CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 24 maggio 2019 che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il primo motivo di ricorso, con il quale gli imputati lamentano l'omessa valutazione della memoria difensiva da essi depositata nel giudizio di appello con conseguente illogicità della motivazione, è infondato, atteso che alla pagina 3 della motivazione della sentenza di secondo grado la Corte territoriale ha affermato di avere preso atto delle note depositate dalle parti e comunque la motivazione della sentenza di appello non contiene illogicità o contraddittorietà manifeste e fornisce adeguata motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della persona offesa; - che il secondo motivo di ricorso, laddove gli imputati si dolgono della violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, è inammissibile, atteso che i ricorrenti attaccano la motivazione della sentenza di primo grado, laddove in essa si afferma che non vi sono elementi che possano escludere la penale responsabilità degli imputati, e non quella di appello, che afferma che la prova della penale responsabilità è incontrovertibile, e comunque il motivo appare volto ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, c:onnma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così