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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04394/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Brescia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen. 2.

Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 132, 133 e 133-bis cod. pen.

La sentenza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione in relazione alla determinazione dell'entità della multa irrogata neppure ricorrendo a espressioni stereotipate e senza procedere alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., disattendendo, peraltro, la stessa richiesta di pena della parte pubblica (euro trecento di multa).

Né sono state considerate le condizioni personali dell'imputato, pensionato, ammesso al patrocinio gratuito. 3.11 ricorso è inammissibile.

Occorre osservare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito la scelta, implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media (come quella irrogata nel caso di specie, trattandosi di reato punito con pena pecuniaria fino a un massimo di euro 1.032,00) o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere sensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Brescia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro quattrocento di multa, in relazione al reato di cui all'art. 612 cod. pen. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 132, 133 e 133-bis cod. pen. La sentenza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione in relazione alla determinazione dell'entità della multa irrogata neppure ricorrendo a espressioni stereotipate e senza procedere alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., disattendendo, peraltro, la stessa richiesta di pena della parte pubblica (euro trecento di multa). Né sono state considerate le condizioni personali dell'imputato, pensionato, ammesso al patrocinio gratuito. 3.11 ricorso è inammissibile. Occorre osservare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito la scelta, implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media (come quella irrogata nel caso di specie, trattandosi di reato punito con pena pecuniaria fino a un massimo di euro 1.032,00) o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere sensore
Sentenza Cassazione n. 04394/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris