CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13863/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, il GUP presso il Tribunale di Monza ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione, con applicazione della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2 sexies e 187 comma 1 e 1 quater CdS. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del GUP per vizio di motivazione in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disposta senza alcuna motivazione, e alla mancata applicazione della diminuizione per il rito, prevista dall'art. 222, comma 2 bis, CdS. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.II Giudice di merito ha ritenuto congrua la durata della sospensione della patente di guida, adeguata agli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda. Va in proposito rilevato che la sanzione della sospensione è stata contenuta nei limiti del medio edittale e che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01; Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635 - 02). La durata della sanzione è stata applicata nel minimo ( sei mesi) in ordine al reato di cui all'art. 186 . comma 2 bis, lett. b); e sempre nel minimo ( un anno) relativamente al reato di cui all'art. 187 CdS. Inoltre, la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis, CdS, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale (Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, Rv. 266468 - 01). 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. P.Q.M