità,rilevato, infatti, che è affatto generico il primo motivo, con il quale si contestaassertivamente la prova della ravvisabilità dell’elemento psicologico del reato, trascurando diconsiderare che – trattandosi di contravvenzione – la condotta è punibile anche a titolo dicolpa;ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti l’applicazione dellascriminante di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’applicazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena non ha costituito oggetto di richiesta da parte dell’imputato in sede diconclusioni del giudizio immediato svolto in primo grado e conseguente all’opposizione aldecreto penale di condanna;ricordato che, invero, la mancata concessione ex officio della sospensione condizionaledella pena (o della non menzione della condanna) non è deducibile con il ricorso percassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudiziodi merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 3, n.28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11616/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3199/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 36311/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 02/04/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] imeresedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza inpreambolo, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato per lacontravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. perché, senza avere rinnovato la denunciaall’Autorità di Pubblica sicurezza, deteneva presso la sua abitazione le armi comuni da sparodi cui all’imputazione;considerato che tutte le censure sono manifestamente infondate in quantoprospettano enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e la consolidatagiurisprudenza di legittimità,rilevato, infatti, che è affatto generico il primo motivo, con il quale si contestaassertivamente la prova della ravvisabilità dell’elemento psicologico del reato, trascurando diconsiderare che – trattandosi di contravvenzione – la condotta è punibile anche a titolo dicolpa;ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, concernenti l’applicazione dellascriminante di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’applicazione del beneficio della sospensionecondizionale della pena non ha costituito oggetto di richiesta da parte dell’imputato in sede diconclusioni del giudizio immediato svolto in primo grado e conseguente all’opposizione aldecreto penale di condanna;ricordato che, invero, la mancata concessione ex officio della sospensione condizionaledella pena (o della non menzione della condanna) non è deducibile con il ricorso percassazione da parte dell'imputato che non abbia richiesto tali benefici nel corso del giudiziodi merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 – 01; Sez. 3, n.28690 del 09/02/2017, Rochira, Rv. 270587 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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